POLIZIA MUNICIPALE di MELENDUGNO (Le) 

 

NORMATIVA

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CONTENUTO E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA'

 

Art. 1
Contenuto

Il presente Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale adeguandole alle particolari condizioni locali e prescrive quanto non previsto dalla legislazione in vigore.

Esso detta norme in materia di:

a. epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e delle malattie cronico degenerative di interesse sociale;

b. vigilanza sulle professioni e arti sanitarie;

c. igiene degli ambienti di vita e di lavoro;

d. igiene dell'ambiente;

e. igiene degli alimenti e delle bevande;

f. misure contro le malattie infettive e diffusive degli animali.

E’ fatta salva l'osservanza delle disposizioni di leggi statali e regionali in materia di pareri obbligatori e facoltativi da parte di Comitati e Collegi Tecnici, nonché delle speciali disposizioni contemplanti il rilascio di autorizzazioni in materia di igiene e sanità pubblica.

I Servizi dell'A.U.S.L. nell’ambito delle proprie competenze ed in rapporto alle specifiche necessità si avvalgono del supporto tecnico specialistico dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale di Foggia e del competente Presidio Multizonale di Prevenzione secondo le disposizioni contenute nella legge regionale n. 4/88 e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Art. 2
Efficacia

 

Il presente Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica ed ogni eventuale, successivo emendamento, modifica ed integrazione, entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al secondo comma.

Il presente Regolamento, intervenuta la prescritta approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi.

Dopo la pubblicazione di cui al secondo comma, il presente Regolamento, per quanto di competenza, per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 50 del Testo Unico Enti Locali - D.L. 18/08/00 n 267 ed all'art. 32 della legge 23-12-1978, n. 833, viene inviato al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto della Provincia.

Il presente Regolamento, in relazione alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 20-7-1984, n. 36 e successive modifiche, é inviato alle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio.

 

CAPO II
AUTORITA' SANITARIA LOCALE

 

Art. 3
Autorità sanitaria locale

Il Sindaco é l'Autorità sanitaria locale, avente competenza ad adottare i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione. Le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica, nell'ambito del territorio comunale, sono emanate dal Sindaco quale espressione della comunità locale (art. 117 D.Lgs n. 112/1998).
 

Art. 4
Esercizio delle competenze in materia di prevenzione collettiva

L'attività istruttoria, propositiva ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, igiene ed assistenza veterinaria é espletata dai competenti Servizi della A.U.S.L. (Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Servizio di Sanità Animale, Servizio Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati, Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) che si avvalgono per gli aspetti di tutela ambientale della collaborazione degli organi preposti dalle relative attività di controllo.
 

Art. 6
Attività di vigilanza igienico - sanitaria

 

L'attività di vigilanza su quanto disciplinato dal presente Regolamento e, comunque, in materia di igiene e sanità pubblica é svolta dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione, che si avvalgono, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale della collaborazione degli organi preposti alle relative attività di controllo.

I Direttori dei Servizi del Dipartimento possono, in caso di necessità, d'intesa col Sindaco, avvalersi della collaborazione del personale della Polizia Municipale.

Il personale dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione con compiti ispettivi, di vigilanza e di controllo assume la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria e svolge le funzioni previste dagli artt. 55 e 57 del D.P.R. n.447 del 22/9/1988.

Per quanto attiene alle funzioni di vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro, si rimanda alle specifiche norme per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria di cui all'art. 21 della legge 833/78.
 

Art. 13
Isolamento e contumacia

 

Nel caso di malattia infettiva particolarmente diffusibile ad alto rischio per conviventi e contatti o normalmente assente dal nostro territorio (peste, colera, febbre ricorrente, tifo esantematico, ecc.), il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, anche secondo le direttive impartite dal Ministero della Sanità con Circ. n.4 del 13/3/1998, propone l'isolamento che deve avvenire in appositi reparti ospedalieri e deve essere mantenuto per il periodo di effettiva contagiosità.

L'isolamento e la contumacia possono essere domiciliari, previo accertamento delle condizioni igieniche dell'abitazione e sono affidati alla famiglia, demandando la vigilanza al medico curante e, ove ritenuto opportuno al personale di assistenza e vigilanza sanitaria del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
 

Art.13/bis
Profilassi delle malattie trasmissibili con sangue e liquidi biologici

Al fine di prevenire ogni forma di contagio delle malattie trasmissibili con sangue e liquidi biologici in tutte le struttura sanitarie pubbliche e private devono essere adottate le misure di protezione previste dal D.M. 28/9/1990 e successive integrazioni.

Art.13/ter
Profilassi delle infezioni trasmissibili nelle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuatore, piercing e similari

 

L’attività di barbiere, parrucchiere, estetista e tatuatore é soggetta a vigilanza sanitaria. Gli esercenti tale attività sono tenuti a rispettare le norme igienico sanitarie contenute nello specifico regolamento comunale soggetto a periodico aggiornamento. Dovranno altresì essere rispettate le norme igieniche e di profilassi delle infezioni trasmissibili nell’esercizio di tale attività, stabilite nei protocolli operativi predisposti dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della competente A.U.S.L. sulla base direttive ministeriali, di consolidata esperienza scientifica e di particolari esigenze epidemiologiche.

Art. 14
Disinfezione

 

Qualunque oggetto, ed in particolare, la biancheria, gli effetti letterecci, gli oggetti personali che siano venuti in contatto con persona affetta da malattia infettiva e contagiosa, deve essere sottoposto ad idoneo trattamento di disinfezione a giudizio del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

In uguale maniera, su richiesta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e su disposizione dell'Autorità Sanitaria Locale, si provvede alla disinfezione di abitazioni, di ambienti di vita e di lavoro, nonché i locali ad uso pubblico e collettivo.
 

Art. 15
Disinfestazione

 

Su richiesta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e su disposizione dell'Autorità Sanitaria Locale, si provvede ad attuare idonee misure di lotta ai vettori di malattie infettive e contagiose.

La disinfestazione, attuata da personale avente idonea capacità professionale, é effettuata, nel rispetto della legge 82/94, sotto la vigilanza del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio, dagli Enti aventi competenza ad intervenire nella materia (A.U.S.L., Comuni e Province).

Per gli spazi rientranti in ambito di proprietà privata, la disinfestazione é imposta con spese a carico dei proprietari, sotto la vigilanza del competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
 

Art. 20
Prevenzione antirabbica

Nel caso di morsicatura da parte di un animale capace di trasmettere la rabbia, sia il proprietario dell'animale che il medico che ha prestato l'assistenza al soggetto morsicato hanno l'obbligo di inoltrare segnalazione scritta al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, entro e non oltre ventiquattro ore dall'accaduto.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica provvede con estrema urgenza a:

segnalare l'animale morsicatore al Servizio di Igiene Pubblica ed Assistenza Veterinaria "Area A" per gli accertamenti del caso e la conseguente osservazione secondo i tempi previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria;

attuare, tutte le misure di profilassi individuale ritenute necessarie, compresa l'esecuzione della vaccinazione specifica. Il Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria "Area A" é tenuto a comunicare l'esito dell'osservazione praticata sull'animale morsicatore al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

» fatto obbligo ai proprietari di cani di condurre gli stessi nei luoghi aperti al pubblico con guinzaglio o idonea museruola.

Per quanto concerne le disposizioni riguardanti la prevenzione del randagismo, si fa rinvio alle norme contenute nella legge 14-8-1991, n. 281 nella Legge Regionale n. 12/95 e nel Capo II, Titolo V del presente Regolamento.
 

Art. 28
Adempimenti obbligatori per i medici chirurghi nei casi di decesso, di aborto, di nascita di infanti deformi o di altri eventi di interesse sanitario

 

A norma dell'art. 103 del T.U.LL.SS. RD 27-7-1934, n. 1265, gli esercenti la professione di medico-chirurgo oltre a quanto prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

a. a denunziare al Sindaco le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;

b. a denunziare al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto per il quale abbiano prestato la loro opera o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione. La denunzia, il cui contenuto deve rimanere segreto, é fatta secondo le norme del Regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 334 del Codice di procedura penale;

c. a denunziare al Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ai sensi dell’art.7 della L. 194/’78, ogni caso d’interruzione di gravidanza per imminente pericolo di vita per la donna;

d. a denunziare al Sindaco e al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;

e. a denunziare al Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ai sensi del D.C.G. 28/12/1941, la nascita di immaturi e deboli vitali;

f. a denunziare al Sindaco e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesioni da essi osservati, da cui sia derivata una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;

g. a denunziare al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione i casi di intossicazione da antiparassitari, a norma della Legge 2-12-1975, n. 638;

h. a denunziare il possesso di apparecchi radiologici;

i. a denunziare al Ministero della Salute, per tramite dell’A.U.S.L. territorialmente competente, effetti indesiderati a farmaci secondo quanto prescritto dalla L. 531/’87;

j. ad informare il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dei fatti che possono interessare la sanità pubblica.

 

   
 

Art. 29

Adempimenti dell'ostetrica

A norma delle vigenti disposizioni, l'ostetrica ha l'obbligo di:

a. redigere e rilasciare gratuitamente il certificato di assistenza al parto;

b. denunziare al Sindaco e al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ogni nascita di neonato deforme;

c. segnalare sollecitamente al Servizio di Igiene Pubblica la nascita di immaturi o di deboli vitali o di promuovere l'immediato ricovero;

d. annotare i parti e gli aborti ai quali abbia comunque assistito.

Quanto sopra sempre che ai precitati atti non abbia adempiuto il medico eventualmente presente.

Art. 30

Registro dei parti e degli aborti

Per quanto prescritto al punto d) dell'art. 29, la A.U.S.L. é tenuta a fornire alle ostetriche appositi registri per l'annotazione dei parti e degli aborti.

Il registro dei parti e quello degli aborti devono essere presentati alla fine di ciascun mese al Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che vi appone il proprio visto (D.P.R. n. 163/75). Il contenuto del registro degli aborti deve rimanere segreto.

Ogni 3 mesi, le ostetriche devono provvedere a consegnare personalmente i citati registri al Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio.

 

 

Art. 31

Disciplina del commercio dei presidi medico - chirurgici

Sono assoggettati alla disciplina dei presidi medico - chirurgici tutti gli strumenti sanitari, apparecchi, presidi di qualsiasi specie e quant'altro viene classificato tale a norma dell'art. 189 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27-7-1934, n. 1265.

La vendita ed il commercio dei presidi sanitari assoggettati alla speciale disciplina di cui al primo comma, può avvenire solo su apposita autorizzazione rilasciata, previo parere istruttorio del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio sui locali e sulle attrezzature, verificato il possesso dei requisiti e titoli professionali abilitanti prescritti dal Regolamento approvato dal D.P.R. 13-3-1986, n. 128 e del D.M. 3-3-1987, n. 133.

 

Art. 32

Trasporto infermi:

Autorizzazione e vigilanza

L'esercizio dell'attività di trasporto infermi e di feriti rimane disciplinato dalla L.R. 15-12-93, n. 27 e dalla D.G.R. 6311 del 28-9-94.

 

Art. 33

Vigilanza sulle farmacie

Ferma restando l'osservanza della legislazione nazionale e regionale in materia di farmacie aperte al pubblico con gestione pubblica o privata, la vigilanza ed il controllo sulle stesse farmacie sono esercitati, secondo le rispettive attribuzioni, dal Servizio farmaceutico e dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio.

Tutte le farmacie devono essere ispezionate almeno una volta ogni biennio dall'apposita Commissione di vigilanza prevista dall'art. 18 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36.

Per la vendita presso le farmacie aperte al pubblico di prodotti dietetici e di presidi medico - chirurgici devono essere osservate le norme che regolamentano le rispettive materie.

Per quanto di competenza, nell’ambito delle funzioni di vigilanza ed ispezione, il Servizio Veterinario può disporre dei sopralluoghi presso le farmacie per il controllo dei farmaci veterinari.

 

 

 

 

 

TITOLO II

IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA DI LAVORO E DI USO COLLETTIVO

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CAPO I

NORME GENERALI

 

Art. 34

Strumenti di programmazione urbanistica

L'uso e l'assetto del territorio, nell'ambito delle norme prescritte dalla legislazione nazionale e regionale, é disciplinato dagli strumenti urbanistici in vigore presso il Comune.

Per la verifica del piano regolatore generale e degli altri strumenti urbanistici sotto il profilo igienico - sanitario e della difesa della pubblica salute, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio e il Servizio di Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL) devono esprimere apposito parere prima che gli strumenti stessi siano portati all'esame del Consiglio comunale. Per gli aspetti di tutela ambientale, va altresì, preventivamente acquisito il parere del competente organo di controllo.

 

Art. 35

Concessione edilizia

Chi intenda intraprendere la costruzione di un edificio, qualunque sia l'uso cui é destinato, oppure procedere ad opere di ricostruzione, di sopraelevazione, di ampliamento, di modifica di qualsiasi entità, di variazioni di uso, di manutenzione straordinaria di un edificio preesistente o di parte di esso, deve, prima dell'inizio dei lavori, presentare domanda al Sindaco secondo le norme e nelle forme all'uopo fissate dal Regolamento Edilizio e dal presente Regolamento, allo scopo di ottenere, laddove necessario, la relativa concessione o autorizzazione edilizia.

Prima dell'esame della richiesta di concessione edilizia da parte della Commissione Edilizia, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e, ove di competenza,il Servizio Veterinario e il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione devono esprimere motivato parere igienico - sanitario preventivo.

Per gli insediamenti produttivi ed in genere per i locali da adibire ad uso di attività lavorative si deve acquisire anche il parere dello S.P.E.S.A.L. e, se di competenza, del SIAN e dei Servizi Veterinari.

I progetti di cui al presente articolo, qualora rientrino nelle attività di cui al D.P.C.M. n. 377 del 10/8/1988 e successive modifiche e integrazioni, devono essere sottoposti alla valutazione d’impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, verranno applicate le norme di cui al D.Lgs 4/8/1999 n.372 relativo all’autorizzazione integrativa ambientale .

Per gli edifici ad uso pubblico collettivo, deve essere posta particolare attenzione alla verifica dell'osservanza delle norme contenute nei precedenti commi, nonché delle norme di sicurezza vigenti sulla prevenzione degli incendi e degli infortuni.

I pareri del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica devono tenere presenti anche le norme contenute nel Regolamento edilizio.

Tutti i progetti devono essere accompagnati da relazioni tecniche, da disegni e da elaborati dai quali deve essere agevolmente possibile verificare i requisiti dell'opera da realizzare.

A norma dell'art. 45 della Legge Regionale 19-12-1983, n. 24, il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione a lottizzare é subordinata alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque reflue.

Dell'inizio dei lavori deve essere data sollecita comunicazione, oltre che ai competenti servizi tecnici comunali, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, nonché all'organo preposto al controllo in materia di tutela ambientale.

Le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie sono quelle stabilite dall'art. 4 del D.L. 05-10-93, n. 398, come convertito dalla legge 04-12-93, n. 493. Per quanto riguarda le attività produttive le procedure per il rilascio della concessione edilizia sono regolamentate dal D.P.R. 20/10/1998 n.447 (G.U. 28 dicembre 1998 n.301).

 

Art. 36

Abitabilità e agibilità

Gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione, quelli interessati da interventi di ristrutturazione totale o parziale, oppure quelli la cui destinazione d’uso risulti variata rispetto a quella autorizzata, non possono essere abitati o usati senza l'autorizzazione di abitabilità e agibilità richiesta dall’interessato, che, nei casi previsti, verrà rilasciata con le modalità di cui al D.P.R. 22/4/94 N. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all’abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto). Agli insediamenti produttivi si applicano le disposizioni del D.P.R. 20.10.1998, n_ 447 (G.U. 28.12.1998, n_ 30) nonché quelle del D.P.R. 06.06.2001, n_

380 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le costruzioni esistenti alla data del 28.01.77, é da ritenersi certificato equipollente il permesso d’uso. Laddove tali costruzioni risultino prive di dette certificazioni può essere richiesto al Comune il rilascio di documentazione analoga previa presentazione di: certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato, dichiarazioni di conformità degli impianti idrico-elettrico-fognante (conformità alla Legge 46/90), planimetria dei locali, relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, dichiarazione di iscrizione al catasto, dichiarazione di idoneità degli scarichi fognanti.

Art. 37

Vigilanza sull'igienicità ed abitabilità'

delle costruzioni

L'alloggio é da ritenersi antigienico quando si presenta privo di servizi igienici propri incorporati nell'alloggio stesso, o quando gli stessi risultino inadeguati, quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione; quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti.

La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica previo accertamento tecnico e rilasciata ai fini di preferenza per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e, nel caso di edifici adibiti ad uso lavorativo, dal Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro (S.P.E.S.A.L).

Un alloggio dichiarato antigienico non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio della A.U.S.L. abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità.

Il competente Dirigente o Responsabile di Settore, sentito il parere o su richiesta dei competenti Servizi della A.U.S.L. (S.I.S.P., S.P.E.S.A.L.), può dichiarare inabitabile un alloggio o locali di lavoro o parte di essi per motivi di igiene.

I motivi di igiene che determinano la situazione di inabitabilità sono, in particolare, i seguenti:

a. le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;

b. alloggio improprio (soffitto, seminterrato rustico, box);

c. insufficienti requisiti di superfici e di altezza secondo le vigenti norme ministeriali e regolamentari;

d. mancanza o deficienza di aeroilluminazione;

e. mancata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile;

f. grave stato di inquinamento per invasione da liquami o da altri agenti nocivi alla salute degli abitanti.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste dal presente Regolamento.

 

Art. 37/bis

Tutela della salute dei minori e degli apprendisti

Per quanto attiene alla prevenzione e alla tutela della salute dei minori e degli apprendisti si applicano le norme di cui al D.Lgs 345/99, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 262/2000, e, per quanto non espressamente abrogate dai predetti Decreti, quelle del D.P.R. 977/67, del D.P.R. 303/56 e della Legge 25/55.

CAPO II

MISURE IGIENICHE PER I CANTIERI

 

Art. 38

Disciplina igienica per i cantieri edili

In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini conformemente a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs n. 494/96 e sue modificazione ed integrazioni.

I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o altri accorgimenti, per evitare il sollevamento delle polveri.

I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico possono effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

Durante la costruzione e demolizione di edifici o in cantieri a lunga durata (lavori stradali e simili), il proprietario o il costruttore deve assicurare ai lavoratori la disponibilità di idonei servizi igienici secondo le vigenti disposizioni in materia, nonché idonea scorta di acqua potabile.

Le eventuali latrine provvisorie, ad uso degli operatori nei cantieri, devono essere soppresse appena sia possibile sostituirle con altre all'interno dell’edificio.

Deve essere evitato, ove possibile, l’uso di macchine che provocano rumori molesti; le attività rumorose che, comunque, non possono essere svolte prima delle ore 07.00, devono essere sospese dalle ore 13,30 alle ore 15,30 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nei centri abitati. Nelle zone turistiche vige la sospensione totale dei lavori prevista dal Regolamento di Polizia Urbana.

Idonei sistemi di difesa dall’inquinamento da rumore devono essere attuati nei cantieri posti entro un raggio di 300 metri da Ospedali, luoghi di cura, asili, Scuole di ogni ordine e grado conformemente alla Legge n. 447/95.

 

Art. 39

Demolizione di fabbricati

Durante la demolizione si devono adottare mezzi idonei per evitare il sollevamento di polveri.

I pozzi neri e pozzetti devono essere preventivamente vuotati e disinfettati; così pure le fosse settiche, gli spanditoi, le fognature e le canalizzazioni sotterranee.

E’ vietato il deposito nei cortili delle case abitate ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata di terreni e materiali di rifiuto, provenienti dalla esecuzione o dalla demolizione di opere murarie per un tempo superiore a quello previsto dalla normativa vigente.

Entro il termine di cui al 3^ comma, il proprietario o l'imprenditore dei lavori deve provvedere allo sgombero ed al trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico.

Quando però detti materiali siano impregnati di elementi sudici che li rendono maleodoranti o costituiti da sostanze pericolose o inquinanti, devono essere sgomberati immediatamente nei modi stabiliti dalla legge.

Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed in ordine.

Per i fabbricati in cui vi sono materiali contenenti amianto, le procedure di demolizione e di smaltimento devono essere conformi a quanto stabilito dal D.M. 6-9-94 e dal D. Lgs 114/95, nonché dai Decreti del Ministero della Sanità del 14/5/96 e del 20/8/99 (G.U. n. 178 del 25/10/1996 e G.U. n.249 del 22/10/1999).

 

 

 

CAPO III

AREE EDIFICABILI E NORME DI CARATTERE GENERALE

 

Art. 40

Requisiti di salubrità dei terreni edificabili

 

 

Art. 46

Igiene dei passaggi e spazi privati

Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.

 

 

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso.

 

 

Art. 48

Verande e balconi

E’ consentito procedere alla chiusura di verande e balconi con vetrate o altro materiale idoneo, quando sugli stessi si apre un solo ambiente o servizio, purché sia garantito il rispetto del rapporto di aereoilluminazione previsto dalla legge.

 

 

 

Art. 50

Marciapiede

Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di marciapiede perimetrale di larghezza minima pari a m 1,00.

Possono costruirsi intercapedini aerate o drenate, realizzate all'esterno dei muri perimetrali fino al di sotto del piano di calpestio. Nel caso sia impossibile tale esecuzione, é consentito l'uso di idonea pavimentazione.

 

Art. 51

Ringhiere e parapetti

I davanzali delle finestre nei nuovi fabbricati devono avere una altezza minima di m 0,95 e, comunque, la somma dell'altezza dei davanzali e della larghezza dei davanzali stessi non deve essere inferiore a m 1,20.

Nelle finestre a tutta altezza i parapetti devono avere un'altezza non inferiore a m 1,00. Si ammettono altezze inferiori purché le stesse siano munite di idonea protezione.

Le ringhiere delle scale devono avere una altezza minima, misurata al centro della pedata, di m 1,00; gli interspazi fra gli elementi costituenti devono avere almeno una delle due dimensioni, inferiore a cm 10,00.

I parapetti dei balconi devono essere non scalabili ed avere una altezza minima di m 1,00.

Nel caso di parapetti non pieni, valgono per gli interspazi fra gli elementi costituenti, le stesse norme delle ringhiere e delle scale.

 

Art. 52

Canali di gronda

Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm 8, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali.

Le condotte di cui al primo comma non devono avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti.

Le giunte dei tubi debbono essere a perfetta tenuta.

» vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.

 

 

 

 

Art. 56

Smaltimento reflui

I tipi di reflui sono quelli risultanti dalle definizioni contenute nell’art.2 del D.Lgs 11/5/’99 n.152 nel testo novellato a seguito del D.Lgs. 18/8/2000 n.258.

Nei nuclei abitati dotati di fognatura dinamica tutte le acque di rifiuto domestiche devono essere convogliate nella fognatura nel rispetto della normativa dell’Ente gestore.

Per le acque reflue industriali e per le acque reflue urbane l’immissione nella rete fognante deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.33 del predetto decreto n.152/’99 che fa riferimento alle prescrizioni ed ai valori limite emanati dai gestori dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane e con l’osservanza delle procedure di cui all’art.46 del decreto medesimo.

Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura rispettando le norme dell’apposito Regolamento comunale, ove esistente, ovvero quelle dell’Ente gestore.

Per le zone non servite da fognatura dinamica, ove non siano ancora intervenuti i provvedimenti regionali previsti dall’art.27 comma 4 del ripetuto decreto n.152/’99, lo smaltimento delle acque reflue domestiche deve uniformarsi ai criteri enunciati dal Regolamento Regionale n_ 1/’88.

Ove non sia possibile uniformarsi a quanto previsto dal precedente comma, é consentito il deposito temporaneo di acque reflue domestiche che deve avvenire secondo le modalità previste dal D.Lgs n.22/’97 e successive modifiche.

Per le zone non servite da pubblica fognatura può consentirsi lo scarico di acque reflue urbane e industriali alle condizioni tutte contemplate dall’art.29 comma 1, lettera c) del decreto n.152/1999. La relativa istanza deve essere presentata alla Provincia.

Nei quartieri o borgate ove l’Amministrazione comunale provvede alla costruzione della fognatura dinamica, tutti gli edifici debbono essere allacciati ad essa da parte dei proprietari.

Art. 56/bis

Obblighi dei titolari degli scarichi esistenti

Gli obblighi dei titolari degli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.152/’99 sono quelli previsti dalle disposizioni contenute nell’art.62-commi 11 e 12 del decreto medesimo, novellato ai sensi del D.Lgs n.258/2000.

Per la definizione di “scarichi esistenti”, si rinvia alla nota 1 dell’allegato 5 del decreto n.152/’99.

 

Art. 57

Barriere architettoniche

Ai sensi del D.P.R. 24-4-1978, n. 384 (G.U. del 22-7-1978)e del D.P.R. n.503 del 24/7/1996, nei fabbricati pubblici, con particolare riguardo a quelli di carattere collettivo-sociale devono essere attuate le norme intese a facilitare l'accessibilità e la fruizione anche ai portatori di handicap con difficoltà di deambulazione.

Al fine di ridurre al massimo le barriere architettoniche, tali norme vanno applicate negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione e anche in quelli preesistenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nel caso di interventi edilizi soggetti a concessione del Sindaco.

In particolare devono essere attuate le norme relative agli accessi (parcheggi, percorsi pedonali, scale, rampe, porte, pavimenti, ascensori e locali di servizio).

Deve, inoltre, essere favorita l'abolizione dei dislivelli esistenti al medesimo piano.

 

 

CAPO IV

ABITAZIONE: REQUISITI IGIENICO-SANITARI

 

Art. 58

Efficacia della normativa

Le norme del presente capo si applicano a tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e le variazioni di destinazione d'uso.

Sono fatte salve le norme tecniche previste negli strumenti urbanistici vigenti, sempreché le stesse non siano in contrasto con disposizioni di legge aventi maggiore efficacia formale.

Sono altresì fatte salve le disposizioni di cui alla legge 3/12/1999, n.443 recante Tutela della salute nelle abitazioni e prevenzione degli infortuni domestici.

 

Art. 59

Classificazione dei locali adibiti ad abitazione privata

Sono locali adibiti ad abitazione privata quelli in cui si svolge la vita, la presenza o l'attività domestica dei cittadini.

Sono classificati come locali accessori quelli nei quali la permanenza delle persone é limitata nel tempo per operazioni definite:

a. ingresso;

b. servizi igienici e bagni;

c. scale;

d. corridoi e disimpegni;

e. magazzini e depositi, ripostigli e cantine;

f. garage di solo posteggio di automezzi privati;

g. salette di macchinari ad uso esclusivo delle abitazioni;

h. lavanderie private, stenditoi e legnaie ed eventuali altri locali non aventi le caratteristiche di cui al precedente comma uno.

 

Art. 60

Caratteristiche dei locali di abitazione privata

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazioni é fissata in m 2,70 riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni, in genere i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

1/bis. In tema di deroghe alle altezze, si osservano, inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni del D.M. Sanità 9/6/1999.

Per i locali sottotetto a copertura inclinata l'altezza media deve essere di m 2,70 con minimo di gronda di m 2,00.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, di mq. 10 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile all'esterno.

Ferma restando l'altezza minima interna di m. 2,70, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie, comprensiva dei servizi igienici non inferiore a mq. 28 e non inferiore a mq. 38 se per due persone. Oltre alla porta d'ingresso, l'appartamento monostanza deve essere sempre provvisto di una finestra apribile all'esterno.

I servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali di cui al comma 1 dell'art. 59 se non attraverso disimpegno, fatta eccezione per i servizi in diretta comunicazione con le camere da letto quando l’alloggio sia dotato di pi_ servizi di cui uno con accesso tramite disimpegno o corridoio.

Ogni appartamento o monolocale ad uso abitazione deve comprendere un locale di almeno 9 mq di superficie o uno spazio adibito a cucina. In alloggi di superficie netta inferiore a mq 100, sono consentite cucine di dimensioni inferiori, purché abbiano accesso diretto da locali di soggiorno di superficie di almeno mq 14.

La superficie di tali cucine non deve essere inferiore a mq 5,00 con finestratura non inferiore a mq 1.

Sono consentite, inoltre, cucine in nicchia prive di finestra, se aperte su altro locale regolamentare del volume di almeno mc 14.

Nel caso di cucina in nicchia, l'illuminazione e la ventilazione naturale devono essere commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia.

Tutte le cucine e le zone di cottura devono avere il pavimento ed almeno le pareti ove sono le apparecchiature per un'altezza minima di m. 2,00 rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Ogni unità edilizia di abitazione, appartamento o monostanza, deve essere fornita di almeno un servizio igienico completo di: W.C., lavabo, bidet.

La stanza da bagno deve avere superficie del pavimento non inferiore a mq. 4,50 e una finestra che misuri almeno mq. 0,60 di luce libera.

Sono ammesse dimensioni inferiori, purché con:

superficie del pavimento non inferiore a mq. 1,20;

lato minore non inferiore a m. 0,90;

finestra di dimensioni non inferiori a mq. 0,60 o idoneo sistema di ventilazione forzata;

Tutte le stanze da bagno, compresi gli eventuali locali igienici dotati solo di bidet, W.C. e lavabo, debbono avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite, fino all'altezza minima di m 2,00, di materiale impermeabile di facile lavabilità.

Le pareti divisorie delle stanze da bagno e dei locali igienici da altri locali debbono avere spessore non inferiore a m 0,10.

Le aperture di illuminazione e ventilazione debbono comunicare direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio e mai con ambienti di abitazione, cucine, scale e passaggi interni. E’ consentito l’uso dell’aerazione forzata nelle abitazioni civili munite di due ambienti bagno di cui uno ad aerazione ed illuminazione diretta.

» permesso il ricorso alla ventilazione artificiale nei casi e nelle condizioni previste dal presente Regolamento alla voce condizionamento dell'aria.

I vasi di latrina debbono essere forniti di chiusura idraulica permanente e di apparecchi di cacciata di portata adeguata.

Quando si faccia ricorso ai flussometri, questi devono essere muniti di dispositivi di sicurezza che impediscano il risucchio.

I vasi di latrina debbono disporre di apparecchio ventilatore del sifone sfociante in apposita conduttura sino al tetto della casa e indipendente dal tubo di caduta delle acque nere.

 

Art. 61

Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione

I locali di abitazione debbono essere pavimentati con materiale ben connesso ed a superficie liscia e piana facilmente lavabili e disinfettabili.

I locali di cui al primo comma debbono costantemente essere conservati in buono stato di manutenzione e di pulizia.

Le pareti non devono essere interamente rivestite di materiale impermeabile.

 

 

 

Art. 68

Divieto di uso di apparecchi a combustione

All'interno dell'abitazione l’installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera per uso sanitario e riscaldamento ambienti é consentita purché siano rispettate le prescrizioni del D.P.R. n. 412 del 26/8/1993.

 

Art. 69

Smaltimento dei fumi e dei vapori

Per i sistemi di smaltimento dei fumi e dei vapori si richiamano le disposizioni contenute nei successivi artt. 161 e 162 del presente Regolamento.

Tutti gli apparecchi a combustione e la cappe di aspirazione degli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura devono essere collegati a canne fumarie o a canne di esalazione sfocianti oltre il tetto per un'altezza di sbocco pi_ alta di m. 2 rispetto agli edifici circostanti.

Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti ecc.) se nell’ambiente non sia installato idoneo sistema di allontanamento all'esterno di tali prodotti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 412 del 26/8/1993.

 

 

 

Art. 71

Utilizzo di bombole e serbatoi di gas

Nelle nuove costruzioni residenziali che non siano servite da gasdotto, debbono essere previste all'esterno dell'edificio nicchie per la installazione di bombole di gas. Tali nicchie devono essere ermeticamente chiuse verso l'interno dei locali e protette all'esterno con sportello aerato in alto e in basso.

La tubazione metallica di allacciamento agli apparecchi di utilizzazione deve essere munita di rubinetto di arresto manuale, posto in posizione facilmente accessibile, e protetta, nell'attraversamento delle murate, da apposita guaina.

Per le installazioni di serbatoi e/o di impianti centralizzati di gas valgono le disposizioni contenute nella Legge n. 818 del 7-12-1984 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 72

Ascensori

Gli impianti di ascensore e di montacarichi devono essere progettati nel rispetto delle norme per la prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni.

Le dimensioni del vano ascensore, in tutti i tipi di edifici, devono comunque essere tali da assicurare sia il rispetto delle suddette norme di prevenzione infortuni sia anche il rispetto della speciale legislazione sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

 

 

 

Art. 75

Locali seminterrati - interrati

I locali dei piani interrati o seminterrati possono essere adibiti ad abitazione soltanto se in nessun punto il fabbricato di ogni locale é a quota inferiore a 1,00 m rispetto alla quota pi_ alta delle sistemazioni esterne, e l’altezza utile netta interna é almeno di 3,00 m.

Sia i locali seminterrati che quelli interrati debbono avere aperture, per assicurare una costante naturale aerazione direttamente dall'esterno. I locali ai piani seminterrati ed interrati devono essere dotati d’intercapedine areata e fognata che li circondi per tutta la parte interessata, di piano calpestio isolato mediante solaio distaccato dal terreno di almeno cm 20 o di vespaio aerato di altezza di m 0,50 o di altri accorgimenti atti ad evitare infiltrazioni.

E’ vietata l'emissione di esalazioni, gas, vapori, polveri attraverso le aperture che danno aria a tali locali.

 

 

 

Art. 84

Animali nel centro abitato

Non é consentita l'apertura o la riattivazione di allevamenti animali nel centro abitato. Tutti gli allevamenti bovini esistenti e quelli equini, in cui siano ricoverati pi_ di tre capi, devono essere adeguati ai requisiti di cui all'art. 81 del Presente Regolamento, entro 3 mesi dall'entrata in vigore.

Gli allevamenti ovi-caprini, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, nei quali siano ricoverati capi in numero superiore a cinque, devono essere allontanati in maniera da risultare distanti non meno di 200 metri dal perimetro urbano.

Per comprovate esigenze locali possono essere concesse deroghe alla distanza dei metri 200 a condizione che le vie di accesso all'ovile non attraversino il centro urbano o che lo attraversino in maniera e per estensione tale da non impedire la pulizia del manto stradale, immediatamente dopo il passaggio del gregge, da effettuarsi in ogni caso da parte del proprietario o dal conduttore del gregge.

Gli allevamenti avicoli e cunicoli esistenti nel centro abitato alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno avere consistenza non superiore a 50 avicoli o 100 conigli.

I Proprietari e i detentori degli allevamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono munirsi, entro 90 giorni, di nulla osta comunale che verrà rilasciato previo parere di idoneità del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e di quello Veterinario; in ogni caso i suddetti allevamenti devono possedere i seguenti requisiti:

distanza non inferiore a 10 metri dalle abitazioni confinanti;

idoneo sistema di allontanamento delle deiezioni organiche;

buone condizioni di pulizia dei locali.

In ogni caso la permanenza degli allevamenti di cui al precedente capoverso deve essere subordinata all'assenza di qualsiasi rischio per l'igiene e la salute pubblica.

E’ consentito detenere nelle civili abitazioni animali da compagnia e/o guardia (cani, gatti, ecc.) compatibilmente con i regolamenti condominiali ed a condizione che dalla loro presenza non derivi alcun rischio per la salute pubblica né molestia per il vicinato.

La detenzione di animali a qualsiasi titolo é assoggettato dalla Legge 473/93.

Nei Comuni rurali, nelle civili abitazioni con giardino o cortile di almeno 100 mq. può essere consentita la presenza di non pi_ di 10 avicoli o 10 conigli, previa autorizzazione su conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria, nonché del competente organo di controllo in materia di tutela ambientale, che verificheranno quanto segue:

distanza dalle abitazioni confinanti di almeno m. 10;

idoneo sistema di allontanamento delle deiezioni organiche;

pulizia e lavaggio del cortile o del giardino e del relativo ricovero degli animali;

mancanza di rischi per l'igiene e la sanità pubblica.

 

CAPO V bis

CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA’ COMMERCIALE

 

Art. 85/bis

I locali da adibire ad attività commerciale devono avere le seguenti caratteristiche:

Altezza minima interna m 3.00;

Superficie minima mq 12 esclusi i servizi igienici, aumentata proporzionalmente in modo da assicurare l’esercizio dell’attività in relazione alle tabelle merceologiche oggetto dell’autorizzazione;

N_ 2 W.C., separati per sesso, con anti-W.C., ad esclusivo uso del pubblico per locali di superficie superiore a mq 1000, di cui uno conforme alle prescrizioni D.M. LL.PP. n_ 236/’89;

I servizi igienici di cui al punto precedente e quelli per il personale dipendente devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 94 del presente regolamento;

Areazione dei locali garantita da superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento. La superficie finestrata può essere ridotta ad 1/16 purché sussista adeguato impianto di ventilazione artificiale o di condizionamento e per quanto non previsto vale quanto contenuto nell’art.92;

Illuminazione naturale tramite superficie finestrata pari ad 1/8 della pavimentazione o adeguato sistema di illuminazione artificiale integrativa come previsto nell’art.91.

Gli immobili di cui al presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni di cui al D.M. LL.PP. n_236/’89.

I locali adibiti a deposito, indipendentemente dal piano in cui insistono, devono essere forniti di superficie di aerazione naturale pari ad almeno 1/30 della superficie pavimentata. Ove ciò non sia possibile, dovrà essere rispettato quanto prescritto dall’art.92 comma 7, IV capoverso.

 

 

 

CAPO VI

CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' LAVORATIVA

 

Art. 86

Norme di carattere generale

E’ sottoposto alla vigilanza sanitaria l'esercizio di stabilimenti, officine, laboratori artigianali, cantieri, ecc., considerando come tali ogni luogo dove si compiano attività di produzione, lavorazione, trasformazione ed immagazzinamento di materiali organici ed inorganici e/o uso di sostanze di qualunque specie indipendentemente dal numero dei lavoratori addetti.

Sono, altresì, oggetto di vigilanza sanitaria:

gli Istituti di istruzione e formazione professionale che includono nei loro programmi attività a carattere industriale, artigianale, sanitario e commerciale;

le attività che implichino l'uso continuo e subcontinuo e la esposizione ad agenti fisici non tutelati da leggi dello Stato;

le attività a domicilio come definite dall'art. 1 della legge 877 del 18-12-1973;

le attività agricole e zootecniche come definite all'art. 49 della legge del 19-3-1956 n. 303;

tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs n. 626/94 e successive modificazioni.

 

Art. 87

Procedure autorizzative: pareri preventivi

Le procedure organizzative di insediamenti produttivi di beni e di servizi, comprese quelle per il collaudo , il rilascio dell’agibilità e dell’autorizzazione all’uso, di cui al successivo art.88, sono regolamentate dal D.P.R. 20.10.1998 n.447 (Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1998 n.301), per il quale la gestione dei relativi procedimenti é di competenza di specifica struttura comunale. Chi intenda avviare nuovi insediamenti produttivi, così come definiti dall’art.86, o ristrutturare e/o ampliare quelli esistenti deve, all'atto della domanda di concessione edilizia, allegare oltre a quella richiesta dall'Ufficio tecnico comunale, la seguente ulteriore documentazione:

a. planimetria in scala 1:100 specificando le destinazioni d'uso dei locali, la disposizione dei macchinari e degli impianti, i posti di lavoro, le attrezzature, i locali, l'illuminazione, l'eventuale presenza di fonti di surriscaldamento o raffreddamento, ecc., planimetrie e relazioni degli impianti se previste dalla normativa vigente;

b. relazione sui parametri incidenti sul microclima (superficie aeroventilante o refrigerazione ecc.):

c. relazione tecnica sul ciclo produttivo specificante le materie prime lavorate, le sostanze od i prodotti ausiliari, i prodotti finiti, i passaggi di lavorazione, le temperature di utilizzo ed ogni altra notizia necessaria alla comprensione dei cicli lavorativi;

d. relazione sui prevedibili fattori di nocività e sui relativi interventi di prevenzione che si intendono attuare per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di vita e di lavoro;

e. dichiarazione sull'eventuale inserimento dell'insediamento produttivo nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 T.U.LL.SS. e successive modificazioni;

f. relazione sulle emissioni in atmosfera;

g. relazione sugli scarichi e sui sistemi di smaltimento;

h. relazione sulla produzione di rifiuti, sulla loro classificazione e sulle modalità di stoccaggio e conferimento;

i. per gli insediamenti produttivi soggetti al Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni, la ditta deve presentare la ´scheda informativaª per la notifica (di nuovi insediamenti produttivi o di ristrutturazione di quelli esistenti) allo S.P.E.S.A.L. della A.U.S.L. LE/1 debitamente compilato in ogni sua parte;

La documentazione di cui al primo comma é indispensabile per una corretta valutazione dell'istanza.

Il Comune, ricevuta l'istanza, sottopone la documentazione, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.S.L. territorialmente competente, per il rilascio dei pareri di spettanza dei competenti Servizi. Per quanto attiene agli aspetti di tutela ambientale dovrà altresì essere acquisito preventivamente il parere del competente organo di controllo.

Il parere conclusivo, corredato da eventuali prescrizioni deve essere allegato alla pratica che, così completata, é inviata al vaglio della Commissione Edilizia per i successivi provvedimenti.

 

Art. 88

Procedure autorizzative

Ad ultimazione dei lavori, deve essere richiesta dal proprietario dell’immobile la concessione del permesso di abitabilità/agibilità. A tal fine gli organi tecnici comunali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e il Servizio prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro in collaborazione con gli organi preposti al controllo in materia di tutela ambientale effettuano, per le rispettive competenze, i necessari sopralluoghi atti alla verifica:

della conformità progettuale dei locali;

del rispetto di tutte le eventuali prescrizioni e condizioni apposte alla concessione, siano esse di carattere urbanistico-edilizio, igienico sanitario che di altro genere, ivi comprese quelle di sicurezza ed antinfortunistiche;

del rispetto delle destinazioni d'uso previste nel progetto approvato;

dell'eventuale presenza di cause o fattori di insalubrità nei confronti dell'ambiente interno ed esterno non emersi in sede di analisi progettuale.

Sulla base delle risultanze di detti sopralluoghi possono essere dettate ulteriori prescrizioni al cui rispetto sarà condizionato il rilascio dell'abitabilità/agibilità e destinazione d'uso.

Le lavorazioni non possono iniziare prima della concessione dell'abitabilità/agibilità e di destinazione d'uso, nonché prima che il legale dell’azienda abbia acquisito l’autorizzazione all’uso del locale da parte del Servizio Sicurezza e Prevenzione Ambienti di Lavoro.

Le Unità Produttive, come definite nell'art. 86, che ristrutturano la propria attività, che si trasferiscano o si insedino in nuovi locali, devono richiedere al Comune l'agibilità e autorizzazione all'uso dell'insediamento, presentando la documentazione di cui all'art. 87.

L'agibilità e l'autorizzazione all'uso di detti locali viene concessa previo parere degli organi tecnici comunali, del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda U.S.L. competente territorialmente, nonché degli organi preposti al controllo in materia di tutela ambientale.

 

Art. 90

Altezza

L'altezza interna minima dei locali destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali, artigianali e commerciali, misurata con i criteri di cui al comma 3 art.6 D.P.R. 303/56 come modificato dal D.Lgs. 626/94, é fissata in metri 3,00.

Per i locali destinati o da destinarsi a depositi o ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, i limiti minimi di altezza sono fissati rispettivamente in metri 2.40 e metri 2.70.

Per i locali destinati o da destinarsi ad attività industriali, commerciali e artigianali con meno di 5 dipendenti, quando le lavorazioni svolte non siano pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati, é possibile, in presenza di comprovati vincoli urbanistici e/o architettonici, derogare ai parametri sopra indicati previo parere, esclusivamente in ordine al carattere pregiudizievole delle attività e/o lavorazioni svolte, di competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione della AULSL e deroga concessa dallo SPESAL, in quanto organo di vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. 303/56.

 

 

Art. 93

Locali Sotterranei o seminterrati

Per i locali sotterranei o seminterrati, si applicano le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in particolare l'art. 8 del D.P.R. n. 303/56.

In deroga al Regolamento Edilizio Comunale e per le attività già esistenti all’atto di approvazione del presente regolamento ove le condizioni microclimatiche lo consentano, anche i piani seminterrati e interrati possono essere adibiti ad attività lavorativa purché correlata all’attività principale dell’azienda (esempi: laboratorio di gelateria e pasticceria annesso al punto vendita, attività di lavanderia a servizio di residences e alberghi, e attività similari).

 

Art. 94

Servizi igienici

Le attività lavorative devono disporre di una dotazione di servizi, collegati in modo da evitare percorsi esterni al fabbricato, calcolata secondo le seguenti indicazioni ed aventi le caratteristiche riportate agli articoli successivi.

Deroghe ai requisiti di cui sopra possono essere concesse, in presenza di comprovati vincoli urbanistici e/o architettonici o quando strutture, già esistenti all’atto di approvazione del presente Regolamento, siano state realizzate già con destinazione d’uso commerciale.

I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di riservatezza e comfort, sia alle necessità di una facile e rapida pulizia e devono essere distinti tra i due sessi ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

LATRINE

La dotazione minima effettiva prevista é la seguente:

- n. 1 wc fino a 5 addetti;

- n. 2 wc fino a 15 addetti;

- n. 3 wc fino da 15 a 30 addetti;

- n. 1 wc ulteriore ogni 20 addetti o frazione;

I locali WC devono essere dotati di antibagno, che può essere comune per pi_ WC;

Sia il locale WC che l'antibagno devono avere rispettivamente superficie minima di mq 1, con lato di accesso non inferiore a m. 1, devono garantire i normali movimenti delle persone e devono essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti;

Resta fatto salvo il rispetto della normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche per i casi applicabili;

L'antibagno deve essere munito di lavabi non manuali o punti di erogazione d'acqua pari al numero dei WC serviti, devono essere dotati di porta a chiusura automatica per le attività che comportano la manipolazione degli alimenti e/o bevande. Nelle strutture già esistenti all’atto di approvazione del presente regolamento, l’antibagno può essere privo di lavabo qualora lo stesso sia ubicato nel WC a condizione, nelle attività che comportano la manipolazione di alimenti e/o bevande, che anche la porta tra WC e antibagno sia provvista di chiusura automatica.

Devono essere previsti lavandini o punti per l'erogazione di acqua potabile in numero non inferiore ad uno ogni 5 potenziali utilizzatori contemporanei;

I pavimenti e le pareti perimetrali, sino ad un'altezza di 2 metri devono di regola essere piastrellati, o, comunque, rivestiti con materiale impermeabile, liscio lavabile e resistente e dotati di piletta sifonata;

L'altezza di tali locali non può essere inferiore a m. 2,40; per i locali esistenti ed in presenza di vincoli urbanistici ed architettonici possono essere ammesse altezze inferiori a condizione che si installi un sistema di aerazione forzata tale da garantire un ricambio d’aria ottimale.

I servizi igienici, locale WC antibagno devono avere aero-illuminazione naturale diretta non inferiore a 1/8 del complesso della superficie in pianta; in ogni caso la superficie finestrata apribile non può essere inferiore a 0,5 mq;

Sono ammissibili soluzioni alternative solo dove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di ottenere idonea aero-illuminazione naturale. In tale caso devono essere dotati di impianto di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri un ricambio minimo di 10 volumi /ora se in espulsione continua, ovvero 20 volumi/ora se in espulsione intermittente, a comando automatico adeguatamente temporizzato collegato con l’accensione della luce. L'aria di espulsione non può essere riciclata in nessun caso e deve essere allontanata oltre il tetto.

SPOGLIATOI

a. La dotazione minima di spogliatoi per ambienti di lavoro, che presumibilmente hanno oltre 5 addetti contemporaneamente presenti, dovrà essere di almeno 1 locale spogliatoio distinto per sesso;

b. Quando non ricorrono le condizioni previste da normative specifiche (DPR 303/56 e successive modifiche ed integrazioni) e quando non si verifichino le condizioni di cui sopra, può essere utilizzato come spogliatoio l'antibagno, purché abbia le caratteristiche previste dal punto f);

c. Gli spogliatoi devono avere una superficie di mq 1 per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo, con un minimo comunque non inferiore a 5 Mq;

d. I locali spogliatoio devono essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti, inclusi i servizi igienici;

e. Per ogni lavoratore dovrà essere messo a disposizione apposito armadietto, a doppio scomparto nei casi previsti da normative specifiche;

f. Qualora l'antibagno venga utilizzato come spogliatoio, la superficie minima dello stesso, dovrà essere pari ad 1 mq per ogni utilizzatore contemporaneo e comunque non potrà essere inferiore a 3 mq; dovrà inoltre essere separato fisicamente (a tutta altezza) dal locale WC; deroghe alle suddette dimensioni possono essere ammesse per le attività già esistenti alla data di approvazione del presente regolamento ed in presenza di vincoli urbanistici ed architettonici.

g. Gli spogliatoi devono avere anche le seguenti caratteristiche:

aero-illuminazione naturale diretta non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta, con una superficie minima pari a 0,5 mq; sono ammissibili soluzioni alternative solo dove sia dimostrata l'impossibilità tecnica di ottenere una idonea aero-illuminazione naturale. In tale caso dovrà essere realizzato quanto previsto per i servizi igienici;

altezza minima non inferiore a m. 2,40; per i locali esistenti ed in presenza di vincoli urbanistici e architettonici possono essere autorizzate altezze inferiori a condizione che si installi un sistema di aerazione forzata tale da garantire un ricambio d’aria ottimale.

pavimenti serviti da piletta di scarico sifonata.

DOCCE

h. Docce, pari almeno ad 1 per sesso in relazione ad ogni 10 potenziali utilizzatori, sufficienti e appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigano;

i. Le docce devono essere dotate di una zona antidoccia, essere in comunicazione diretta con gli spogliatoi o con l'antibagno, qualora lo stesso abbia funzione di spogliatoio, ed essere dotata di acqua corrente calda e fredda;

j. I pavimenti e le pareti perimetrali, sino ad un'altezza di 2 m, devono essere rivestite con materiali impermeabili, lisci, lavabili e resistenti;

k. I locali dove sono collocate le docce devono avere le medesime caratteristiche previste per i locali spogliatoio.

 

Art. 94/bis

Locali di riposo e refettorio

LOCALI DI RIPOSO

Il locale di riposo, di cui al D.P.R. 303/56 come modificato dal D. Lgs 626/94, deve garantire le seguenti caratteristiche:

superficie pari a 1,5 mq per utilizzatore presente contemporaneamente e comunque con un minimo di 9 mq;

altezza minima 2,40 m;

regolamentare aero-illuminazione ovvero dotazione di impianto di condizionamento ambientale.

REFETTORIO

E' vietato consumare pasti negli ambienti di lavoro. Pertanto, anche nei casi non previsti dal comma 1 dell'art. 41 del D.P.R. 303/56, fatte salve le deroghe previste dallo stesso articolo, deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale mensa o refettorio, non coincidente con l'antibagno.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per gli ambienti dove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande, i locali refettorio devono avere altezza non inferiore a 2,70 m. ed essere previsti di aero-illuminazione naturale diretta non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta ovvero di impianto di condizionamento.

In tali locali dovrà comunque essere assicurato uno spazio non inferiore a 1 mq per persona, con un minimo di 9 mq.

I refettori devono avere zone adeguatamente attrezzate con ausili per conservare le vivande, per riscaldarle e per lavare le stoviglie. Tali zone devono essere provviste di idonei sistemi per l'allontanamento dei prodotti della combustione e/o di odori e vapori.

 

Art. 95

Soppalchi

Nei locali adibiti ad attività lavorativa o produttiva i soppalchi sono ammessi se realizzati a regola d'arte con idonei materiali resistenti, osservata, comunque, la vigente normativa in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni.

I soppalchi non devono occupare una superficie maggiore della metà della superficie del locale in cui vengono costruiti.

L'altezza, sia nella parte superiore che in quella inferiore del soppalco, non può essere inferiore a m. 2,20, ma la destinazione d’uso degli spazi così ricavati resta subordinata al rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente e dalle altre norme del presente Regolamento.

 

Art. 96

Barriere architettoniche

Per le barriere architettoniche, ove ed in quanto necessario, devono essere applicate le disposizioni contenute nella legge 9-1-1989, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute nei decreti ministeriali contenenti norme tecniche di applicazione.

Tali norme vanno applicate negli edifici di nuova costruzione e, nei limiti del possibile, anche in quelli preesistenti, nel caso di interventi edilizi soggetti a concessione del Sindaco.

 

 

CAPO VIII

STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE

 

Art. 113

Alberghi e pensioni

Le caratteristiche igienico-edilizie di alberghi, pensioni, locande, dormitori e simili e le condizioni igieniche del loro esercizio sono fissate dalle norme, di cui al R.D. 24-5-1925, n. 1102 (regolamento per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi) modificato con D.P.R. 30-12-1970 n. 1437, nonché dalla Legge Regionale n.11/99 che detta norme in materia di classificazione e regolamentazione delle strutture ricettive.

Per l'apertura di tali esercizi, é necessaria l'autorizzazione a norma del D.P.R. 24-7-1977. n. 616, previo parere favorevole vincolante del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia.

L'autorizzazione sanitaria ha validità triennale per quegli esercizi di ospitalità le cui caratteristiche siano tali da consentirne l'uso in qualsiasi stagione dell'anno, in particolare per quanto concerne la dotazione di mezzi idonei al riscaldamento. Il parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente comma deve essere reso nel termine di 60 giorni. Qualora nel predetto termine non intervenga un parere negativo l’autorizzazione si intende tacitamente rinnovata, previa presentazione di autocertificazione attestante la sussistenza di tutti i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente e fatto salvo, comunque, l’obbligo di uniformarsi alle eventuali prescrizioni dell’autorità sanitaria competente.

Quando gli alberghi e gli altri esercizi restino chiusi per oltre 3 mesi, i titolari hanno l’obbligo di comunicare la data di riapertura degli esercizi stessi almeno 60 giorni prima al Servizio di Igiene Pubblica, il quale dovrà effettuare i prescritti controlli. La riapertura é subordinata al parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, da comunicare al Sindaco. Il parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica deve essere reso noto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della data di riapertura, ove nel termine suindicato non intervenga un parere negativo, l’autorizzazione si intende tacitamente rinnovata sempreché venga contestualmente autocertificata dal richiedente la sussistenza di tutti i requisiti di legge in materia di Igiene e Sanità Pubblica. Qualora la chiusura si protragga per oltre un anno, sarà richiesto il rilascio di nuova autorizzazione.

Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 del R.D. 24-5-1925, n. 1102 e successive modifiche.

Gli alberghi, le pensioni e locande debbono avere accesso diretto ed esclusivo dalla pubblica via e comunque da spazi di uso pubblico e non possono essere ubicati all'interno di fabbricati addetti ad abitazioni private . Restano salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Le autorizzazioni già rilasciate a strutture non in possesso dei requisiti possono essere rinnovate su motivata e documentata richiesta degli interessati soltanto per un ulteriore periodo non superiore a tre anni.

Devono essere osservate le disposizioni di legge in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Per i servizi igienici si applicano le norme previste dal presente Regolamento e, per l'igiene del lavoro, le norme contenute nel D.P.R. 303/56 e D.Lgs n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 114

Affittacamere (Bed & Breakfast)

L'attività ricettiva di Bed & Breakfast può essere esercitata previa iscrizione all’Albo Comunale e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n.17 del 24 luglio 2001.

L’unità abitativa deve possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impianti previsti per l’uso abitativo dal Regolamento Edilizio Comunale e dal presente Regolamento.

Qualora l’attività si svolga in pi_ di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per unità abitativa.

 

Art. 115

Abitazioni collettive

I collegi, convitti ed altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da comunità a qualsiasi titolo costituite devono disporre di:

dormitori, distinti per sesso, con una superficie non inferiore a mq. 6 e mc. 18 per ogni posto letto, riducibili a mq. 5 e mc. 15 per strutture destinate a minori di anni 12;

refettori con una superficie di mq. 1,20 per ogni utente, riducibili a mq. 0,80 per strutture destinate a minori di anni 12;

cucina di superficie non inferiore ad una superficie di mq. 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq. 16, dotata di celle frigorifere e dispense;

gruppi di servizi, distinti per sesso, composti di una latrina ogni 6 persone, un lavabo ogni 3 ed una doccia per ogni 6. Le latrine devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno, disimpegnate da un'ampia antilatrina.

locale e guardaroba per la biancheria pulita e gli effetti personali, convenientemente aerato;

lavanderia, o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;

locali per l'assistenza sanitaria, costituiti da un ambulatorio ed una infermeria con un letto ogni 25 utenti, sistemati in camere da non pi_ di 4 letti e dotata di servizi propri e distinti per sesso;

locali di isolamento per eventuali episodi di malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione per biancheria e suppellettili.

Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni delle norme dell'edilizia residenziale.

In tutte le abitazioni collettive devono osservarsi le disposizioni di cui al D.C.G. 20-5-1928 ed art. 28 D.P.R. l0-6-1955, n. 854 per la lotta contro le mosche ed altri artropodi vettori.

L'apertura é autorizzata su parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

 

Art. 117

Villaggi turistici

Si definisce villaggio turistico una struttura fissa ove sia possibile il soggiorno ed il pernottamento degli ospiti, l'erogazione e la somministrazione di pasti e bevande, l'esercizio di attività ludiche, sportive e quant'altro possa essere considerato utile a fini ricreativi, d'impiego del tempo libero o per lo svolgimento di attività di interesse sociale. Si applicano, in materia, le disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 11/99.

L'apertura e la gestione dei villaggi turistici é subordinata, tra l'altro, anche alla richiesta ed al rilascio di apposita autorizzazione sanitaria su parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL) della A.U.S.L. competente per territorio. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale dovrà essere acquisito il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo. Detta richiesta deve essere corredata da elaborati tecnici comprendenti le planimetrie dell'insediamento, i disegni relativi agli impianti e le relazioni tecniche su tutte le attività da svolgersi.

L'autorizzazione di cui al comma 2 é soggetta a rinnovo annuale. Decorsi 60 giorni dalla data della richiesta, sempre che non sia intervenuto il provvedimento di rinnovo, l’autorizzazione sanitaria si intende tacitamente rinnovata a seguito di presentazione al competente Servizio della Azienda U.S.L. di autocertificazione attestante il permanere di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione. E’ comunque fatto obbligo alle Aziende USL di procedere sollecitamente ai necessari controlli.

L'autorizzazione sanitaria di cui al precedente comma 2 deve essere successiva e condizionata al rilascio di eventuali altre autorizzazioni sanitarie con particolare riferimento:

alla normativa sull'approvvigionamento idrico;

alla normativa in materia di smaltimento di liquami di fogna ed autorizzazione agli scarichi;

alla normativa sulla ricettività alberghiera;

alla normativa sugli alimenti e bevande;

alla normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro;

alla normativa antinfortunistica;

alla normativa sui pubblici spettacoli;

alla normativa in materia di barriere architettoniche;

alla normativa sulla balneazione, ove necessario;

all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento nel caso vengano svolte attività equestri o, comunque, attività che prevedano il soggiorno e la presenza di animali;

all'osservanza di quanto prescritto dal presente Regolamento in materia di smaltimento di rifiuti solidi.

» fatta, comunque, salva la vigente normativa statale, regionale e locale in materia di altre eventuali attività soggette a rilascio di autorizzazioni specifiche.

I villaggi turistici, in ogni caso, devono essere dotati di:

approvvigionamento idrico di almeno 300 l per persona e per giorno, di cui almeno un terzo con caratteristiche conformi al consumo umano; l'eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;

sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma del D.Lgs n. 152/1999;

sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore a temperatura mediamente di 15 gradi degli stessi, nel rispetto delle norme contenute nella D.Lgs 22/97, successive modificazioni e di quant'altro previsto al riguardo dal presente Regolamento, e comunque nel rispetto del Regolamento comunale sui rifiuti. La prescrizione relativa ai locali per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti é da intendersi valida sempreché compatibile con le norme urbanistiche vigenti;

gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza su tutta la superficie del villaggio, con particolare riguardo agli impianti tecnologici;

di infermeria di superficie non inferiore a mq. 16, con medico responsabile e un infermiere professionale, quest'ultimo presente nel villaggio 24 ore su 24 nella ipotesi in cui il complesso turistico sia in grado di ospitare un numero di persone superiore a 500 unità e nel caso la struttura stessa disti pi_ di Km. 10 dal pi_ vicino centro abitato provvisto di regolare servizio di guardia medica. Per le strutture con capacità ricettiva superiore a 1.000 unità, compresi i lavoratori residenti, é obbligatoria la presenza anche di un medico 24 ore su 24. Per le strutture con capacità ricettiva al di sotto delle 500 unità o con distanza inferiore a km 10 da un centro abitato provvisto di guardia medica é obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio della autorizzazione dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio. Resta in facoltà dei titolari di pi_ villaggi contigui con distanza, comunque, non superiore a 2.000 metri di consorziarsi per la gestione delle modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria conforme alle prescrizioni del presente articolo, fermo restando che per la determinazione dell’assetto organizzativo, si fa riferimento alla somma delle singole capacità ricettive;

di servizi igienici a servizio delle camere di soggiorno nel rispetto delle norme previste per la ricettività turistica all’aperto, nonché di gruppi di servizi per le aree destinate ad attività comuni e sportive secondo le norme, al riguardo, previste dal presente Regolamento.

 

Art. 118

Campeggi

Per l'apertura e la gestione dei campeggi si osservano le disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 11/99.

Per quanto non previsto dalle disposizioni indicate nel primo comma, si applica la normativa statale, regionale e locale, nonché quanto contenuto nel presente Regolamento.

L'apertura e la gestione dei campeggi e delle strutture agli stessi assimilabili é subordinata, tra l'altro, alla richiesta ed al rilascio di specifica autorizzazione sanitaria previo parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’A.U.S.L. competente per territorio. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale dovrà essere acquisito il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

L'autorizzazione di cui al precedente comma ha carattere generale.

 

 

 

Art. 119/ter

Disciplina del personale addetto alle strutture ricettive

Qualora gli esercizi di cui ai precedenti articoli siano muniti di locali ed attrezzature per la somministrazione agli ospiti di alimenti e bevande, quali ristoranti, bar e simili, i locali medesimi, le attrezzature e il personale addetto, anche temporaneamente, sono soggetti alla disciplina e ai controlli previsti dalla legge 30-4-62, n. 283 e dal D.P.R 327/80. Il restante personale che presta servizio negli alberghi, nelle pensioni, nelle locande non può essere assunto in servizio se non munito di certificato medico di data recente o comunque, non anteriore a tre mesi dalla data di assunzione, rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, attestante la sana costituzione e l’esenzione da malattie contagiose.

» fatto, in conseguenza, divieto ai proprietari o conduttori degli esercizi sopra menzionati di assumere a tempo determinato o indeterminato personale sprovvisto del dovuto certificato. Tale certificato é obbligatorio anche per i proprietari o conduttori, nonché per le persone della loro famiglia, qualora prestino servizio sistematicamente negli esercizi stessi.

Il personale in servizio presso le strutture previste dal presente articolo, qualora contragga una malattia infettiva o diffusiva, deve informare il proprio datore di lavoro. Tale personale deve essere immediatamente allontanato dal lavoro. Il personale stesso, per poter tornare in servizio, dovrà sottoporsi al controllo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Nel caso di interruzione del servizio per malattia o per altre ragioni, per un periodo superiore a tre mesi, il personale, prima di riprendere il servizio, dovrà sottoporsi a controllo.

 

CAPO IX

STRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO

 

Art. 120

Locali di pubblico spettacolo

I teatri, i cinema ed in genere tutti gli edifici o locali adibiti a pubblici spettacoli, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero dei posti, ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici o con impianti di condizionamento dell’aria. La cubatura non deve essere in ogni caso inferiore a mc. 4 per persona.

Ogni locale di cui al precedente comma deve essere provvisto di almeno 2 servizi igienici preferibilmente del tipo alla turca con regolare antilatrina divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo incremento di 100 pubblici utenti.

Ogni latrina, distinta per i due sessi, compresi gli ambienti destinati agli orinatoi, deve essere preceduta da una antilatrina, munita di un lavabo ad acqua corrente, scarico libero a chiusura idraulica, corredato di erogatore di sapone liquido o in polvere e di asciugatura elettrica o monouso.

Tanto la latrina che l'antilatrina devono essere ventilate direttamente dall'esterno. Si può consentire che, ove non sia possibile altrimenti, la ventilazione si effettui attraverso sistemi di aerazione artificiale. Ogni locale deve, in ogni caso, disporre di almeno un servizio igienico accessibile a portatori di handicap secondo le vigenti disposizioni in materia della eliminazione delle barriere architettoniche.

Ogni locale di ritrovo, o esercizio, o stabilimento, deve essere dotato di impianto di acqua potabile, con rubinetti di erogazione a disposizione dei frequentatori ed in numero adeguato alla ricettività del locale.

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere tali da garantire una immissione di aria esterna non inferiore a mc. 30 per persona per ora.

La velocità di immissione e di estrazione dell'aria nelle zone occupate dal pubblico, dal pavimento fino all'altezza di m 2 non deve superare in ogni caso m 0,7 al secondo.

Gli impianti di condizionamento d'aria devono essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere le seguenti condizioni ambientali di benessere:

d'estate: temperatura interna non inferiore di oltre 7_ C rispetto all'esterno - umidità relativa compresa tra il 40-50%;

d'inverno: temperatura interna tra 18-20_ C - umidità relativa compresa tra il 40-60%.

Termometri ed igrometri di controllo devono essere installati in almeno due punti del locale, opportunamente stabiliti.

Nei locali di cui al presente articolo é fatto divieto di fumare e devono essere applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti la scritta ´vietato fumareª, in numero non inferiore a tre, disposti almeno due all'interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno, sempre ben visibile, nell'ingresso, salvo il disposto dell'art. 4 della legge 11-11-1975, n. 584.

Per quant'altro non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni generali del presente Regolamento e della Circolare 16/51 del Ministero degli Interni, e successive modifiche, nonché tutte le norme di sicurezza, anche costruttive e di arredamento, prescritte dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di protezione civile. Sono fatte salve le prescrizioni in materia impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e la competenza in materia dei Vigili del Fuoco.

I posti a sedere debbono distare dallo schermo almeno quanto la metà del diametro trasversale dello schermo e, comunque, mai meno di m. 6, se disposti sul fronte dello schermo; quelli disposti lateralmente al fronte dello schermo debbono almeno distare quanto i 3/4 del diametro trasversale dello schermo.

I sedili debbono essere dotati di schienali e di braccioli di separazione da un posto all'altro, debbono essere puliti, facilmente pulibili e senza asperità (chiodi, scheggiature, ecc.) pericolose. Sono proibite le panche ed i posti in piedi. Deve essere rispettato il requisito dell’accessibilità, previsto dalla vigente normativa in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la riserva di appositi posti e spazi per i soggetti portatori di handicap, conformemente a quanto prescritto dalle precitate norme (D.M. LL.PP. n.236 14/6/’89).

L'impianto acustico deve essere disposto in modo da assicurare una buona udibilità in ogni punto della sala senza produrre fenomeno di eco e distorsione tale che la intensità dell'energia sonora al di fuori della sala stessa non rechi incomodo o molestia al vicinato. Devono porsi in atto opportune schermature alla diffusione sonora dall'interno all'esterno e viceversa.

Tutti i locali devono essere convenientemente illuminati.

L'impianto di illuminazione normale deve essere predisposto in modo da dare accensione e spegnimento graduale. Deve, inoltre, essere installato un efficiente impianto di illuminazione sussidiario (di sicurezza). Le iscrizioni sulle porte delle uscite e delle latrine, le frecce indicatrici, quelle incorporate nei corridoi e gradini debbono risultare permanentemente accese e devono essere alimentate da entrambi gli impianti di illuminazione (quello normale e quello di sicurezza).

L'esercizio deve essere mantenuto in buone condizioni di pulizia; le latrine devono essere inoltre periodicamente disinfettate e protette dalle penetrazioni di insetti mediante installazione di reticelle alle finestre. All'inizio della stagione cinematografica, deve essere eseguito un adeguato trattamento disinfettante contro gli insetti all'interno della sala, nei locali accessori e nelle pertinenze.

Nelle sale cinematografiche é vietata la vendita e la consumazione di generi e sostanze da cui possa derivare imbrattamento della pavimentazione con pregiudizio dell'igiene e del decoro.

Nei teatri e locali destinati all’esibizione di compagnie di spettacolo devono essere previsti almeno due camerini, distinti per sesso, ognuno provvisto di servizio igienico avente le caratteristiche previste al punto 3 del presente articolo e munito di doccia. Uno di essi dovrà rispondere al requisito dell’accessibilità, conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, così come dovrà essere consentita l’accessibilità al palco ed al palcoscenico.

 

Art. 121

Impianti sportivi all'aperto e chiusi

Per la costruzione di impianti sportivi all'aperto e chiusi si applicano le disposizioni previste in materia dalle vigenti leggi statali, regionali e regolamenti sugli impianti stessi, fatte salve le norme sulla sicurezza, nonché la normativa vigente in materia di Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli e quella sulla protezione civile.

Sono fatte salve tutte le norme previste dal presente Regolamento per tutte le attività collaterali all'esercizio degli impianti.

Ogni impianto deve essere dotato di almeno due servizi igienici con regolare antilatrina, divisi per sesso, fino a duecento possibili spettatori con l'aggiunta di un ulteriore servizio per un incremento di duecento altri utenti.

Gli impianti sportivi devono essere muniti di spogliatoi di sufficiente ampiezza in rapporto agli sport praticati in numero di almeno uno per ogni squadra con dimensioni di mq. 3 per ogni unità, nonché piastrellati per un'altezza di m 2, muniti di docce e servizi igienici, realizzati secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo e dall'art. 120, si applicano, in quanto compatibili con le particolarità costruttive dei singoli impianti, le disposizioni contenute nel D.M. l0-9-l986 (G.U. n. 215 del 16-9-1986), nonché la normativa inerente l’abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Art. 122

Circoli ricreativi e culturali

I circoli ricreativi e culturali devono essere allocati in ambienti che rispettino le norme previste dal presente Regolamento in materia di igiene abitativa.

Detti circoli devono essere ubicati in locali posti al piano terra o sopraelevato, con accesso diretto dall'esterno. Possono trovare collocazione anche nei piani superiori a condizione che non siano confinanti con appartamenti ad uso abitativo e, nel caso confinino con locali ad uso uffici o a studi professionali, non debbono essere frequentati durante i normali orari di uso degli stessi.

I circoli ricreativi e culturali non possono essere tenuti in esercizio in locali interrati.

» obbligatoria una dotazione di servizi igienici adeguata e proporzionata al numero dei frequentatori.

L'apertura di circoli culturali e ricreativi anche privati, in relazione alla loro destinazione d'uso, é subordinata all'autorizzazione dell'Autorità comunale previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della competente A.U.S.L.

Devono essere rispettate le vigenti norme in tema di abbattimento delle barriere architettoniche.

 

 

 

Art. 124

Palestre e istituti di ginnastica

L'apertura di palestre e di istituti di ginnastica ad uso diverso da quello scolastico é autorizzata acquisito il parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio.

Tutte le palestre e gli istituti di ginnastica, indipendentemente dall'uso a cui sono destinati, devono essere dotati di ventilazione diretta assicurata da apertura di superficie non inferiore a 1/8 di quella del pavimento; nel caso in cui non fosse possibile disporre di adeguata ventilazione naturale può, su parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, essere ammessa la ventilazione artificiale dei locali nel rispetto delle norme UNI 10339 e successivi aggiornamenti.

Il parere di cui sopra deve tenere conto in ogni caso delle caratteristiche strutturali dei locali rispetto al tipo di attività svolta, alle condizioni microclimatiche (illuminazione, umidità, rumore, ionizzazione dell'aria, ecc.) e di sicurezza. Si deve, comunque, rispettare un'altezza minima di ml. 3,00 e deve essere prevista un'uscita di sicurezza oltre l'ingresso principale. Dette strutture non possono essere allocate in ambienti interrati.

Tutte le palestre e gli istituti di ginnastica, indipendentemente dall'uso a cui sono destinati, devono disporre di spogliatoi distinti per sesso, di superficie non inferiore a mq. 20. Per ciascun utente presente devono essere disponibili non meno di mq. 1 di superficie all'interno dello spogliatoio. Devono, in ogni caso, essere provvisti complessivamente di almeno 2 WC; 2 lavabi; 6 docce. Tale dotazione deve essere integrata nella misura di 1 doccia per ulteriori 10 frequentatori oltre i primi 20, 1 WC ogni ulteriori 10 frequentatori ed 1 lavabo per ulteriori 20 frequentatori.

Tutte le palestre e gli Istituti di ginnastica, indipendentemente dall'uso a cui sono destinati, devono assicurare la presenza di un direttore tecnico in possesso del diploma di professore di educazione fisica rilasciato dall'I.S.E.F.

Qualunque altro intervento effettuato di tipo curativo deve prevedere la presenza di un Direttore medico, nonché di personale professionalmente abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle corrispondenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie (terapisti delle diverse specialità, massofisiochinesiterapisti, massaggiatori, ecc.).

Tutti gli impianti previsti dal presente articolo devono osservare le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche, nonché quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Ove vengono praticati interventi di tipo curativo, gli impianti devono adeguarsi altresì ai requisiti e agli standard previsti per gli impianti destinati ad attività sanitarie e assistenziali.

 

Art. 125

Parchi giochi

I parchi giochi, sia pubblici che privati con accesso al pubblico o usati da associazioni di qualsiasi natura, devono essere realizzati in zone lontane da fonti di inquinamento.

Devono essere recintati o, comunque, con accorgimenti tali da evitare l'ingresso di autoveicoli, motoveicoli ed altri mezzi a motore.

Deve essere evitata anche la possibilità che i minori possano facilmente raggiungere all'esterno le vie di traffico.

Tutti gli impianti in esercizio nei parchi giochi devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Devono essere previsti e posti in opera servizi igienici in numero proporzionato al bacino di utenza di riferimento secondo le prescrizioni all'uopo impartite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio.

L'eventuale gestione di chioschi o locali per la ristorazione e la vendita di alimenti e bevande é subordinata all'osservanza delle prescrizioni in materia del presente Regolamento e della relativa normativa statale e regionale.

Sono, comunque, fatte salve, ove ed in quanto necessarie, le prescrizioni della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.

 

 

Art. 126

Piscine

Per quanto attiene la disciplina delle caratteristiche costruttive, di manutenzione e di gestione delle piscine di uso pubblico si applicano le norme emanate dal Ministero della Sanità: atto di intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio pubblicato sulla G.U. del 17-2-1992 S.O. n. 32 in conformità ai provvedimenti e alle direttive nazionali e regionali.

 

Art. 127

Stabilimenti balneari

Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per la sosta di turisti, in allestimenti minimi costituiti da unità fisse, semifisse, mobili ed anche prefabbricate.

Fatte salve le procedure delle norme vigenti i materia di concessione demaniale marittima ad uso turistico, l’apertura di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio.

Ai fini della tutela ambientale, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica, prima di pronunciarsi sull’istanza di apertura, deve acquisire preventivamente il parere degli Organi preposti alle relative attività di controllo.

In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq. 3 per ogni singola persona. Si considera come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie minima per ogni utenza.

E’ fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che disciplina:

le modalità e le condizioni di fruizione dei servizi;

quali sono i servizi inclusi nelle tariffe e quelli extra;

le raccomandazioni in ordine alla tranquillità, alla sicurezza degli ospiti ed alla tutela dell’ambiente.

Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana ed in almeno due lingue estere scelte tra quelle pi_ diffuse. Il regolamento, oltre all’ingresso della struttura, deve essere esposto anche in ogni singola cabina ed in tutti i servizi di uso comune.

Il numero massimo delle cabine non può essere superiore ad 1/6 del numero delle utenze massime ammissibili. Per ogni cabina il numero di utenze non può essere superiore a otto unità. Le cabine, in qualsiasi materiale realizzate debbono avere un’altezza non inferiore a m 2.10 ed una superficie minima di mq. 2.50. Le cabine devono avere la seguente dotazione: un sedile, un appendiabiti, uno specchio, un cestino porta rifiuti. E’ vietato dotare le cabine di suppellettili ed arredi tali da configurare un uso abitativo del locale. La pavimentazione delle cabine deve essere completamente liscia e facilmente lavabile per una perfetta pulizia. Le operazioni di pulizia delle cabine devono essere effettuate almeno due volta al giorno. Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato un marciapiede di materiale idoneo e di larghezza di almeno m 1.

Il numero minimo di W.C., complessivamente, deve essere di 1 W.C. ogni 15 cabine spogliatoio. I servizi devono essere separati per i due sessi. Tutti i W.C. devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno dove devono essere posti pi_ lavabi od un unico lavabo con almeno un punto di erogazione per ogni 5 servizi ed aventi dotazioni e caratteristiche previste nel presente regolamento. I W.C. devono essere quotidianamente disinfettati e disinfestati.

Ogni stabilimento balneare deve possedere approvvigionamento idrico con acqua potabile, smaltimento dei liquami conforme alla legislazione statale e regionale vigente.

Gli arenili devono essere mantenuti mediante pulizia quotidiana con cernitura manuale o meccanica della sabbia, nonché con disinfestazione settimanale degli stessi mediante rimescolamento profondo della sabbia. La raccolta dei rifiuti deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri ogni dieci ombrelloni.

In ogni stabilimento balneare é obbligatorio l’allestimento di un armadio di pronto intervento munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell’autorizzazione dal Servizio d Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente.

Per la gestione dei locali o chioschi per la somministrazione o vendita di sostanze alimentari e bevande, si devono osservare le disposizioni contenute nella legge 283/62 e 441/63, nonché nel regolamento n. 327/80 e a quanto contenuto nel presente regolamento.

Si devono comunque osservare le norme in materia di igiene e sanità pubblica prescritte dalla Capitaneria di Porto competente per territorio.

Tutte le spiagge e le zone costiere non date in concessione devono costantemente essere tenute pulite a cura dei competenti servizi comunali.

 

Art. 127/bis

Spiagge attrezzate

Sono spiagge attrezzate le aree demaniali recintate e sprovviste di allestimenti fissi o semifissi, dotate di attrezzature igienico-sanitarie, gestite unitariamente e prevalentemente asservite ai complessi turistici per il soggiorno delle proprie utenze.

 

CAPO X

STRUTTURE EDUCATIVE E CULTURALI

 

Art. 129

Asili nido

Per la costruzione e la gestione degli asili-nido si applicano le disposizioni contenute nella legge 6-12-1971, n. 1044, nella legge regionale 3-3-1973 n. 6 e, per quanto previsto, nel Regolamento Regionale n.1/93.

Gli asili nido devono essere ispezionati da un medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e/o da un assistente sanitario dello stesso servizio con frequenza bimestrale.

Tutto il personale deve essere in possesso del libretto di idoneità previsto dall'art. 14 della legge 283/1962.

» fatto obbligo al responsabile sanitario e/o alla coordinatrice di comunicare con immediatezza al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva e contagiosa che si verifichi nei bambini ospitati.

 

Art. 130

Nurseries (ludoteche, baby parking, ecc.)

L'apertura e l'esercizio di nurseries e simili, locali nei quali si accolgono temporaneamente e nelle sole ore diurne fanciulli in età prescolastica, affidati all'assistenza privata, sono sottoposte ad autorizzazione previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. Per i requisiti igienico-edilizi, di attrezzature, di articolazione e di esercizio di tali istituzioni, si fa riferimento alla normativa sugli asili nido e sulle scuole materne, tenendo conto dell'età e del numero dei bambini accolti, della durata del loro soggiorno, del numero e della qualificazione delle persone addette.

I locali nei quali i bambini vengono ospitati non possono essere adibiti ad altro uso, non debbono contenere altri mobili od arredi all'infuori di quelli necessari ai bambini. Debbono, inoltre, essere mantenuti in condizioni di ordine e di pulizia ed essere periodicamente disinfettati.

 

 

Art. 131

Scuole pubbliche

La scelta del sito, le caratteristiche e l’ampiezza dell'area, i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne, elementari secondarie di primo (medie) e secondo grado sono fissati dal D.M. 18-12-1975 (Norme tecniche aggiornate e relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) modif. con D.M. 13-9-1977 (G.U. n. 338 del 13-12-1977) ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui ricorra dovrà essere acquisita la “Dichiarazione di idoneità dell’Area” rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 16 comma 5 della L. R. 13/01. Dovrà essere inoltre rispettata la normativa riguardante l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Per l'edilizia scolastica sperimentale sovvenzionata ai sensi della Legge 5-8-1975, n. 412 (Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento) si applicano le norme fissate dall'art. 7 della stessa legge.

Per quanto attiene al servizio di medicina scolastica si applicano le norme in materia previste dal D.P.R. 264/61 e dal D.P.R. 1518/67. Compete al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica la vigilanza igienico-sanitaria sulle scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado sia direttamente, sia tramite i servizi di medicina scolastica.

Le aule a piano terreno devono essere cantinate o provviste di vespaio ed avere il pavimento sopraelevato rispetto al terreno circostante.

E’ obbligatorio provvedere alla disinfezione continua dei servizi igienici, alla periodica pulizia dei serbatoi di accumulo H2O potabile ove esistenti, alla disinfestazione periodica almeno ogni trimestre ed ogni qualvolta le scuole siano usate per usi diversi da quelli istituzionali.

Le operazioni di disinfezione e disinfestazione devono essere effettuate esclusivamente con materiali, sostanze e metodi indicati dal competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

 

Art. 132

Istituti privati di istruzione

Per gli istituti privati di istruzione di ogni ordine e grado, comprese le autoscuole, i corsi di formazione professionale si applicano i parametri previsti dal presente Regolamento per le scuole pubbliche, facendo, comunque, salve le prescrizioni di cui alla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 377 del 9-12-1987 (G.U. n. 297 del 21-12-1987), le quali prevedono un rapporto spazio/allievo non inferiore a mq. 1,20/alunno con riferimento alla superficie netta dell'aula.

L'apertura deve essere autorizzata previo parere favorevole del competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, al quale compete anche la vigilanza igienico-sanitaria.

I locali devono essere muniti di agibilità specifica all'uso e devono avere ingressi separati ove allocati in edifici condominiali.

» fatto divieto di adibire all'uso di cui al presente articolo locali interrati o seminterrati.

 

Art. 133

Biblioteche e Musei

Le biblioteche ed i musei, sia pubblici che privati, aperti al pubblico o di uso pubblico devono essere allocati in ambienti idonei, con altezza non inferiore a m. 3,00, con sufficiente aerazione, sia naturale che integrata con impianti di ventilazione e condizionamento secondo i parametri previsti nel Capo IV del Titolo II del presente Regolamento relativo alla disciplina dell'igiene abitativa.

I locali adibiti a biblioteca e/o museo devono essere, inoltre, illuminati in modo idoneo rispetto alle finalità perseguite e, comunque, non inferiore a 500 lux sul piano di lettura.

I citati locali devono disporre di idonei Servizi Igienici per il pubblico, divisi per sesso, dislocati almeno una coppia per piano e muniti di antibagno.

Devono essere previsti idonei servizi igienici e spogliatoi, distinti per sesso, per il personale addetto e nel rispetto delle disposizioni, in merito, previste nel presente Regolamento.

Gli uffici di gestione dei relativi servizi devono possedere i requisiti propri dell'igiene abitativa con altezza di almeno m. 3,00.

Gli ambienti di esposizione e di studio devono essere costantemente tenuti in idonee condizioni igieniche per il rispetto del decoro ed in modo da evitare la dispersione di polveri.

Sono fatte salve le norme di sicurezza e di prevenzione incendi, la normativa statale in materia, nonché quanto prescritto al comma 9 del precedente art. 120.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle pinacoteche e, comunque, a tutti gli immobili adibiti a fini espositivi e culturali.

Devono essere rispettate le norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

 

CAPO XI

ALTRE STRUTTURE

 

Art. 134

Istituti di pena

I requisiti igienico-costruttivi, di abitabilità e di gestione degli edifici penitenziari e l'ordinamento del servizio sanitario in queste istituzioni sono stabiliti dalla legge 26-7-1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 29-4-1976, n. 431.

L'Amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, si avvale della collaborazione dei Servizi della A.U.S.L. con le modalità stabilite dal D.Lgs n.230 del 22/06/1999.

Per le nascite e per i decessi avvenuti nell'istituto il sanitario ed il direttore provvedono nelle forme previste dall'art. 44 della suddetta legge e dall'art. 87 del relativo Regolamento.

Per la prevenzione delle malattie infettive e contagiose si applicano le norme in materia contenute nel presente Regolamento integrate dalle disposizioni nazionali e regionali riferite alla prevenzione stessa negli istituti di pena.

CAPO XII

ESERCIZI PER L'IGIENE E CURA DELLA PERSONA

 

Art. 135

Barbieri e parrucchieri

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e per donna sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale con le modalità e procedure prescritte dalla legge 14-2-1963, n. 161, modificata con legge 23-12-1970, n. 1142.

Le attività di cui al primo comma non possono essere praticate in forma itinerante.

L'esercizio delle attività previste dal presente articolo é subordinato al rilascio di autorizzazione previo parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio, il quale ha l'obbligo di accertare l'idoneità dei locali e delle relative attrezzature sotto il profilo igienico-sanitario (privilegiando quelle monouso).

Il locale deve essere munito di idonei servizi igienici.

 

Art. 136

Estetisti

L'attività di estetista é disciplinata dalle disposizioni contenute nella legge 4-1-1990, n. 1 (G.U. Serie Generale n. 4 del 5-1-1990), nonché dalle norme emanate dalla Regione e dal Comune di cui all'art. 5 della legge stessa.

Le attività di cui al primo comma non possono essere praticate in forma itinerante.

L'apertura di un esercizio di estetista é subordinata ad autorizzazione previo parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio sui requisiti igienici dei locali, sulla idoneità delle attrezzature e suppellettili (preferibilmente monouso) e sull'osservanza delle norme di sicurezza per quanto riguarda l'uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono, comunque, fatte salve le norme regionali. I locali devono essere muniti di idonei servizi igienici.

E’ vietato l'uso di apparecchi elettromedicali di qualsiasi specie non ricompresi nell'allegato alla legge 4-1-1990, n. 1.

Deve essere rispettata la normativa sulla preparazione ed impiego dei cosmetici.

 

Art. 136/bis

Tatuatore, Piercing e similari

L’esercizio dell’attività di tatuatore e piercing e, comunque, di qualunque attività che comporti uso di strumenti idonei a perforare cute e/o mucose, ovvero che comporti l’applicazione sottotegumentale di sostanze estranee é soggetto a vigilanza e non può essere effettuato in forma ambulante.

L’attività di cui al precedente comma può essere esercitata in locali idonei, previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco su istruttoria del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

 

Art. 136/ter

Idoneità degli Addetti

Gli addetti alle attività di cui ai precedenti articoli 135, 136 e 136 bis devono essere provvisti di apposito certificato di idoneità sanitaria rilasciato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente, previa esecuzione degli accertamenti ritenuti necessari dai Sanitari del predetto Servizio, che dovrà essere rinnovato con cadenza annuale.

 

 

 

 

 

TITOLO III

IGIENE DELL'AMBIENTE

 

 

CAPO I

ACQUA: APPROVIGIONAMENTO IDRICO

 

Art. 137

Requisiti delle acque destinate al consumo umano

L'approvvigionamento e l'uso di acque destinate al consumo umano debbono avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel T.U. 27-7-1934 n. 1265, nel D.P.R. 3-7-1982 n. 515, nella legge regionale 19-12-1983 n. 24, nel D.M. 26-3-1991 (G.U. S.G. n. 84 del 10-4-1991), D.Lgs 152/99 e secondo le caratteristiche tecniche stabilite con D.P.R. 24-5-1988, n. 236, nonché con riferimento ad altra normativa statale, regionale ed ai regolamenti sia comunali che degli Enti preposti all'erogazione dell'acqua potabile nella Regione Puglia (A.Q.P.).

 

Art. 138

Schedario delle fonti di approvvigionamento

Presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica é costituito un apposito schedario contenente tutti i dati relativi al censimento e al relativo aggiornamento delle fonti di approvvigionamento pubbliche e private esistenti nel territorio della A.U.S.L. sulla base dei dati forniti dall'A.Q.P. a norma dell'art. 2 del D.M. 26-3-1991.

Lo schedario di cui al precedente comma deve contenere:

a. la documentazione in merito al processo autorizzativo e/o di concessione allo sfruttamento della risorsa idrica dalla Regione;

b. l'identificazione tramite un numero di codice in accordo tra Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. - P.M.P. - e l'Ente gestore dell'acquedotto;

c. la stratigrafia e la planimetria in scala 1:200 con l'ubicazione della fonte e la delimitazione della fascia di rispetto;

d. la mappatura degli impianti di acquedotto così come prescritto dall'art. 2 del D.M. 26-3-1991;

e. una relazione tecnica in merito, alle caratteristiche costruttive ed alla cronologia della realizzazione dell'impianto di acquedotto, alla portata, alla sua manutenzione ed al numero di utenti serviti;

f. una relazione ambientale che individui le possibili fonti di inquinamento nelle pi_ immediate vicinanze;

g. i risultati degli accertamenti di laboratorio.

 

 

Art. 139

Protezione delle sorgenti e delle opere di presa

Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddivise in zone di rispetto e zone di protezione.

Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde.

Si applicano, in materia, le disposizioni contenute nella legge regionale 19-12-83, n. 24, nonché quanto previsto negli Allegati I, II, III, IV, V e VI del D.M. 26-3-1991 e quanto prescritto dall’art.21 del D.Lgs n. 152/99.

 

Art. 140

Dotazione idrica

La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito fondamentale dell'abitabilità o dell'agibilità degli edifici destinati all'abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone.

Nelle zone servite da pubblico acquedotto, é imposto l'obbligo dell'allacciamento allo stesso.

Ove non sia possibile, a breve termine, l'approvvigionamento dal pubblico servizio, il Sindaco, su parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ordina tutte quelle misure atte ad evitare l'insorgere di problemi igienico-sanitari legati all'erogazione di acqua non potabile.

In tutti i casi nei quali la dotazione idrica é assicurata mediante fonte autonoma di approvvigionamento é fatto obbligo al titolare, prima di utilizzare a scopo potabile un'acqua dolce di origine sotterranea (sorgenti, pozzi trivellati o a scavo, cisterne, serbatoi, ecc.), di praticare una serie di analisi complete così come indicato, per il controllo di qualità, dal D.M. 26-3-1991, Allegato III. Il definitivo giudizio di potabilità dovrà essere espresso dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. territorialmente competente che potrà prescrivere l’adozione di eventuali sistemi di trattamento e/o disinfezione.

Qualora, invece, a scopo potabile, si utilizza acqua dolce di origine superficiale, valgono, per il titolare, ai fini del controllo di qualità, le disposizioni di cui al D.P.R. 515/83 nonché quelle di cui al D.M. 26-3-1991 - Allegato III, lett. a), punto 2 del sotto paragrafo A). Per quanto attiene il giudizio di potabilità si fa riferimento a quanto riportato all’ultimo capoverso del precedente comma.

Le apparecchiature di trattamento domestico di acque potabili devono possedere le caratteristiche tecniche D. M. 21-12-90, n. 443.

 

Art. 141

Escavazione di pozzi

Nelle zone non servite da acquedotto, e solamente in esse, é consentita la costruzione e l'uso di pozzi a scopo potabile e domestico, previa autorizzazione del Genio Civile, autorizzazione all'uso rilasciata dal Sindaco, previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Le caratteristiche dei pozzi ad uso potabile devono essere quelle indicate nell'allegato II al D.M. 26-3-1991.

L'utilizzo a scopo potabile dell'acqua dei pozzi é soggetto al risultato favorevole delle analisi chimiche e microbiologiche da richiedersi, a cura e a spese del proprietario, sia prima dell'inizio dell'uso dell'acqua, sia successivamente al rilascio dell'autorizzazione prevista, secondo quanto indicato ai comma 4 e 5 del precedente art. 140.

 

Art. 142

Serbatoi

La costruzione e la installazione di serbatoi di accumulo dell'acqua potabile negli edifici deve essere attuata in modo da evitare qualunque contatto tra l'acqua contenuta e l'esterno, a protezione di eventuali inquinamenti, secondo le indicazioni tecniche impartite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L., nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 26-3-1991 e norme successive.

Sono, comunque, vietati tali stoccaggi dell'acqua quando la stessa proviene dall'acquedotto pubblico, ad esclusione dei casi nei quali é previsto l'uso di autoclavi.

I serbatoi devono essere opportunamente sottoposti a manutenzione e disinfezione periodiche.

Di norma le cisterne di accumulo private non possono essere interrate, fatto salvo i casi in cui non vi sia altra soluzione tecnica adottabile; in tal caso dette cisterne devono essere approvate dall’Amministrazione Comunale, su parere del competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell’A.U.S.L.

 

 

Art. 143

Rete idrica

La rete idrica esterna deve essere costruita nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dalla legislazione in materia sull'istituzione dell'A.Q.P., nonché di quelle indicate dal D.M. 26-3-1991.

Le reti di distribuzione interna devono essere costruite con materiali idonei, in modo da evitare inquinamento dell'acqua potabile, nonché fuoriuscita dell'acqua stessa con infiltrazione nelle costruzioni.

La rete idrica interna deve essere anche dotata di valvole di non ritorno nel punto di allacciamento alla rete pubblica.

Sono vietati allacciamenti di qualsiasi genere che possano miscelare l'acqua della rete pubblica con acque di qualsiasi altra provenienza.

 

Art. 144

Rete idrica e fognatura

La rete idrica degli acquedotti pubblici, nonché le derivazioni interne negli edifici e nelle aree private devono essere poste in rapporto alle canalizzazioni fognarie a distanza di sicurezza non inferiore a m. 1, sovrastanti e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

I parametri di cui al comma 1 non si applicano alle canalizzazioni dei singoli appartamenti e alle singole abitazioni dove, comunque, vanno rispettati i criteri di sicurezza.

 

Art. 145

Giudizio di qualità e di idoneità d'uso

Il giudizio di qualità e di idoneità d'uso é di competenza del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, sulla base delle risultanze analitiche del P.M.P. che ha eseguito i controlli analitici e/o di laboratorio accreditato.

Il giudizio di potabilità é fondato sull'insieme dei dati forniti dagli esami dei caratteri organolettici e dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici in rispondenza ai limiti di cui al D.P.R. del 24-5-1988, n. 236 e del successivo D.M. 26-3-1991, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 02.02.2001, nonché dai dati forniti dall'esame ispettivo alla sorgente o al pozzo riguardante profondità, stratigrafia e natura del terreno, struttura e caratteristiche dell'impianto, potenziali fonti di inquinamento, ecc. il giudizio di potabilità deve essere trasmesso a cura del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione al Sindaco del Comune interessato.

Art. 146

Inquinamento delle acque di uso potabile

In caso di accertato e/o sospetto inquinamento delle acque destinate ad uso potabile, il Sindaco, su indicazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. e/o del P.M.P., adotta i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica, anche quelli, ove indispensabili, contingibili ed urgenti, a norma dell'art. 54 del T.U.EE.LL. - D.Lgs 18/8/2000 n. 267, così come previsto all'art. 5 del D.M. 26-3-1991.

 

CAPO II

ACQUE: SMALTIMENTO E TUTELA DALL’INQUINAMENTO

 

Art. 147

Richiami normativi

Lo smaltimento delle acque di qualunque origine e dei fanghi rinvenienti da processi depurativi di liquami deve avvenire nel rispetto delle norme contenute nelle leggi statali e regionali al fine di tutelare tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, in particolare con riferimento alle disposizioni di cui alle delibere del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4-2-1977 e del 30-12-1980, alla Legge Regionale 19.12.1983 n.24 ed alla legge regionale 2-5-95 n.31 (per quanto applicabili), al D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a norme successive. Gli scarichi delle Autocaravan sono altresì soggetti alle disposizioni di cui alla legge 14-10-91, n. 336.

 

Art. 148

Acque meteoriche

Le strade, le piazze e tutte le aree di uso pubblico debbono essere provviste di idonee opere per il facile scolo delle acque meteoriche.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, dai cortili e dai suoli di zone fabbricabili debbono essere idoneamente allontanate a cura dei proprietari, in modo da evitare inconvenienti ai confinanti e lagunaggi lungo le pubbliche strade.

E’ vietato evacuare acque reflue di qualsiasi tipo mediante i pluviali ed i condotti destinati alle acque piovane.

E’ parimenti vietato usare i pluviali come canne di esalazione dei fumi, gas e vapori.

E’ vietato immettere le acque meteoriche nella fognatura pubblica ove questa non sia stata opportunamente costruita come tipo e funzione mista. Le stesse devono essere convogliate in canalizzazione separata.

I proprietari di terreni, qualunque ne sia l'uso e la destinazione futura, debbono conservarli costantemente liberi da impaludamenti, inquinamenti ed erbacce qualora siano fonte di inconveniente igienico.

Devono, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di cui al D.Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 149

Deflusso delle acque

E’ vietato far defluire sul suolo acque provenienti dalle case di abitazione, spazi e locali di laboratori, stabilimenti, esercizi commerciali e simili, fatti salvi i casi espressamente regolamentati. Le cunette stradali restano esclusivamente destinate al convogliamento delle acque pluviali.

E’ vietata l'esecuzione di lavori nel sottosuolo, che ostacolino in qualunque modo il normale deflusso delle acque sotterranee.

E’ pure vietato sbarrare od altrimenti intercettare corsi di acque superficiali anche a scopo industriali, senza le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge anche in materia di protezione civile. L’Amministrazione Comunale può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolino il naturale deflusso delle acque ed ordinare il ripristino dello stato preesistente e disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque. In caso di inadempienza o di ritardo l’Amministrazione provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente.

I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo, industriale o sportivo, oltre a quanto disposto negli articoli che seguono per i casi specificatamente previsti, debbono avere le pareti ed il fondo costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti, adottando opportuni accorgimenti, in applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza.

Da parte dei proprietari deve essere posta in atto ogni precauzione atta a prevenire incidenti e devono essere usati idonei mezzi di disinfestazione al fine di evitare la proliferazione di insetti.

Le acque stagnanti nel territorio del Comune debbono essere prosciugate a cura della proprietà dei terreni interessati.

 

Art. 150

Smaltimento di acque reflue domestiche e assimilate

Sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle espressamente elencate nell’art.28-comma 7 del D.Lgs n.152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n.258/2000.

Fermo restando l’obbligo per il Comune di dotare di reti fognarie per le acque urbane gli agglomerati nel proprio ambito territoriale con le scadenze previste dall’art.27 comma 1 del D.Lgs n.152/99, per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati, si applicano le prescrizioni contenute nel comma 4 del predetto art.27, nel testo novellato dal decreto n.258/2000.

L’immissione di acque reflue domestiche e assimilate nella rete fognaria non comporta il rilascio di autorizzazione essendo sufficiente che lo scarico sia conforme a quanto stabilito nel Regolamento del gestore della fognatura.

Lo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate in altro corpo ricettore (corpo idrico superficiale e, ove consentito, suolo) deve essere assentito dal Comune. La realizzazione dell’impianto deve essere assentita con atto di concessione edilizia. L’entrata in esercizio dello scarico deve essere autorizzata dall’Ente preposto.

Per quanto riguarda i valori limite di emissione, relativamente agli scarichi interessanti le aree sensibili e il suolo, si applicano i parametri previsti dalla tab.2 alleg.5 e, rispettivamente, dalla tab.4 del medesimo alleg.5 del D.Lgs.vo n.152/1999 e successive modifiche e integrazioni (fatti salvi, per le aree sensibili, limiti esistenti pi_ restrittivi).

Si richiamano, infine, le disposizioni del comma 5 dell’art.56 del presente Regolamento.

 

Art. 151

Autorizzazione allo smaltimento dei liquami

Conformemente a quanto previsto dal primo comma dell’art.45 del D.Lgs 152/99, così come successivamente integrato e modificato dal D.Lgs n.258/2000, tutti gli scarichi devono essere autorizzati.

L’autorizzazione é rilasciata dall’Autorità competente in relazione al sistema prescelto di recapito finale dell’effluente nel rispetto della normativa statale vigente, nonché delle norme regionali e delle deleghe all’uopo conferite dalla Regione.

L’autorizzazione di cui al precedente comma é rilasciata, a richiesta del titolare dell’attività da cui origina lo scarico, con l’osservanza delle modalità previste dalla vigente normativa.

 

Art. 152

Smaltimento di acque reflue industriali

Lo smaltimento di acque reflue industriali deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 152/99 e successive modifiche e integrazioni, anche con riferimento alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 4/2/1977, in quanto applicabile e secondo i limiti di accettabilità all’uopo contemplati dalla normativa vigente.

Ove le acque reflue industriali recapitino nella pubblica fognatura, si devono osservare le prescrizioni regolamentari dell’Ente gestore della fognatura stessa e, per quanto non previsto, i limiti di cui alla tab.3 e 3A , alleg.5 del decreto n.152/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Si richiamano, infine, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art.56 del presente regolamento.

 

Art. 152/bis

Smaltimento fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue

Lo smaltimento dei fanghi derivati dal trattamento delle acque reflue deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente disciplina in materia ed in particolare dal D.Lgs n.99/92, dal D.Lgs n.22/’97 e dal D.Lgs n.152/’99 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n.258/2000.

 

Art.153

Smaltimento delle acque di vegetazione

Le acque di vegetazione possono essere smaltite mediante spandimento controllato sul suolo secondo le norme stabilite dalla legge 11-11-96, n. 574 che, tra le altre prescrizioni, prevede:

presentazione da parte dell’interessato al Sindaco del Comune dove sono ubicati i terreni di una relazione tecnica sulle caratteristiche dell’ambiente ricevitore;

comunicazione della quantità massima di acqua di vegetazione che può essere smaltita per ettaro e modalità di spandimento.

E’ fatta salva, comunque, la specifica disciplina riveniente dal Decreto Interministeriale previsto dall’art.38 comma 2 del D.Lgs n.152/1999, così come novellato dal D.Lgs n.258/2000.

 

Art. 154

Trasporto dei liquami

Le acque reflue domestiche e assimilate e quelle industriali, raccolte in vasche di stoccaggio, devono essere trasportate da appositi automezzi muniti di idoneo sistema di aspirazione e svuotamento.

L’autorizzazione alla raccolta e trasporto dei liquami di cui al precedente comma é rilasciata dalla Provincia ove ha sede la ditta che effettua il trasporto, sempreché iscritta nell’apposito Albo nazionale secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento approvato con D.M. 21-6-1991, n. 324.

Il liquame trasportato deve essere smaltito obbligatoriamente in impianti di depurazione e trattamento dei reflui stessi, allo scopo autorizzati.

I veicoli autorizzati per il trasporto di liquami devono essere in possesso di attestato di idoneità rilasciato dal competente organo di controllo nel cui territorio ha sede la ditta che effettua il trasporto, previo accertamento dei requisiti tecnici del veicolo stesso ed, in particolare, della perfetta tenuta delle cisterne.

Tutte le operazioni di raccolta e trasporto dei liquami devono avvenire in modo da evitare qualunque inquinamento, fuoriuscita di liquame ed emanazione di cattivi odori.

Le operazioni di raccolta devono essere effettuate esclusivamente nelle ore indicate dal Sindaco.

Fatte salve le prescrizioni dell’Autorità provinciale, la ditta deve rilasciare al produttore del refluo ricevuta in cui sia indicata la data e l’ora dell’avvenuto svuotamento, la quantità caricata, la sede finale di smaltimento. Una copia della predetta ricevuta, regolarmente vidimata dall’impianto di smaltimento, deve essere restituita al produttore e custodita dallo stesso per l’esibizione agli organi di controllo.

 

Art. 155

Vigilanza e controllo

L’attività di vigilanza e controllo sugli scarichi di qualsiasi tipo pubblici e privati compete alle Autorità indicate nel D.Lgs 152/99, nella legge regionale 2-5-95, n. 31 nonché nell’art. 19, lett. G) del T.U.EE.LL. – D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

A tal fine le Autorità richiamate nel precedente comma si avvalgono del supporto e della collaborazione degli organi preposti alle attività di controllo in maniera di tutela ambientale.

 

 

 

CAPO III

ACQUE SUPERFICIALI: TUTELA

 

Art.156

Corsi d'acqua superficiali

E’ severamente vietato qualunque smaltimento di liquame riveniente da insediamenti civili e/o da insediamenti produttivi nei torrenti, nei ruscelli, nei fiumi, nei laghi (naturali o artificiali).

Fatti salvi i casi previsti dalle leggi statali e regionali é, altresì, vietato ogni scarico in mare.

Gli eventuali scarichi in mare devono essere autorizzati dall'Autorità preposta al controllo secondo le modalità previste dalle leggi in vigore.

» vietato abbandonare qualunque rifiuto o qualunque oggetto che possa essere di nocumento all'ambiente o alla salute pubblica nei corsi d'acqua superficiali e in mare, ivi compresi gli oggetti in plastica, in metallo, in vetro.

 

Art. 157

Canali di bonifica e di drenaggio

I canali di bonifica e di drenaggio devono essere costantemente tenuti in perfetto stato di efficienza, liberi da accumuli di materiali di qualunque natura che possano ostacolare o rallentare il normale deflusso delle acque, con i margini sgombri da rovi, nonché con idonee barriere di altezza non inferiore a m. 0,90 lungo i margini stessi al fine di evitare il rischio di precipitazione di persone, animali e mezzi.

A quanto prescritto nel primo comma deve provvedere l’Ente o la persona fisica gestore dei canali di bonifica e di drenaggio.

E’ severamente vietato smaltire nei canali di bonifica e di drenaggio liquami rivenienti da insediamenti civili e/o produttivi.

Non può essere rilasciata autorizzazione allo smaltimento di acque rivenienti da impianti di depurazione civili, anche se conformi ai parametri previsti dall’Allegato 5 del D.Lgs 152/99 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n.258/2000, se non sia acquisito da parte dell’Autorità comunale il parere favorevole dell’Ente o persona fisica gestore, nonché degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.

Ove i canali di bonifica e di drenaggio abbiano il loro recapito terminale in mare, l’autorizzazione prevista al precedente comma deve essere rilasciata anche dalla competente Autorità addetta al controllo (Provincia).

 

Art.158

Tutela delle acque di balneazione

Per quanto attiene alla tutela delle acque di balneazione si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs n. 152/99, D.P.R. 8-6-1982, n.470, come modificato con la legge 15-7-1988, n.271 e successive modifiche e integrazioni.

L’attività di vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario é svolta dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica territorialmente interessato in collaborazione e con il supporto degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.

CAPO IV

IGIENE DEL SUOLO

 

Art. 159

Riferimenti legislativi

In materia di igiene del suolo valgono tutte le disposizioni nazionali e regionali aventi finalità di tutela ed, in particolare modo, le leggi che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs 22/97, Legge Regionale n. 30/86, Regolamento regionale n. 2/89, leggi, decreti ministeriali, circolari e regolamenti successivi sulla materia di specie, Delibera C.I.T.A.I. 27-7-1984). Lo smaltimento dei rifiuti di origine animale é subordinato all'osservanza del D. Lgs n. 508/92e relative norme di applicazione.

Sono fatte salve tutte le norme legislative e regolamentari in ordine all'uso delle sostanze diserbanti.

 

Art. 160

Pulizia del suolo

Chiunque a qualunque titolo fa uso di aree, spazi, viali, cortili, giardini, passaggi, corridoi di transito, é tenuto a provvedere alla loro pulizia.

Per gli spazi pubblici urbani l'adempimento di cui al primo comma compete al Comune.

Nel caso di pinete, boschi, giardini ed altri luoghi ameni di uso pubblico o privato, il predetto obbligo fa carico ai proprietari, agli aventi titolo di diritti reali di godimento sui beni immobili stessi.

Ove il proprietario o l'Ente pubblico o la persona giuridica di diritto civile non sia in grado di provvedere a quanto prescritto dal precedente comma 3, salvi i provvedimenti sostitutivi per la tutela della salute pubblica, é imposto ai proprietari l'obbligo di procedere alla recinzione del suolo ed alla relativa custodia.

I concessionari, anche per tempi limitati, di suolo pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree avute in concessione.

 

 

Art. 161

Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

L'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresa l'attività di raccolta e trasporto, é esplicata, a norma del D.Lgs n. 22/97, dal Comune, con le modalità ivi previste ed osservandone la disciplina per la raccolta differenziata.

La disciplina dei servizi dei rifiuti urbani é stabilita dall'apposito Regolamento Comunale adottato con separati provvedimenti nelle forme di legge.

 

Art. 162

Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

L'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti classificati speciali, pericolosi a norma del D.Lgs n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni deve avvenire secondo le modalità ivi disciplinate con l’osservanza delle disposizioni contenute nella delibera 27.7.1984 del C.I.T.A.I., nonché secondo quanto previsto nella successiva normativa statale.

Sono, altresì, fatte salve le norme contenute nella Legge Regionale n. 30/86.

 

Art. 163

Divieto di smaltimento di rifiuti

in zone non consentite

E’ fatto divieto di adibire a discarica di rifiuti di qualunque origine e specie zone non munite di autorizzazione rilasciata secondo le prescrizioni delle vigenti disposizioni in materia.

Le discariche autorizzate di prima categoria e di seconda categoria di tipo A) come individuate dalla deliberazione del C.I.T.A.I. del 27-7-1984, oltre ad osservare tutte le norme ivi previste, devono essere ubicate alle seguenti distanze:

a. Km. 1 dalle ultime abitazioni del pi_ vicino centro urbano;

b. a distanza di sicurezza dal pi_ vicino insediamento rurale regolarmente abitato o adibito a lavorazioni agricole e/o ad allevamento; da strade statali e da strade provinciali;

c. Km. 1 da insediamenti produttivi, da impianti adibiti allo sport, ad attività ricreative, a campeggi, villaggi turistici ed alberghi.

Le discariche di seconda categoria di tipo B) e di tipo C), nonché di terza categoria come individuate dalla deliberazione del C.I.T.A.I. del 27-7-1984 devono essere ubicate alle seguenti distanze:

d. Km. 2 dalle ultime abitazioni del pi_ vicino centro urbano;

e. a distanza di sicurezza dal pi_ vicino insediamento rurale regolarmente abitato o adibito a lavorazioni agricole e/o ad allevamenti; da strade statali e da strade provinciali;

f. Km. 2 da insediamenti produttivi, da impianti adibiti allo sport, ad attività ricreative, a campeggi, villaggi turistici ed alberghi.

E’ vietato bruciare all'aperto pneumatici, residui di gomma, di materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari, altri materiali e, comunque, qualunque rifiuto al fine di evitare l'origine di fumi, esalazioni tossiche o moleste.

In tutte le discariche và garantito il rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, non solo in riferimento ai dipendenti degli impianti, ma agli stessi utenti secondo quanto previsto dal D. Lgs 626/94 e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

CAPO V

ARIA

 

Art. 164

Riferimenti legislativi

In materia di qualità dell'aria valgono tutte le disposizioni nazionali e regionali aventi finalità di tutela ed, in particolare, la legge n. 615 del 13-7-1966, i regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 1391/70 e DD.PP.RR, nn. 322 e 323/1971, la legge n. 437 del 3-6-1971, l'art. 104 del D.P.R. 616/77 e successive modifiche ed integrazioni, il D.P.R. n. 485 del 10-5-1982, la legge n. 818 del 7-12-1984, la legge regionale n. 31 del 16-5-1985, il D.P.R. 203 del 24-5-1988 e successive modifiche, il D.P.R. n. 214 del 28-5-1988 , il D.P.C.M. 240 del 4-6-1988, il D.M. 8-5-1989, il D.P.C.M. 21-7-1989, il D.P.C.M. 12-7-1990, il D.P.R. 25-7-1991, il D.Lgs n.351/1999, e norme successive.

 

Art. 165

Impianti termici ed industriali

Per la disciplina autorizzativa e di controllo di tutti gli impianti che possano dar luogo ad emissioni nell'atmosfera, nonché, per quanto attiene alle caratteristiche merceologiche dei combustibili ed al loro impiego, per il riferimento ai valori limite ed ai valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno e dei relativi metodi di analisi, campionamento e valutazione ed, infine, per i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 164.

Le canne dei camini, dei caloriferi e simili devono essere costruite con tubature incombustibili, inalterabili, a perfetta tenuta con pareti non trasudanti ed in modo che riesca facile provvedere alla loro pulitura; inoltre le stesse devono garantire la perfetta staticità. Per evitare che le esalazioni e il fumo diano molestia e creino pericolo per gli edifici vicini, in particolare, l'emissione del fumo deve avvenire in atmosfera libera e, comunque, le bocche delle canne devono risultare pi_ alte di almeno 2 m rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 20 m. Le bocche delle canne situate a distanza compresa tra 20 e 50 m da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura pi_ alta.

 

 

Art. 166

Inquinamento da autoveicoli

Fatte salve le disposizioni statali e regionali in materia, é severamente vietato, durante la sosta, sia pure temporanea, tenere in moto autoveicoli, motoveicoli, autocarri e qualsiasi altro veicolo a motore azionati con qualunque tipo di carburante.

Uguale divieto é fatto per la sosta dei veicoli di cui al primo comma presso i distributori di carburante ovunque essi siano ubicati.

E’ fatto, altresì, divieto di effettuare presso officine meccaniche prove di motore all'aperto, dovendosi, per queste, comunque, rispettare le norme citate contenute nell'art. 98 del presente Regolamento.

Gli autobus delle reti di trasporto urbano devono essere forniti di tubi di scappamento che emettono gas di scarico nella zona posteriore dell'autoveicolo e al di sopra del tetto della cabina.

 

Art. 167

Depositi di materiale

E fatto divieto di tenere all'aperto qualsiasi deposito di materiale che possa provocare cattivi odori tali da arrecare molestia agli abitanti delle zone circostanti e, comunque, all'ambiente di vita e di lavoro.

Su proposta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e/o degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale l’Amministrazione può ordinare l'adozione di misure idonee a rimuovere l'inconveniente.

 

Art. 168

Protezione di materiali trasportati

da autocarri

Gli autocarri che trasportano sabbia, argilla, terrame, ghiaia, granaglie e materiale di rifiuti putrescibili e maleodoranti devono essere dotati di adeguati mezzi di protezione e copertura onde evitare la diffusione di polveri, odori e materiali costituenti rischio e nocumento alla salute ed alla sicurezza dei cittadini e all'ambiente.

 

 

 

CAPO VI

RUMORI E VIBRAZIONI

 

Art. 169

Campo di applicazione

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione in vigore in tema di protezione dei lavoratori contro il rischio di esposizione al rumore durante il lavoro ed, in particolar modo, dagli artt. 38 e segg. del D. Lgs 15-8-1991, n. 277, per quanto attiene ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno si rinvia alla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, al D.P.C.M. 1/3/1991, nonché al D.P.C.M. n_ 412 del 14/10/1997.

 

Art. 170

Definizione e modalità di rilevamento

Per quanto attiene alle definizioni ed alle modalità di rilevamento del rumore, si rinvia integralmente al D.P.C.M. 1/3/1991, alla Legge n. 447/95 e successivi decreti attuativi.

 

Art. 171

Individuazione delle aree

Il Comune individua le aree in cui deve essere suddiviso il proprio territorio in base alle indicazioni della tabella a) allegata al D.P.C.M. 412 del 14-10-97.

L'individuazione delle aree di cui al primo comma é deliberata dal Consiglio Comunale, previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L competente territorialmente, nonché degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.

 

Art. 172

Limiti massimi ammissibili

Dopo le operazioni di individuazione delle aree di cui al precedente art. 171, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti sono fissati secondo le indicazioni previste dalle tabelle B e C allegate al D.P.C.M. n. 412 del 14-10-97.

E’ data facoltà al Sindaco, nel periodo 15 giugno - 15 settembre, di disporre, su parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della competente A.U.S.L,, che i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente, per le classi 1, 2, 3, 4 della tabella A) del D.P.C.M. n. 412 del 14-10-97, nelle ore pomeridiane dalle 13.30 alle 15.30, siano quelli individuati nelle tabelle B e C dello stesso D.P.C.M. nella colonna dei tempi di riferimento ´notturnoª.

Per i veicoli a motore si applicano le norme contenute nei DD.MM, di attuazione delle direttive C.E.E.

 

 

 

CAPO VII

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

 

Art. 173

Inquinamento

Le norme del presente capo valgono per gli apparati in grado di creare campi elettromagnetici in spazi aperti o confinati. Per essi si dovrà attenere a quanto previsto dal D.M. 381/98 e suoi collegati, nonché a quanto stabilito dall’apposito regolamento Comunale in materia di Campi Elettromagnetici prodotti da sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz. Dovranno in ogni caso essere rispettati: il D.M. 16/1/1991 che detta norme in merito alle distanze minime delle nuove cabine di trasformazione; il D.P.C.M. 23/4/1992 e relativi collegati in tema di distanze di rispetto dalle abitazioni per gli elettrodotti; la L. n.249 del 31/7/1977; la legge n_ 36 22/02/2001 e relativi regolamenti attuativi.

Per quanto non contemplato si fa riferimento al Regolamento in materia di inquinamento elettromagnetico che dovrà essere approvato dall’Amministrazione Comunale.

 

Art. 174

Limiti a protezione della popolazione

I valori massimi della densità di potenza, in attesa di una normativa nazionale, possono essere quelli riportati nella seguente tabella:

Limiti

Frequenza

Densità

Potenza media

Limiti

Campo elettrico

Limiti

Campo magnetico

 

Wm2

V/m

A/m

da 300 KHz

a 3 Mhz

5

45

0,11

da 3 MHz

a 300 GHz

1

20

0,05

Sono in ogni caso applicabili le disposizioni di cui al D.P.C.M.

23-4-1992 che prevede limiti di esposizione a campi elettrici ed elettromagnetici negli ambienti abitativi ed esterni.

Le misure di potenza si intendono in condizioni di "campo lontano", ossia lontano dalla sorgente.

In caso di "campo vicino", i limiti da rispettare sono quelli previsti per campo elettrico e campo magnetico.

L'attività di vigilanza sotto il profilo della tutela della pubblica salute é esercitata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio in collaborazione e con il supporto degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.

Tutti i limiti sopra individuati devono essere in ogni caso individuati anche nell’ipotesi in cui l’inquinamento elettromagnetico possa generarsi per la presenza di stazioni radio, ripetitori di ogni genere e specie, e dunque anche con riferimento alle stazioni radiomobili di ultima generazione.

 

 

CAPO VIII

RADIAZIONI IONIZZANTI

 

Art. 175

Riferimenti legislativi

Per quanto attiene alla protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi da radiazioni ionizzanti si applica la normativa statale e regionale vigente in materia (legge 31-12-1962 n. 1860, D.Lgs n. 230/95, D.Lgs n.187/2000

L’attività di vigilanza sotto il profilo della tutela della pubblica salute é esercitata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio in collaborazione e con il supporto degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.

 

 

 

CAPO IX

USO DI PRODOTTI FITOSANITARI

 

Art. 176

Riferimenti legislativi

Per l'uso degli prodotti fitosanitari in agricoltura si richiamano le disposizioni contenute negli artt. 5, lett. h) e 6 della legge 30-4-1962, n. 283, nell'O.M. 18-7-1990 e nella Circ. 16-12-1991 n. 25 (G.U. n. 298 del 20-12-1991), D.Lgs194/95, Circolare Min. Sanità del 10-6-95, D.P.R. 24-5-88, n. 223, nonché nella delibera della G.R. n. 1490 del 24-5-93; Circolare Ministero della Sanità n_ 15 del 30.04.93 e D.P.R. n.290 del 23/4/2001.

 

Art. 177

Locali di deposito e vendita

Mezzi di trasporto

Fatte salve le disposizioni previste dalla legislazione in materia, i locali da adibire a deposito dei prodotti fitosanitari devono possedere i seguenti requisiti:

a. essere separati e non comunicanti con case di abitazione, locali di deposito e vendita di sostanze alimentari;

b. essere dotati di aperture esterne protette che consentano un continuo ricambio dell'aria;

c. avere pavimento lavabile e pareti intonacate e rivestimento idoneo;

d. disporre di un vano o di armadi per tenere chiusi a chiave i prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi;

e. tutti gli altri requisiti previsti dalla Circolare n. 15 del 30.04.93 e dalla normativa di cui al precedente art. 176.

1.bis. L’Autorizzazione Sanitaria per l’esercizio di deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari é rilasciata dal Dirigente del S.I.A.N. competente per territorio (Delibera Giunta Regionale n. 1490/93).

Su carri, vagoni ed ogni altro mezzo non possono essere contemporaneamente trasportati prodotti fitosanitari ed alimenti, bevande o loro imballaggi. I prodotti fitosanitari debbono essere tenuti separati dai prodotti specificati al comma precedente anche durante le soste tecniche nei magazzini delle agenzie di trasporto o viaggio.

 

 

Art. 178

Modalità d'uso:

obbligo di comunicazione

I conduttori delle agenzie agricole sono tenuti a dare comunicazione preventiva, sia agli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale che al S.I.A.N. competente per territorio, dei programmi dei trattamenti con presidi sanitari per l'agricoltura all'inizio di ogni anno solare.

L'obbligo della comunicazione preventiva riguarda tutti i trattamenti che utilizzano prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi ad esclusione di quelli svolti su colture destinate ad esclusivo consumo del nucleo familiare.

La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve contenere:

il nominativo del committente;

il nominativo del responsabile del trattamento e gli estremi del patentino per l'uso di prodotti di prima e seconda classe;

c)-una destinazione del territorio con la segnalazione di zone sensibili (corsi d'acqua, abitazioni, allevamenti, approvvigionamenti idrici, ecc.);

le colture da trattare;

l'indicazione del presidio sanitario per singola coltura, gli estremi di registrazione e le quantità previste;

il diario e l'orario dei trattamenti previsti;

l'indicazione del luogo di preparazione e travaso delle miscele e di attingimento dell'acqua;

l'indicazione del/dei mezzo/i con cui sono effettuati i trattamenti;

il sistema previsto per lo smaltimento dei contenitori vuoti.

Devono essere rispettate tutte le prescrizioni relative alla legislazione sull'obbligo del ´quaderno di campagnaª, al D. Min. San. 21-1-1991, n. 217, al D. Min. San. 2-7-1992, n. 436 e seguenti e per quanto applicabile, il D.Lgs 626/94.

E' vietato il trattamento con prodotti diserbanti delle banchine stradali e dei fondi ubicati nel perimetro urbano. Eventuali deroghe devono essere concesse di volta in volta dal Sindaco previo parere favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

 

Art. 179

Modalità d'uso:

condizioni di esecuzione

Le condizioni meteorologiche devono essere tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare.

Devono essere apposte, durante il trattamento e durante l'intervallo di agibilità, la segnalazione del divieto di accesso a persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati e la segnalazione della durata dell'intervallo di agibilità, se previsto, per il presidio sanitario utilizzato.

Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

Devono essere osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici.

Devono essere rispettate le indicazioni contenute sulle etichette di prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuati per gli addetti.

Le etichette ed i fogli illustrativi devono essere conservati per tutto il periodo dei trattamenti, al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione.

I contenitori devono essere raccolti e smaltiti, ai sensi del D.L.vo n.22/97 e successiva normativa tecnica.

 

Art. 180

Modalità di conservazione

1.L'acquirente deve curare che i prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi siano conservati in appositi locali o armadi, da tenere chiusi a chiave.

2.Gli altri prodotti devono essere conservati separati dai primi, in luogo chiuso, ben aerato e riparato, inaccessibile ai bambini ed agli estranei.

3.E’ vietato conservare i presidi in locali in cui siano immagazzinate sostanze alimentari e/o mangimi.

 

Art. 181

Trattamenti post-raccolta

Chiunque, in forma singola o associata, intenda procedere all'impiego di sostanze chimiche su prodotti destinati all'alimentazione, durante il periodo di stoccaggio e conservazione, é tenuto a darne preventiva segnalazione al S.I.A.N. Detta comunicazione deve contenere:

i dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante dell'azienda;

l'indicazione della sostanza chimica che si intende utilizzare ed il numero di registrazione ministeriale;

il quantitativo previsto ed il tipo di derrate alimentari in causa;

le modalità del trattamento e le misure cautelative che si intendono adottare per evitare ogni possibile danno agli addetti ed alla salute pubblica.

Prima dell'immissione sul mercato di derrate alimentari trattate deve essere preventivamente avvisato il S.I.A.N. affinché disponga gli opportuni accertamenti.

Lo stesso Servizio può disporre il divieto di commercializzazione dei prodotti in questione fino all'espletamento dei controlli ispettivi e delle eventuali analisi di laboratorio, da parte del competente P.M.P.

 

Art. 182

Impiego di mezzi aerei

L'impiego di mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari, in deroga al generale divieto espresso come parere dal Consiglio Superiore di Sanità il 6 luglio 1973 e successivamente ribadito il 29 luglio 1974 e il 1_ aprile 1976 dalla Commissione Consultiva presso il Ministero della Sanità, e dalla Circ. Min. Sanità n. 53/Prot. 705/44.66/2/1207 del 28-8-1982 può essere eccezionalmente autorizzato (ove non esistano altre possibilità di intervento) in base a specifiche esigenze, previo parere del S.I.A.N. dell’A.U.S.L.

Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del S.I.A.N. acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

La richiesta di autorizzazione deve, essere inoltrata al Sindaco da parte del committente del trattamento, entro i termini fissati dal S.I.A.N..

Completata la procedura istruttoria il SIAN inoltra gli atti alla Regione per il completamento dell'iter autorizzativo.

La richiesta di autorizzazione deve contenere un programma per il trattamento aereo da cui risultino:

il nominativo del o dei committenti agricoli;

il nominativo dell'operatore (a terra) responsabile di tutte le operazioni a terra;

il nominativo dell'operatore aereo-agricolo, autorizzato come pilota da CIVILAVIA, che si assume la responsabilità dell'esecuzione di tutte le operazioni, connesse al volo, di distribuzione dell'antiparassitario;

il territorio: estensione territoriale, descrizione accompagnata dalla relativa topografia quotata, aggiornata ai fini specifici e documentata sull'esistenza di zone sensibili;

la monocoltura;

il prodotto sanitario (o i prodotti fitosanitari) registrato (i) per l'impiego aereo e per la nomenclatura e le quantità previste;

il diario ed orario del trattamento;

l'indicazione della base operativa;

la dichiarazione dell'operatore aereo-agricolo di avere effettuato una accurata ricognizione del territorio da trattare da cui emerga:

i. la sicurezza delle persone, degli animali d'azienda e dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua delle zone sensibili in generale;

ii. presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.);

iii. presenza di piante isolate o limitate colture diverse all'interno del territorio o monocoltura da trattare;

una copia della comunicazione formale al committente, da questi controfirmata, se l'area non é completamente a monocoltura, che i presidi sanitari ammessi al trattamento aereo sono di massima compatibilità con altre coltivazioni secondarie e che, pertanto, i prodotti di queste ultime possono essere destinati alla alimentazione ed alla commercializzazione.

I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere effettuati secondo le prescrizioni del Ministero della Sanità (contenute nella nota del 10 novembre 1979, n. 705/44, 611/2/136 e secondo il parere emesso dalla Commissione Consultiva il 4 marzo 1980) che ammettono l'uso di tali mezzi per trattamenti con formula a base di principi attivi di prodotti non appartenenti alle classi “Tossici , molto tossici e nocivi” autorizzati ed indicati nella nota del Ministero della Sanità n. 795/44.78/3/82-10/2847 del 18 maggio 1982 contenenti o con aggiunta di coadiuvanti ad azione antideriva ed antievaporante.

I trattamenti con mezzi aerei sono consentiti esclusivamente sulle colture indicate nella nota su citata del 18 maggio 1982 (vite, olivo, pioppo e cereali) su estensioni coltivate a monocoltura.

Le superfici di terreno a monocoltura devono essere sufficientemente estese (particelle contigue dell'ordine di grandezza di 7-8 ettari per trattamenti con elicotteri e di 20 ettari per trattamenti con aerei) che topograficamente ed ortograficamente siano idonee a consentire il trattamento, evitando la deriva e la contaminazione ambientale oltre i confini stabiliti.

Qualora in tali aree siano presenti piante isolate o limitate colture diverse, é necessario che il coltivatore sia formalmente avvertito da parte dell'operatore che i presidi sanitari ammessi al trattamento aereo sono di massima incompatibili con tali coltivazioni secondarie e pertanto i prodotti di queste ultime non possono essere destinate all'alimentazione ed alla commercializzazione.

La suddetta comunicazione formale controfirmata dal coltivatore, deve essere acquisita all'atto della autorizzazione al trattamento.

Nell'interno dell'area da trattare le zone sensibili (abitazioni, sorgenti e zone di rispetto così come definite dal D.P.R. 236/88, corsi d'acqua, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc., strade aperte al traffico, ecc.) devono essere tenute ad almeno 150 metri dalla linea di volo prevista ed il sorvolo é ammesso senza trattamento e nel rispetto di una quota non inferiore a 60 metri.

Il S.I.A.N. d'intesa con gli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale, può prevedere deroghe a quanto sopra, con valutazioni caso per caso.

Il trattamento deve essere effettuato in modo che il pilota possa fruire di mezzi idonei a terra (contrassegno di confine e di zone di rispetto, maniche a vento, fumi traccianti e simili) che gli consentano di regolare la sua condotta di volo nel modo migliore, al fine di contenere la deriva e di ottenere un trattamento valido ed efficace, nonché di disporre di un collegamento radio con la base.

La base deve essere fornita di un anemometro, di un termometro e di un igrometro, nonché di idonee apparecchiature per la preparazione dei prodotti da irrorare.

Per modalità di preparazione e di smaltimento dei contenitori si applicano le disposizioni previste dal settimo comma del precedente 179.

Devono essere usati dispositivi di erogazione che producano nebbie costituite per almeno il 95% da gocce delle dimensioni di non meno di 100 micron, con esclusione di nebbie di ultrabasso volume.

L'intervallo in inagibilità di un appezzamento trattato é di 48 ore.

 

Art. 183

Controllo e vigilanza

Le attività di vigilanza, perché vengano adottate, durante i trattamenti, tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli addetti ai trattamenti, degli animali, dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale, spetta ai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione e agli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Qualora nel corso delle attività di vigilanza e controllo, di cui al precedente comma, si riscontri l'impiego di sostanze non autorizzate, deve essere disposto il sequestro cautelativo delle sostanze suddette.

Nei casi invece si riscontrino delle irregolarità nell'esecuzione delle operazioni, si può disporre la sospensione.

Nei casi di cui al 2_ e 3_ comma deve essere data comunicazione immediata al Sindaco del Comune interessato per la conferma dei provvedimenti urgenti adottati.

Qualora si verifichino incidenti di qualsiasi natura nel corso del trattamento, devono essere avvisati tempestivamente i Servizi del Dipartimento di Prevenzione interessati per competenza territoriale.

Il S.I.A.N. competente, in collaborazione e con il supporto degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale, svolge controlli sulle modalità di conservazione degli antiparassitari, preparazione e travaso delle miscele.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO X

ATTIVITA’ VARIE

 

Art. 184

Cave

L'apertura, la riattivazione, l'esercizio di cave e torbiere e il successivo ripristino sono disciplinate dalla legislazione regionale in materia e dall'art. 327 T.U.L.S. R.D. 27-7-1934, n. 1265 e dal D.Lgs 22/97.

Le attività estrattive devono essere operate nel rispetto delle prescrizioni emanate all'atto della concessione di escavazione e comunque in modo tale da non determinare disagio alla popolazione e alterazioni quali-quantitative dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

E’ fatto divieto di utilizzare cave per discariche di qualunque tipo se non autorizzato.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia e dai regolamenti edilizi comunali, é fatto obbligo a chi di competenza di prendere tutti i provvedimenti onde impedire l'utilizzo delle cave per i fini di cui al comma 3, nonché per evitare rischi di precipitazione di persone, animali e cose.

 

Art. 185

Maceri

Nei corsi d'acqua e nei bacini d'uso pubblico é vietata la macerazione delle piante tessili.

La macerazione può svolgersi solo in appositi bacini di macerazione costruiti e tenuti in modo da non nuocere alla pubblica salute. Chi intende impiantare tali bacini deve farne domanda al Sindaco. Il relativo permesso viene rilasciato , sentito il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente territorialmente. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

I bacini di macerazione devono essere distanti almeno 200 m. da ogni centro o nucleo abitato, ad almeno 50 metri da ogni abitazione isolata, da pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile; devono essere, inoltre, provvisti di condotti di scarico sboccanti in luoghi distanti dall'abitato.

E’ vietato immettere le acque derivanti dalla svuotatura dei maceri nei corsi d'acqua e nei fossi stradali correnti nel territorio del Comune senza avere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dell'Autorità competente, ai sensi della vigente legislazione sulla tutela delle acque dall'inquinamento (D.Lgs n.152 11/05/’99). Ove non intervenga la predetta autorizzazione, si applicano le disposizioni al riguardo previste dal presente Regolamento.

 

 

 

 

 

TITOLO IV

IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE

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CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 186

Riferimenti legislativi

Per la tutela igienico-sanitaria sulla produzione, preparazione, confezionamento, deposito, vendita, distribuzione e consumo degli alimenti e bevande, nonché sulle attività collegate si applicano le disposizioni contenute nelle leggi statali di carattere generale e di carattere speciale, nei relativi regolamenti e nelle connesse ordinanze ministeriali.

Dal punto di vista generale la disciplina di cui al primo comma soggiace alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel T.U. 27-7-1934, n. 1265, nella legge 30-4-1962, n. 283, come modificata dalla legge 26-2-1963, n. 441 e nel relativo Regolamento approvato con D.P.R. 26-3-1980, n. 327 e, per quanto occorra, nella legge 25-8-1991, n. 287 (G.U.S.G. n. 206 del 3-9-1991) e nelle leggi regionali n. 36/1984 e n. 13/1989 nonché nel D.Lgs 3-3-93, n. 123, nel D.Lgs 156/97, nel D.Lgs 155/97, nel D.P.R. 14-7-95 (Suppl. alla G.U. n. 260 del 7-11-95), nel D.M. 16-12-93, del D.Lgs 114/98, dell’O.M. del 3 aprile 2002 pubblicata sulla G. U. n. 114 del 17.05.02.

 

Art. 187

Organi di vigilanza

Alla tutela della salute ed alla osservanza delle leggi e dei Regolamenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande nel territorio comunale provvede il Sindaco avvalendosi del Servizio di Igiene Degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario (Area B), per quanto di rispettiva competenza.

La vigilanza sanitaria ha lo scopo di assicurare la tempestiva ed integrale osservanza delle leggi e dei Regolamenti, nonché delle disposizioni e dei provvedimenti adottati dall'Autorità competente in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenire le cause che possono minacciare o compromettere la salute pubblica, di favorire la educazione sanitaria della popolazione.

Tutti i cibi e le bevande, le materie prime, gli additivi chimici e i coloranti ammessi sono considerati ´sostanze alimentari e bevandeª e, come tali, sono soggetti a vigilanza sanitaria.

Il Servizio di Igiene Degli Alimenti e della Nutrizione ed il Servizio Veterinario Area B, per le rispettive competenze, esercitano la vigilanza sulle sostanze alimentari e bevande, sui luoghi di loro produzione, preparazione, confezionamento, deposito, vendita, distribuzione e consumo sugli impianti, sui macchinari, sugli utensili, sui recipienti, sui contenitori, sugli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti sui mezzi di trasporto, nel rispetto anche dell'art. 5 del D.P.R. 327/80.

Sono, inoltre, soggetti a vigilanza la produzione, il commercio e la vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, nonché l'impiego in zootecnia degli estrogeni e di altre sostanze ad azione ormonale, di sostanze ad azione antiormonale e di mangimi.

Il Servizio di Igiene Degli Alimenti e della Nutrizione vigila inoltre, sotto il profilo sanitario, sulle persone comunque addette alla produzione, preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di sostanze alimentari e bevande.

Il Servizio di Igiene Degli Alimenti e della Nutrizione vigila, altresì, sulle caratteristiche igienico-sanitarie di tutti i locali destinati alle attività di cui al precedente quarto comma, sui servizi igienici annessi, sull'approvvigionamento idrico, sui locali per gli addetti nonché, di concerto con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica sullo smaltimento dei liquami, sul conferimento dei rifiuti, sulle eventuali emissioni in atmosfera, in relazione anche alle leggi ed ai regolamenti statali, regionali e secondo le disposizioni contenute in materia nel presente Regolamento. In particolare il Servizio di Igiene Degli Alimenti e della Nutrizione ed il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, si avvalgono della collaborazione e del supporto degli organi preposti alle relative attività di controllo.

Gli organi di vigilanza, in qualunque momento, possono procedere ad ispezioni e prelievi di campioni di sostanze alimentari e bevande in tutti i luoghi ove si svolgono le operazioni indicate al 4_ comma del presente articolo, negli scali e sui mezzi di trasporto.

Il personale che compie le ispezioni, gli accertamenti, i controlli é munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal Rappresentante legale della A.U.S.L. d'appartenenza ed ha diritto di libero accesso in tutti i luoghi e su tutti i mezzi sottoposti a vigilanza sanitaria nell'ambito della A.U.S.L. di riferimento; il personale di vigilanza svolge le proprie funzioni con abiti civili.

Sono fatte salve le competenze degli uffici di porto, aeroporto, di frontiera terrestre e di dogana interna del Ministero della Sanità, sia in materia medica che veterinaria.

I controlli sugli alimenti previsti nei commi 4 e 8 sono effettuati con le modalità di cui al D.P.R. 327/1980 ed ai successivi decreti di attuazione riferiti a singoli tipi di alimenti.

Gli esami e le analisi di laboratorio si eseguono su di un campione prelevato nei modi di cui agli art. 6 e seguenti del D.P.R. 327/80, del D.Lgs 3-3-93, n. 123 e del D.M. 16-12-93.

 

Art. 188

Autorizzazioni sanitarie

Fatte salve le attività per le quali leggi e regolamenti speciali prevedono il rilascio del riconoscimento CEE da parte del Ministero della Sanità, sono soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62 e dell'art. 25 del D.P.R. 327/80:

A. l’esercizio di stabilimenti e/o laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di sostanze alimentari e bevande;

B. i depositi all’ingrosso di sostanze alimentari e bevande;

C. i piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di sostanze alimentari e bevande;

D. i piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di sola vendita al dettaglio (panifici, gastronomie, pasticcerie, gelaterie, paninoteche, ecc.);

E. i locali di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, trattorie, tavole calde, bar, locali mescita e degustazione bevande alcoliche e analcoliche, locali per la ristorazione collettiva);

F. i locali di vendita di sostanze alimentari non preconfezionate (alimentari con banco gastronomico, supermercati, macellerie, pescherie, latterie, ecc.);

G. i mezzi di trasporto terreste a norma dell’art. 44 del D.P.R. 327/80;

H. gli spazi aperti annessi ai locali di cui alla precedente lettera E), sia ricadenti sul suolo privato che pubblico in concessione.

Sono considerati annessi agli esercizi quei laboratori artigianali che, quand'anche non direttamente comunicanti, destinano la loro produzione alla vendita diretta nel solo esercizio gestito dallo stesso titolare del laboratorio.

Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria anche i magazzini della grande distribuzione al dettaglio non fisicamente annessi agli esercizi di vendita e i magazzini degli esercenti il commercio ambulante.

E’ inoltre, soggetta ad autorizzazione sanitaria anche l'attività di preparazione di sostanze alimentari negli esercizi alberghieri e affini comprese le mense delle scuole, i complessi turistici, le case di cura, di riposo, ecc..

L'autorizzazione sanitaria é prevista anche nei casi di ampliamento e trasferimento delle attività di cui al presente articolo.

Per tutti i locali in cui viene effettuata la sola vendita di sostanze alimentari si rinvia alle previsioni de D.Lgs n.114/98.

L'autorizzazione sanitaria é rilasciata dall’Amministrazione Comunale previo parere favorevole vincolante del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e/o del Servizio Veterinario (Area B) della A.U.S.L. competente per territorio. In particolare per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e/o del Servizio Veterinario (Area B) acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

In caso di semplice sub ingresso in esercizi per i quali sia stata già rilasciata Autorizzazione Sanitaria, la stessa Autorizzazione é soggetta a semplice aggiornamento a condizione che non siano state apportate modifiche ai locali, impianti e attrezzature; se oltre al sub ingresso si effettuano modifiche a locali, impianti e attrezzature si deve far riferimento a quanto previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 327/1980.

Nelle zone turistiche le autorizzazioni sanitarie di esercizi che svolgono attività a carattere stagionale o che rimangono inattivi per un periodo superiore a giorni 90 risultano rinnovate previa presentazione di autocertificazione su modulario predisposto a condizione che non siano apportate modifiche a locali, impianti e attrezzature (condizioni da esplicitare nell’autocertificazione). Qualora la chiusura si protragga per oltre 1 anno sarà richiesto il rilascio di nuova autorizzazione con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 189

Autorizzazioni sanitarie:

modalità per il conseguimento

Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R. 327/80, le istanze volte ad ottenere l'autorizzazione sanitaria prevista dagli articoli precedenti devono essere indirizzate al Sindaco su competente carta legale, con le indicazioni sottoelencate:

A) - per qualsiasi tipo di esercizio:

nome, ragione sociale e sede dell'impresa;

ubicazione;

indicazione dei generi merceologici;

sistema smaltimento liquami;

tipo di approvvigionamento idrico;

sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

sistemi di protezione e conservazione degli alimenti;

descrizione sommaria degli impianti ed attrezzature.

B) - per i laboratori di produzione:

indicazioni di cui al punto A);

tipo di lavorazione;

descrizione ed estremi di deposito di eventuali marchi depositati;

eventuale carattere stagionale della lavorazione;

 

Le domande devono, inoltre, essere corredate dei seguenti allegati:

C) - per qualsiasi tipo di esercizio:

pianta planimetrica dei locali con ubicazione delle attrezzature in scala minimo 1/100, redatta in duplice copia a firma di un tecnico iscritto all'Albo professionale e con la specificazione della conformità della stessa al certificato di agibilità rilasciato. Le piante devono essere completate di legenda per la specificazione dell'uso e destinazione dei singoli vani e dei singoli settori, nel caso di vani in cui siano previsti settori con diverse utilizzazioni, e delle attrezzature;

relazione in duplice copia sullo stato dei locali, sul tipo e funzione dell'attrezzatura, redatta da un tecnico o dall'interessato;

in caso di approvvigionamento idrico autonomo: certificato di potabilità dell'acqua rilasciato da non oltre 30 giorni da un laboratorio autorizzato (controlli di potabilità devono essere effettuati periodicamente secondo quanto prescritto dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione);

certificato di agibilità con destinazione d'uso dei locali o altro documento sostitutivo previsto dall'Autorità sanitaria competente.

D) - per i laboratori di produzione in aggiunta ai documenti sopraddetti:

a. relazione tecnica in duplice copia sulle modalità di lavorazione, dalla materia prima al prodotto finito, redatta da un tecnico o dall'interessato;

b. copia dell'eventuale marchio depositato e delle etichette impresse sulle eventuali confezioni, ovvero una copia della confezione od un suo disegno illustrativo, quando le dichiarazioni sono impresse direttamente sulla confezione.

c. Per gli esercizi in cui sia stato installato un impianto di aerazione artificiale od un impianto di condizionamento dell'aria, sia esso relativo a tutto l'esercizio o solo ad una parte di esso, occorre presentare una relazione tecnica dell'impianto installato.

d. Le eventuali spese per sopralluoghi, controlli sono a carico degli interessati.

e. Le autorizzazioni sanitarie rilasciate devono essere tenute presso gli esercizi cui si riferiscono e devono essere esibite a richiesta del personale incaricato della vigilanza ed ispezione.

 

CAPO II

IGIENE DEGLI AMBIENTI, DELLE ATTREZZATURE DEGLI ESERCIZI DI PRODUZIONE, DEPOSITO, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE.

 

Art. 190

Requisiti generali

Fatte salve le indicazioni dell'art. 28 e segg. del D.P.R. 327/80 e fatte salve, altresì, le disposizioni previste da leggi e regolamenti speciali, gli esercizi devono possedere, a titolo integrativo, i requisiti igienici prescritti dal presente Regolamento.

Gli esercizi devono avere accesso diretto dalla pubblica via o da altro luogo di uso pubblico di facile praticabilità, tali da garantire sia l'afflusso che il deflusso degli avventori e/o degli addetti nel rispetto delle norme sulla sicurezza e contro gli incendi.

I servizi igienici devono essere ubicati in maniera razionale in modo da evitare percorsi misti e/o contaminanti e non devono direttamente comunicare con i locali di lavorazione, deposito, somministrazione degli alimenti e delle bevande ma essere separati da questi da idoneo antibagno; devono avere pavimenti impermeabili e pareti lavabili fino ad altezza di m. 2,00, il raccordo tra pavimento e le pareti deve essere arrotondato, devono essere dotati di aerazione diretta o di un impianto di aerazione forzata riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’A.U.S.L. competente per territorio; devono essere in numero sufficiente sia per gli addetti che per gli avventori, dovendosi comunque rispettare per gli addetti i requisiti previsti dall'art. 94, e per gli avventori essere in numero almeno di due, divisi per sesso, ogni cento unità ricettive nel rispetto delle norme previste per l’utilizzazione da parte di portatori di handicap.

L'altezza interna dei locali deve essere non inferiore a m 3.

Il pavimento deve essere obbligatoriamente di materiale lavabile e disinfettabile con esplicito divieto di uso dei tappeti o di moquette; parimenti le pareti devono essere rivestite in materiale lavabile, disinfettabile e non tossico fino all'altezza di 2,00 metri; per i locali tipici situati nei centri storici o dichiarati di particolare interesse storico o ricavati presso aziende agrituristiche, nel caso di pareti e soffitti con conci a vista, gli stessi devono avere i punti di congiunzione perfettamente intonacati e devono essere ricoperti con apposito materiale trasparente, lavabile, disinfettabile e non tossico che impedisca la formazione di muffa.

Per quanto riguarda l'aerazione e l'illuminazione dei locali, le stesse devono essere garantite con le modalità previste dai regolamenti edilizi locali, nonché dalle norme del presente Regolamento.

I locali adibiti a deposito, alla produzione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande non devono avere, comunque, comunicazione con i locali di civile abitazione.

Le cucine, i laboratori ed i locali in genere, ove si effettuino attività di manipolazione, preparazione, confezionamento, produzione, ecc. di sostanze alimentari, devono avere arrotondamento degli angoli di raccordo tra pareti e pavimenti e disporre di servizi igienici ad essi dedicati. Tali servizi devono essere ubicati nelle immediate vicinanze dei suddetti luoghi di lavoro, in modo da evitare, laddove possibile, percorsi misti e/o contaminanti, ovvero devono essere adottati accorgimenti al fine di garantire la decontaminazione delle mani per mezzo di un lavamani ubicato all’interno dei suddetti locali. Gli antibagni dei predetti servizi igienici devono essere muniti di lavabo con erogazione dell’acqua a pedale o altri accorgimenti tecnici, dispensatore automatico di sapone e asciugamani monouso. La porta di uscita dall’antibagno deve essere a chiusura automatica e comunque non manuale.

 

Art. 191

Laboratori di produzione e confezionamento

Gli stabilimenti ed i laboratori di lavorazione, trasformazione, produzione, preparazione e confezionamento di alimenti e/o bevande, debbono corrispondere oltre che ai requisiti igienico-edilizi sull'igiene del lavoro, a quelli indicati negli artt. 28 e 29 del D.P.R. 26-3-1980, n. 327.

I laboratori industriali debbono inoltre osservare le disposizioni relative alle caratteristiche strutturali dell'impianto contenute nella Circolare n. 20 del 5-4-1976 del Ministero della Sanità e in tutte le altre norme vigenti.

I laboratori artigianali che nello svolgimento dell’attività producono fumi, vapori ed odori devono adeguarsi a quanto previsto dal presente regolamento in tema di allontanamento all’esterno degli stessi. In caso di assoluta impossibilità di adeguamento a quanto sopra é consentito il ricorso a sistemi alternativi a condizione che gli stessi garantiscano un abbattimento totale di gas, vapori, fumi ed odori e che non siano di molestia al vicinato. I sistemi alternativi di cui sopra, laddove necessario, dovranno comunque prevedere l’eliminazione all’esterno del locale delle esalazioni e devono essere preventivamente autorizzati dal competente Servizio del Dipartimento di prevenzione.

I laboratori artigiani che producono alimenti deperibili (generi di pasticceria, di rosticceria, di gelateria e di pasta alimentare fresca) debbono, inoltre, dotarsi di attrezzature che consentano l'adeguata conservazione dei prodotti.

Art 192

Cucine per collettività

Si intendono per cucine per collettività sia i laboratori industriali ove si preparino pasti da trasferire fuori del luogo di produzione per il consumo presso mense aziendali e collettività in genere, sia le cucine a servizio di impianti ricettivi turistici o, comunque, collettivi con capacità superiore a 400 unità servite.

L'istituzione e la conduzione di una cucina per collettività é soggetta ad Autorizzazione sanitaria, che può essere conseguita con le modalità di cui ai precedenti articoli.

Dette cucine debbono essere dotate dei seguenti locali e settori:

ricevimento;

deposito derrate non deperibili e bevande;

conservazione derrate deperibili (celle frigo) separate per verdure, carni fresche, pesce, insaccati, formaggi ed altri generi, distinti per prodotti congelati, surgelati e refrigerati;

lavaggio e preparazione verdure;

preparazione pasti;

cottura;

confezionamento piatti caldi; confezionamento piatti freddi;

confezionamento eventuale di pasticceria;

deposito piatti ed altro materiale per il confezionamento;

zona d'uscita e distribuzione;

lavaggio stoviglie;

deposito materiali per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;

spogliatoio per il personale con armadietti individuali;

W.C. e docce, divise per sesso, ad esclusivo uso degli addetti;

mensa per il personale;

ufficio amministrativo;

autorimessa (se vengono usati automezzi appositamente autorizzati);

altri servizi, se del caso;

Tutti i settori devono essere separati così da offrire la massima garanzia igienica; tuttavia, i settori per la preparazione, la cottura ed il confezionamento dei pasti possono essere compresi nel medesimo locale, purché il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, sentito il parere del Servizio Veterinario -Area B per le relative competenze, lo giudichi sufficientemente ampio ed attrezzato, così da garantire la separazione tra i circuiti delle varie derrate e tra quelli del materiale pulito e del materiale sporco.

I mezzi per il trasporto dei pasti confezionati debbono essere ben protetti dall'infiltrazione di polveri ed essere lavabili sia all'interno che all'esterno. Essi non possono essere adibiti a nessun altro uso e debbono essere mantenuti sempre perfettamente puliti e disinfettati almeno settimanalmente.

Tutti i tipi di contenitori di alimenti devono essere costituiti di materiale idoneo per alimenti, recante apposito contrassegno secondo le vigenti disposizioni di leggi in materia.

 

Art. 193

Esercizi di deposito e vendita

Salvo quanto previsto dagli artt. 30 e 3l D.P.R. 327/80, gli esercizi di deposito e vendita degli alimenti e/o bevande debbono avere:

locali di esposizione, vendita e dispensa di numero e dimensione adeguate alla capacità commerciale dell'esercizio;

un vano per i servizi, comprendente almeno:

armadietti/spogliatoio individuali a due scoparti per la custodia rispettivamente degli abiti civili e da lavoro dotati di aerazione;

un lavandino erogante acqua potabile e regolarmente allacciato alla rete di scarico, dotato di rubinetto a comando non manuale, di distributore semi-automatico di sapone, di asciugamani a perdere e di relativo raccoglitore;

un apposito reparto o armadietto per il deposito delle attrezzature occorrenti per le pulizie;

servizi igienici, distinti per sesso con le caratteristiche di cui ai precedenti articoli;

idonei recipienti, costruiti con materiale lavabile e dotati di coperchio a tenuta, per la raccolta delle immondizie;

arredamento ed attrezzature che consentano una facile pulizia;

banco di vendita con ripiano di materiale unito, inalterabile, impermeabile e lavabile, dotato di rialzo di vetro quando vi si espongano in mostra o comunque vi si rendano alimenti non protetti da involucro proprio e che normalmente si consumano senza preventivo lavaggio, sbucciatura o cottura;

banchi-armadio o vetrine refrigeranti, all'occorrenza distinti in relazione alla natura dei prodotti esposti, limitatamente alla deperibilità degli stessi;

idonei scaffali con ripiani a superficie liscia e a cestelli costruiti in modo tale da consentire una facile pulizia;

utensili e contenitori costruiti di materiale idoneo per alimenti, recanti apposito contrassegno qualora siano destinati a venire a diretto contatto con prodotti alimentari.

Un’area destinata alla manipolazione di formaggi e salumi dotata di lavandino con i requisiti elencati precedentemente per il vano servizi e di un piano di appoggio laterale.

 

Art. 194

Requisiti degli esercizi di somministrazione

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande, ai soli fini dell'Autorizzazione sanitaria, vengono distinti in: BAR, PIZZERIA, TAVOLA CALDA, RISTORANTE o TRATTORIA.

L'esercizio di BAR, CAFFE e simili é caratterizzato dalla somministrazione di bevande, di generi di pasticceria e gelateria, di dolciumi e di prodotti di gastronomia, nonché dalla contemporanea preparazione o somministrazione di bevande calde o fredde, analcooliche, alcooliche o superalcooliche, con o senza la somministrazione di colazioni fredde o dolciumi, eventualmente riscaldate su piastre elettriche o con tostapane. Il servizio di somministrazione può essere fornito anche a tavolino.

Nel caso che i prodotti di gelateria e/o pasticceria e le altre preparazioni gastronomiche (tramezzini, piadine, salse varie, ecc.) che vengono somministrati siano elaborati direttamente nell'esercizio, devono essere rispettati i requisiti previsti dall'art. 191 del presente Regolamento.

L'esercizio di PIZZERIA é caratterizzato dalla preparazione e cottura al forno di pizze, variamente guarnite e che può avvenire anche nell'ambito dello stesso locale di somministrazione.

L'esercizio di TAVOLA CALDA é caratterizzato dalla somministrazione al banco di ogni tipo di preparazione gastronomica, preparata e cotta in un regolare laboratorio di cucina separato dal locale di somministrazione.

L'esercizio di RISTORANTE o TRATTORIA é caratterizzato dalla somministrazione di ogni altro tipo di preparazione gastronomica prevista sia a tavola tramite personale addetto sia a self service.

I diversi tipi di esercizio sopra specificati possono essere istituiti singolarmente o cumulativamente, e possono essere abbinati o comunque disporre di separate sale per riunioni, ballo o divertimento.

Le dimensioni dei locali di nuova costruzione devono rispettare le norme di igiene edilizia contenute nel presente Regolamento compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche; l'Autorità sanitaria competente può consentire deroghe, previo parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, per gli esercizi situati in edifici del Centro storico.

L'arredamento e l'attrezzatura debbono essere adeguati e proporzionati all'attività dell'esercizio, corrispondenti a quanto previsto dal precedente articolo, e tali da consentire la migliore conservazione dei prodotti somministrati. Inoltre, tutti gli esercizi debbono essere forniti di servizi igienici a disposizione del pubblico diversi da quelli riservati agli addetti, aventi i requisiti di cui al precedente art. 190, facilmente individuabili con apposite indicazioni, adeguati alla capacità ricettiva dell'esercizio. La disponibilità di un solo servizio igienico é consentita solo negli esercizi ove non si effettui servizio al tavolo ovvero, negli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente ai casi ove sia dimostrata l’impossibilità di adeguamento (per motivi tecnici o per vincoli urbanistico/ architettonici), previo parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Il ristorante o trattoria deve avere:

a. un deposito per alimenti non deperibili e per bevande;

b. un vano dispensa dotato di armadio con idonei scaffali a ripiani lisci e lavabili o celle frigorifere distinte ed utilizzate specificatamente per la conservazione della frutta e della verdura, per quella degli altri alimenti deperibili, distinti per categorie merceologiche e secondo le esigenze imposte dalla catena del freddo; qualora la quantità di merce sia esigua nelle trattorie di piccole dimensioni si può prevedere la presenza, nella stessa cella anche da collocare nello stesso vano cucina in assenza di un vano dispensa, di alimenti appartenenti a categorie merceologiche diverse, purché correttamente separati.

c. una cucina dotata dei seguenti reparti: preparazione verdure, preparazione altri alimenti, cottura, lavaggio stoviglie, installati in locali distinti e tra loro raccordati, ovvero in zone ben distinte e separate di uno stesso locale, se sufficientemente ampio. La superficie destinata al servizio di cucina, nel suo insieme, non può essere comunque inferiore a mq. 20 (superfici di poco inferiori possono essere consentite nel caso di piccole trattorie e comunque da valutare volta per volta da parte del SIAN). Per esercizi di capacità ricettiva superiore a 100 utenti, la superficie dei predetti locali di cucina deve essere rapportata a mq. 0,30 per posto a tavola. La zona di cottura deve essere fornita di una cappa di aspirazione collegata ad una canna fumaria indipendente terminante sopra il tetto dell'edificio e, in ogni caso, conforme a quanto previsto in materia dal presente Regolamento;

d. un vano o un settore, comunque, separati dalle sale da pranzo e dai diversi servizi in cui tenere sistemati e pronti all'uso od eventualmente preparate per l'uso, senza interferire nell'attività di cucina, le stoviglie, i tovaglioli, il vasellame, le vetrerie, le bevande e la frutta;

e. una o pi_ sale da pranzo, in cui la distribuzione dei tavoli e delle sedie sia tale da consentire al consumatore una comoda assunzione dei cibi ed al personale una agevole attuazione del servizio; in ogni caso deve essere assicurata una superficie di almeno mq. 1,20 per ciascun posto a tavola.

Gli esercizi in cui si attua il self service da parte dei consumatori devono avere un reparto attrezzato per l'esposizione, al riparo da agenti inquinanti, dei vassoi, posate e pietanze in modo che siano nel contempo debitamente conservate al caldo e al freddo, a seconda delle esigenze, e facilmente prelevabili; detti esercizi debbono avere i reparti di dispensa e di cucina debitamente sviluppati in rapporto alla maggiore quantità e diverso modo di preparazione e somministrazione delle pietanze.

L'esercizio di tavola calda deve possedere i requisiti previsti alle lettere a), b), c) del precedente comma 10.

Durante la stagione estiva, il Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e tenuto conto delle eventuali indicazioni prescritte, può autorizzare i titolari delle licenze di ristoranti e bar a collocare tavoli e tavolini all'esterno del locale, sempreché il numero di posti previsti sia proporzionato alle capacità delle cucine e dei servizi igienici, di cui al punto c) del precedente comma 10.

Il servizio a domicilio può essere effettuato previa specifica autorizzazione sanitaria e con mezzi e sistemi idonei al trasporto delle sostanze alimentari.

Negli esercizi previsti dal presente articolo, e dai precedenti, comunque, ove si effettui preparazione di alimenti per la somministrazione, non é consentito il riciclo, per altri usi alimentari, di olio usato per frittura. L'olio utilizzato per la frittura deve avere un alto punto di fumo, non deve mai presentare un indice di perossidi superiore a 20 e la reazione di Kreiss non deve risultare positiva. Non é, inoltre, consentita la riutilizzazione dell'olio di frittura qualora lo stesso presenti le caratteristiche di imbrunimento, di aumento della viscosità e di tendenza a produrre fumo prima di raggiungere la temperatura ottimale di frittura (170/175_C), dopo di che dovrà essere correttamente smaltito. Nelle friggitrici, la superficie dell'olio esposta all'aria deve essere la minore possibile.

Tutti gli esercizi di somministrazione elencati nel comma 1 devono avere a disposizione apparecchiatura meccanica per il lavaggio e la disinfezione di stoviglie e bicchieri.

 

Art. 195

Manutenzione e conduzione

degli esercizi e dei servizi annessi

Gli esercizi ove si tengono in deposito, si lavorano, si trasformano, si producono o comunque si manipolano o si vendono prodotti alimentari debbono:

- essere costantemente tenuti in ordine ed in accurato stato di pulizia;

- essere le strutture murarie, l'arredamento, le attrezzature, gli utensili e le suppellettili sempre in uno stato di manutenzione, pulizia e funzionalità;

- essere sottoposti a trattamenti di disinfezione e di disinfestazione in relazione alle esigenze ed alla conduzione dell'esercizio; con prodotti e modalità approvati dal Servizio di Igiene Pubblica; durante le fasi della lavorazione, in particolare i laboratori di preparazione e le cucine, essere tenuti sgombri da segatura o altro simile materiale;

- al termine di ogni ciclo lavorativo essere immediatamente puliti, con la massima cura, le apparecchiature e gli utensili soggetti a ristagno di materiale, nonché i pavimenti e, se del caso, le pareti;

- attivare una efficace lotta contro le mosche e i roditori.

Negli stessi esercizi é vietato:

adibirli ad usi diversi da quelli per i quali sono stati autorizzati;

tenervi macchinari, arredi, utensili, oggetti o altro materiale in disuso ovvero non strettamente attinente all'attività che vi si svolge;

esporre all'esterno dei locali gli alimenti che possono essere soggetti ad inquinamento non eliminabile mediante le normali operazioni di lavaggio, sbucciatura e similari; la merce che può essere esposta deve comunque essere collocata ad almeno 50 cm. dal suolo;

effettuare ed accettare la consegna delle merci mediante il deposito delle stesse davanti alla porta d'ingresso, in particolare modo in orario precedente l'apertura dell'esercizio;

depositare sulla pubblica via i vuoti a perdere;

tenervi, sia pure occasionalmente, animali domestici.

Le merci debbono essere tenute in reparti o settori distinti per ciascun genere o gruppo di settori omogenei: i reparti o settori destinati a prodotti non alimentari debbono essere tenuti distanti e separati, con soluzione di continuità, dai reparti di alimentari.

Gli stessi criteri debbono osservarsi per la sistemazione nelle celle o armadi frigoriferi.

I prodotti alimentari non protetti che si consumano senza cottura o sbucciatura né, di norma, senza preventivo lavaggio, debbono essere tenuti in apposite vetrine o vassoi con coperchio o altro idoneo mezzo che ne garantisca la protezione dalla polvere o dagli insetti, a temperatura che ne garantisca l'adeguata conservazione, e distribuiti con pinze, palette, forchette e simili.

I fogli di carta od altro materiale usato per avvolgere gli alimenti, in contatto diretto ed immediato con questi, debbono recare l'indicazione ´per alimentiª o il simbolo bicchiere e forchetta e debbono essere estratti, al momento dell'uso, da appositi apparecchi o cassette protettive. Quando la carta é utilizzata per evitare il contatto dell'alimento con il piano della bilancia, il foglio deve essere di ampiezza tale da garantire lo scopo prefisso; la stessa norma é valida per l'uso di vassoi e simili. E’ vietato l'uso di giornali, di carta usata, di carta colorata con sostanze non consentite e che cedano facilmente il colore, anche se usate per imballaggi esterni. E’ altresì, vietato avvolgere ricotta, frutta e altri generi con foglie di piante. E’ vietato al pubblico autoservirsi o, comunque, toccare con le mani le merci esposte; il divieto deve essere pubblicizzato a mezzo di cartelli facilmente leggibili da affiggersi bene in mostra nel reparto in cui le merci sono esposte.

E’ vietata l'esposizione e/o la vendita di sostanze alimentari all'aperto ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli, secondo le modalità previste dal comma 7 del successivo art. 216.

 

 

Art. 196

Caseifici e burrifici

I locali adibiti alla lavorazione, trasformazione e produzione ed eventualmente vendita dei prodotti derivanti dalla lavorazione del latte devono essere muniti dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 2 della legge 283/62, rilasciata con le modalità previste dall'art. 25 e segg. del D.P.R. 327/80 e secondo le norme previste dal presente Regolamento. In ogni caso i locali di cui al presente articolo devono possedere i requisiti previsti dalla Direttiva CEE 92/46, recepita con D.P.R. 14-1-97, n. 54.

A norma del predetto art. 25, 2_ comma, lett. b) del D.P.R. 327/80, l'attività istruttoria é di competenza del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, dell’A.U.S.L. competente per territorio.

Il latte utilizzato per l'attività di cui al precedente comma 1 deve possedere i requisiti previsti dalla normativa in vigore ed, in particolare, D.M. 9-5-91, n. 185, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 142 del 19-6-1991 e dal D.P.R. n. 54/97.

Il giudizio di idoneità e la vigilanza sulla produzione del latte crudo é, a norma delle disposizioni contenute nei DD.MM. di cui al terzo comma, di competenza del Servizio Veterinario - Area B della A.U.S.L. territorialmente competente, e dotati delle caratteristiche stabilite dalla normativa in materia.

Anche la produzione a carattere artigianale e/o familiare di prodotti derivanti dalla lavorazione del latte, eseguita dagli allevatori, é sottoposta al regime autorizzativo previsto dal presente articolo.

La produzione e l'eventuale vendita nei casi di cui al precedente comma cinque deve essere effettuata in locali separati sia da quelli in cui soggiornano gli animali, sia dall'abitazione e che abbiano le caratteristiche igienico sanitarie previste dalla normativa in vigore ai sensi del D.P.R. 327/80 del presente regolamento e del D.P.R. 54/97. Ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo si intende come laboratorio a carattere artigianale e/o familiare quello:

a. gestito nei modi e dalle persone di cui al secondo comma dell’art. 49 del D.P.R. 19-3-56, n. 303, dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazione e integrazioni;

b. in possesso dell’autorizzazione di cui alla Legge 9-2-63, n. 59;

c. in cui la produzione giornaliera di prodotti del latte sia compatibile con lo smaltimento dei residui di lavorazione su conforme parere del Servizio Veterinario e degli organi deputati al controllo ambientale.

L'attività di vigilanza e l'attività istruttoria per i produttori e gli operatori sono effettuate per le rispettive competenze dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, dal Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (SPESAL) e dai Servizio Veterinario della A.U.S.L. territorialmente competenti, nonché, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, dagli organi preposti alle relative attività di controllo.

Sono fatte salve tutte le leggi speciali in materia. Si richiamano, al riguardo, le norme citate nel precedente art. 82.

Lo smaltimento delle acque reflue deve essere effettuato nel rispetto delle norme vigenti.

 

Art. 197

Frantoi oleari

I frantoi oleari destinati alla molitura delle olive, sia per conto terzi, sia per uso industriale, nonché per conto proprio, che, comunque, producano olio di oliva ad uso alimentare devono essere muniti dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62 e del D.P.R. 327/80.

L'attività istruttoria e di vigilanza sono assicurate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Servizio di Igiene Pubblica e dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, nonché, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, dagli organi preposti alle relative attività di controllo.

I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal D.P.R. 327/80 e dal presente Regolamento.

Devono essere osservate tutte le norme sull'igiene e sicurezza del lavoro ed antinfortunistiche.

Devono essere, altresì, osservate tutte le norme stabilite dalla legge 11-11-96, n. 574 per lo smaltimento delle acque di vegetazione rivenienti dai processi di lavorazione, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Per quanto attiene il conferimento delle sanse, che non vengono avviate ad ulteriori processi lavorativi e/o produttivi e, quindi, destinate all'abbandono, si applicano le norme in materia di smaltimento dei rifiuti nonché quelle di cui alla legge 11-11-96, n. 574.

Sono fatte salve tutte le leggi speciali vigenti in materia.

 

 

Art. 198

Stabilimenti vinicoli

Gli stabilimenti vinicoli destinati alla lavorazione delle uve sia per conto terzi, sia per uso industriale, nonché per conto proprio, che, comunque, producono vino destinato alla vendita devono essere muniti dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62 e del D.P.R. 327/80.

Sono esclusi dall'autorizzazione di cui al precedente comma i privati che producono vino in proprio, ad esclusivo uso della famiglia, che compiano tutte le fasi del ciclo di trasformazione delle uve in propri locali e che non destinino il prodotto alla commercializzazione in qualsiasi modo essa possa avvenire.

L'attività istruttoria e l'attività di vigilanza sono assicurate dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, e dal Servizio di prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro (SPESAL), nonché, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, dagli organi preposti alle relative attività di controllo.

I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal D.P.R. 327/80 e dal presente Regolamento.

Devono essere osservate tutte le norme sull'igiene e sicurezza del lavoro ed antinfortunistiche.

Devono essere, altresì, osservate le norme statali, regionali e regolamentari sullo smaltimento delle acque reflue rivenienti dai processi di lavorazione, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

Per quanto attiene il conferimento dei residui di lavorazione, che non vengono avviati ad ulteriori processi lavorativi e/o produttivi e, quindi, destinati all’abbandono, si applicano le norme in materia di smaltimento di rifiuti.

La disposizione contenuta nel presente comma si applica anche per le ipotesi disciplinate al precedente comma 2.

Sono fatte salve tutte le leggi speciali vigenti in materia.

 

CAPO III

TRASPORTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI

 

Art. 199

Autorizzazione sanitaria

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 44 del D.P.R. 327/80 e dall'altra normativa statale in materia, tutti i mezzi di trasporto di alimenti e bevande devono, comunque, essere muniti di apposita certificazione d'idoneità rilasciata dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione o dal Servizio Veterinario - Area B secondo le rispettive competenze.

I mezzi autorizzati e comunque ritenuti idonei al trasporto di alimenti non possono essere usati promiscuamente per altri usi.

 

Art. 200

Idoneità dei mezzi di trasporto

1.Fatto salvo quanto previsto specificatamente dalle norme vigenti, in particolar modo dagli artt. 48 e segg. del D.P.R. 327/80, i mezzi di trasporto di alimenti e bevande devono rispondere ai seguenti requisiti:

- presenza di strutture che consentano una ordinata collocazione

- della merce;

- possibilità di accurato lavaggio e disinfezione della parte

- destinata agli alimenti.

I mezzi di trasporto di alimenti e bevande devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia, in ogni loro parte.

Per quanto attiene la temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto deve essere integralmente osservato quanto disposto dall'art. 51 del D.P.R. 327/80. Sono, comunque, fatte salve le leggi speciali vigenti in materia.

Fatto salvo l'eventuale obbligo di cui all'articolo precedente, ove il mezzo di trasporto di alimenti e bevande sia anche utilizzato per la vendita, questa attività é soggetta ad autorizzazione sanitaria di cui all'art. 7 dell'O.M. 26-6-95, all'O.P.G.R. n. 110/96, O.M. pubblicata sulla G.U. del 17.05.2002 e successive modificazioni.

L'attività istruttoria e di vigilanza é svolta dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinaria - Area B secondo le rispettive competenze.

 

CAPO IV

DISCIPLINA DELLA VENDITA SU AREE PUBBLICHE

 

Art. 201

Definizione

E’ considerato commercio su aree pubbliche quello esercitato nelle forme previste dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs 114 del 31/03/98.

Si applicano in materia le disposizioni di cui alla legge 283/62 ed al D.P.R. 327/80, al D.Lgs 114 del 31/3/98, nonché quelle previste dall'O.M. 26-6-95, dall'O.P.G.R. n. 110/96, O.M. pubblicata sulla G.U. del 17.05.2002 e successive modificazioni.

 

Art. 202

Autorizzazione

L'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche é subordinato all'iscrizione in uno speciale registro degli esercenti previsto dalla Legge 11-6-1971, n. 426 ed al possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della Legge 112/91.

Chiunque effettui la vendita di generi alimentari fuori negozio deve disporre di locali di deposito convenientemente attrezzati, aventi le caratteristiche stabilite dal presente Regolamento e dalle norme vigenti in materia e riconosciuti idonei e deve essere provvisto di autorizzazione rilasciata dal Sindaco previo parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario Area B secondo le rispettive competenze. Tale autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

 

Art. 203

Aree destinate al commercio

L'area su cui si svolge il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs 114 del 31/03.98, deve possedere, oltre ai requisiti di cui all'art. 3 della stessa legge, all'O.M. 26-6-95, all'O.P.G.R. n. 110/96 e all’O.M. 2/3/2000, anche i seguenti altri requisiti:

a. essere ubicata in zone che non presentino pericoli d'inquinamento dovuto a traffico, polvere, esalazioni dannose o maleodoranti per gli alimenti esposti. In ogni caso non può essere consentito l'ingresso ad autoveicoli a motore nell'area fino a che le sostanze alimentari non siano state protette e/o imballate per il carico e lo scarico;

b. essere dotata di sufficiente numero di contenitori per rifiuti solidi con coperchio a tenuta;

c. avere pavimentazione impermeabile ed essere collegata alla rete fognaria con apposita pendenza verso sistemi di raccolta, onde evitare il ristagno di acque meteoriche o di altri scarichi liquidi;

d. essere dotata di un sufficiente numero di punti di erogazione di acqua potabile;

e. essere dotata di un sufficiente numero di punti di erogazione di energia elettrica ove obbligatoriamente devono allacciarsi i mezzi e le attrezzature per la conservazione e la vendita di alimenti che necessitano di refrigerazione;

f. essere dotata di servizi igienici per numero e requisiti rispondenti a quelli indicati nel Capo VI del Titolo II del presente Regolamento.

L'area in cui si svolge il commercio in forma itinerante di generi alimentari deve possedere i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 112/91. L'area in questione può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale, per altri motivi di pubblico interesse o per ragioni di carattere igienico-sanitario. A tal proposito non devono sussistere pericoli di inquinamento veicolare, da polveri e/o da esalazioni dannose e maleodoranti nelle zone allo scopo individuate. In ogni Comune devono essere individuate le zone, nelle quali, per i predetti motivi, é vietato l'esercizio dell'attività commerciale di cui al presente articolo. L'area deve essere dotata di un sufficiente numero di contenitori per rifiuti solidi con coperchio a tenuta.

Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti Autorità di pubblica sicurezza.

 

Art. 204

Mezzi per la vendita

Gli automezzi usati per la vendita devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 7 dell'O.M. 26-6-9, dell'O.P.G.R. n. 110/96 e dell’O.M. pubblicata sulla G.U. del 17.05.2002 previo parere del Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione e del Servizio Veterinario - Area B, secondo le rispettive competenze, e non possono essere usati promiscuamente per altri usi.

I mezzi utilizzati per la vendita ambulante, oltre che rispondere a quanto richiesto per i mezzi di trasporto di alimenti e bevande, devono garantire il rispetto di quanto previsto dall'O.M. 26-6-95, dall'O.P.G.R. n. 110/96 e dall’O.M. pubblicata sulla G.U. del 17.05.2002 nonché il possesso dei seguenti requisiti:

a. presenza di un piano di lavoro in acciaio inox;

b. dotazione di un armadio frigorifero dotato di termometro esterno, ad uno o pi_ scomparti, nel quale conservare la merce deperibile, evitando la promiscuità tra generi diversi;

c. presenza di banco refrigerato (in caso di vendita di merce deperibile) e comunque dotato di adeguata protezione dagli agenti atmosferici e dal contatto col pubblico;

d. esistenza di un impianto di lavaggio con una scorta di acqua potabile non inferiore a 100 litri e di idoneo serbatoio di raccolta dei reflui di capacità non inferiore;

e. esistenza di specifici contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi prodotti.

Ove non sia possibile garantire l'allacciamento alla rete elettrica pubblica, i sistemi di refrigerazione devono essere obbligatoriamente dotati di impianto autonomo di alimentazione.

 

Art. 205

Attività permesse nella vendita

La vendita é consentita per tutti i generi alimentari nel rispetto di quanto previsto dall'O.M. 26-6-95 ,dall'O.P.G.R. n. 110/96 e dall’O.M. pubblicata sulla G.U. del 17.05.2002 purché ne siano garantite, a parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione o Servizio Veterinario - Area B secondo le rispettive competenze, la corretta conservazione e la protezione da contaminazioni esterne. E’ comunque vietata la vendita itinerante di funghi secchi sfusi e dei prodotti di pasticceria contenenti creme e/o panna.

I mezzi di trasporto e le attrezzature destinate alla vendita itinerante degli alimenti devono attenersi alle disposizioni contenute nei precedenti artt. 200 e 204.

L'esposizione dei generi per la vendita é consentita solo se i prodotti sono adeguatamente protetti dall'impolveramento, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dall'influenza degli agenti atmosferici dal contatto col pubblico.

La produzione, la preparazione e la manipolazione di alimenti e bevande non é consentita nell'ambito del commercio ambulante sia a posto fisso che in forma itinerante.

Può essere consentita deroga al divieto di cui al terzo comma su espressa autorizzazione del Sindaco previo parere favorevole del S.I.A.N. o del Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria, secondo le rispettive competenze, per i seguenti alimenti:

a. crepes la cui miscela deve essere preparata presso laboratori autorizzati, trasportata e conservata in condizioni di refrigerazione, senza uso di crema di pasticceria o panna;

b. patatine fritte, wurstel, zucchero filato;

c. fettine, hamburger purché preparati presso laboratori autorizzati;

d. polli arrosto e pesce fritto purché con idonei mezzi appositamente attrezzati e dotati delle caratteristiche stabilite dalla normativa in materia.

La vendita di panini, di prodotti di pizzeria é ammessa, secondo le norme contenute nei precedenti articoli, a condizione che gli stessi prodotti siano preparati e confezionati in giornata, in apposito locale munito di autorizzazione sanitaria. Detti prodotti devono, comunque, essere trasportati, osservando le prescrizioni di cui al D.P.R. 327/80 e del presente Regolamento.

 

Art. 206

Disposizioni particolari per fiere, sagre, festivals e feste

Le attività di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari e bevande durante lo svolgimento di fiere, festivals e sagre paesane é subordinato alla concessione di una Autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Sindaco previo parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario - Area B, della A.U.S.L., per quanto di rispettiva competenza.

L'autorizzazione e limitata ai soli giorni preannunciati dagli organizzatori.

L'istanza per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere inviata dall'interessato al Sindaco almeno 10 giorni prima del giorno in cui é previsto l'inizio dell'attività e deve contenere i seguenti dati:

a. generalità del responsabile dell’attività soggetta ad autorizzazione;

b. pianta planimetrica con ubicazione della manifestazione e delle strutture da utilizzare;

c. indicazione delle sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, somministrare, vendere;

d. durata della manifestazione;

e. descrizione dei locali e delle attrezzature;

f. ubicazione dei servizi igienici a disposizione del pubblico, che devono essere in numero adeguato;

g. ubicazione dei servizi igienici a disposizione del personale addetto alla preparazione e/o somministrazione, che devono essere in numero adeguato;

h. indicazione relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi (compresi gli oli derivanti dalla frittura), ed all’approvvigionamento idrico di acqua potabile;

i. indicazione dei sistemi scelti per mantenere la salubrità e garantire la conservazione delle sostanze alimentari.

Nei casi in cui la produzione e/o preparazione dei cibi non possa avvenire nell’area della manifestazione per la mancanza dei requisiti minimi di igiene, le indicazioni di cui sopra devono essere integrate dalle seguenti:

denominazione dell’esercizio pubblico, provvisto di regolare specifica autorizzazione sanitaria, in cui verranno preparati gli alimenti;

indicazione dei mezzi utilizzati per il trasporto degli alimenti dal luogo di produzione alla sede di somministrazione.

Ricevuta l’istanza da parte del Sindaco, i Servizi di cui al comma 1, esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, provvederanno o ad esprimere il parere di competenza nell’ambito del quale dovrà essere indicata anche la tipologia dei cibi consentiti e delle eventuali altre prescrizioni.

Sull’atto autorizzativo rilasciato dal sindaco dovranno essere contenuti, fra le altre indicazione dei cibi consentiti e delle eventuali prescrizioni.

Chiunque operi all'interno degli stand gastronomici deve essere dotato di casacche o vestaglie o grembiuli adatti e copricapo di stoffa chiara che devono essere sempre puliti. Gli stand devono essere sollevati dal terreno mediante piani di legno, nonché coperti con apposite strutture mobili.

L'approvvigionamento idrico deve essere garantito con acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica. Nel caso in cui l’attività consista soltanto nella somministrazione e/o vendita dei prodotti alimentari, può essere consentito l’approvvigionamento idrico potabile da idoneo serbatoio.

Lo stand gastronomico, convenientemente attrezzato, deve essere ben delimitato ed accessibile solo agli addetti ai lavori negli spazi riservati alla manipolazione e preparazione degli alimenti.

Nel caso in cui venga effettuata l’attività di somministrazione e vendita, laddove non sia disponibile un adeguato sistema per il lavaggio delle stoviglie, i bicchieri, le posate ed i piatti utilizzati devono essere del tipo monouso e vanno conservati al riparo da ogni insudiciamento. In tutti i casi:

il banco di somministrazione deve essere realizzato in materiale lavabile;

i prodotti alimentari devono essere conservati con modalità idonee al mantenimento delle loro caratteristiche igieniche e conservati alla temperatura necessaria, nonché protetti dal contatto del pubblico, dalla polvere e dagli insetti;

non é ammessa la somministrazione e la vendita degli alimenti particolarmente deperibili..

Qualora venga effettuata anche l’attività di preparazione estemporanea di cibi cotti, da consumarsi in loco, oltre ai requisiti di cui sopra, deve essere previsto un locale o spazio idoneo delimitato e coperto, esclusivamente destinato alla preparazione, di idonea ampiezza ed adeguatamente protetto, il quale deve prevedere spazi distinti per le varie operazioni necessarie alla preparazione dei cibi ed i requisiti minimi per garantire l’igiene dell’alimentazione. Sono fatte salve le norme particolari in materia di preparazione ed esposizione per la vendita di cibi cotti.

I rifiuti solidi devono essere raccolti in sacchi e conservati in contenitori muniti di coperchio, posti fuori dagli stand in luogo non accessibile al pubblico. Devono essere collocati, inoltre, in numero sufficiente, contenitori raccogli rifiuti provvisti di coperchio e protetti mediante supporti meccanici, nell'ambito dell'area destinata alle manifestazioni di cui al primo comma.

Le attività di cui sopra devono avvenire nel rispetto della L. n. 112/91, , dell'O.M. 26-6-95, dell'O.P.G.R. n. 110/96 e dell’O.M. pubblicata sulla G.U. del 17.05.2002 e successive modificazioni.

 

Art. 207

Requisiti dei chioschi

Fatto salvo quanto previsto dall'O.M. 26-6-95, dall'O.P.G.R n. 110/96 e dall’O.M. pubblicata sulla G.U. del 17.05.2002 e successive modificazioni, i chioschi devono essere costruiti in muratura o in legno o in altro materiale idoneo e devono essere lontani da fonti di insalubrità o di insudiciamento, di altezza interna utile non inferiore a m 2,70, con disponibilità nelle immediate vicinanze di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione del personale addetto alla vendita.

I chioschi devono avere pavimento di materiale impermeabile unito e compatto e pareti lavabili, nonché impianti di acqua potabile con lavabo dotato di dispositivo automatico per l'erogazione dell'acqua e di contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi nonché di canalizzazione e smaltimento dei rifiuti liquidi, nel rispetto delle norme al riguardo previste dal presente Regolamento.

Devono, inoltre, essere dotati di un settore separato da adibirsi a razionale deposito delle provviste, di armadi e di celle frigo per la conservazione di prodotti deperibili distinti per classi merceologiche.

Presso i chioschi é consentita esclusivamente la vendita dei seguenti prodotti:

a. prodotti ortofrutticoli freschi;

b. bevande preconfezionate;

c. alimenti non deperibili preconfezionati in contenitori sigillati senza manipolazione del prodotto alimentare;

d. gelati preconfezionati in involucri originali;

e. alimenti di cui é consentita deroga per la vendita in forma itinerante a norma dei commi 4 e 5 del precedente art. 205.

E’ vietata la vendita di pasticceria fresca e, comunque, contenente crema e/o panna e/o gelatina alimentare.

E’ altresì, vietata la preparazione e manipolazione degli alimenti non contemplati nel precedente comma 4.

 

 

CAPO V

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

 

Art. 208

Requisiti

I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande devono corrispondere ai seguenti requisiti:

a. essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;

b. avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della legge 283/1962 e di ogni altra disposizione in vigore, nonché resistente alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione;

c. avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;

d. avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione:

i. delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una temperatura non superiore a + 4_ C;

ii. delle sostanze alimentari surgelate ad una temperatura non superiore a - 18_ C;

iii. delle bevande e piatti caldi ad una temperatura di + 65_ C, o comunque non inferiore a + 60_ C;

iv. dell’acqua ad uso potabile nel caso di distributori automatici per caffé espresso con l’uso di dosi confezionate in cialde.

e. essere collocati a conveniente distanza da sorgenti di calore o comunque da fonti che possano pregiudicare la salubrità degli alimenti distribuiti;

f. avere la bocca esterna di erogazione non esposta e protetta da insudiciamenti o altri inquinanti;

Ove la natura dell'alimento o della bevanda lo richieda, si deve provvedere alla sistemazione di recipienti per la raccolta dei rifiuti che debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiti con la necessaria frequenza.

 

Art. 209

Autorizzazione all'installazione

Per l'installazione dei distributori automatici di cui all'art. 208 deve essere data comunicazione al Sindaco e al responsabile del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della A.U.S.L.

In detta comunicazione deve essere fatta specifica menzione:

a. della frequenza con cui sono effettuate le operazioni di pulizia e/o disinfezione;

b. della ditta che ha in carico la gestione delle apparecchiature;

c. del tipo di approvvigionamento idrico. In caso di non allacciamenti alla rete idrica pubblica deve essere allegato un certificato di potabilità non anteriore a 15 giorni dalla richiesta di autorizzazione.

Il controllo della potabilità dovrà essere richiesto dalla ditta o Ente presso cui é installato il distributore, secondo le frequenze stabilite dal D.M. 23-3-1991 e di quanto al riguardo previsto dal presente Regolamento.

 

Art. 210

Misure di tutela igienica della distribuzione automatica

I distributori automatici devono disporre di un congegno che blocchi automaticamente la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti.

 

Art. 211

Sostanze distribuite: requisiti

Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo di distributori automatici devono:

a. essere prodotte in stabilimenti e laboratori provvisti dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 del D.P.R. 26-3-1980 n. 327;

b. corrispondere, per caratteristiche e requisiti, alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.

Le imprese responsabili della vendita di sostanze alimentari a mezzo di distributori automatici e semiautomatici sono tenute ad accertarsi che le stesse corrispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto mediante controlli di qualità da effettuarsi presso laboratori autorizzati, da esibirsi a richiesta del personale adibito al servizio di vigilanza e di ispezione.

Sui distributori automatici devono essere riportati in lingua italiana, in modo indelebile, leggibile e ben visibile all'acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentati poste in distribuzione, le indicazioni di cui al D. Lgs n. 109/92, nonché l'indicazione dell'eventuale presenza di additivi e coloranti secondo le vigenti disposizioni.

 

 

Art. 212

Personale addetto al rifornimento: Requisiti

Il personale che effettua il rifornimento dei distributori e che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. 327/80.

 

 

 

CAPO VI

IGIENE DEGLI ALIMENTI: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

 

Art. 213

Formaggio grattugiato

Il formaggio grattugiato deve essere preparato estemporaneamente su richiesta dell'acquirente.

E’ consentita la vendita di formaggio grattugiato in confezioni originali e sigillate recanti impresse le indicazioni previste dal D.Lgs 27-1-92, n. 109.

 

Art. 214

Prodotti di pasticceria

Le paste dolci preparate con impasto di farina lievitato, grassi ed oli, uova e zucchero ed eventualmente guarnite con marmellata, frutta secca, canditi e cioccolato, sono considerate paste dolci secche e possono essere prodotte, con ulteriore specifica autorizzazione, dai laboratori di panificazione.

Le paste dolci preparate, oltre che con gli ingredienti specificati al comma precedente, anche con latte, panna, creme, sciroppi, liquori, sono considerate paste dolci fresche e la loro produzione é subordinata al conseguimento della specifica autorizzazione per laboratori di pasticceria.

Il trasporto, dal luogo di produzione a quello di vendita, deve essere effettuato a mezzo di contenitori puliti ed accuratamente chiusi, in modo che le paste, durante il trasporto, siano efficacemente protette dagli agenti atmosferici, dalla polvere e da ogni possibile fonte di inquinamento e nel rispetto di quanto prescritto dal precedente art. 200, nonché dal D.P.R. 327/80.

Se si utilizzano per il trasporto delle paste contenitori a recupero, questi devono avere le pareti lisce e di materiale lavabile.

Le paste dolci nei negozi di vendita devono essere costantemente protette dalla polvere, dalle mosche e dal contatto con il pubblico. Quelle farcite con panna e crema a base di uova e latte devono essere conservate a temperatura non superiore a + 4_C.

Fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 28 e seguenti del D.P.R. 327/80 e quanto stabilito nel presente Regolamento, le pasticcerie devono comunque possedere i seguenti requisiti:

a. locali o settori nettamente distinti per: il deposito delle materie prime; la preparazione; la cottura; la vendita;

b. attrezzature per il mantenimento della catena del freddo, distinte per le materie prime e per il prodotto finito.

 

Art. 215

Gelati

1. Chiunque intenda produrre e vendere gelati deve ottenere apposita e specifica autorizzazione.

2. La preparazione delle miscele, il trattamento termico e tutte le successive fasi di lavorazione fino all’ottenimento del prodotto finito devono essere effettuate in idoneo vano separato dal vano vendita. Nel caso di laboratori con produzione anche di prodotti di pasticceria e/o rosticceria é necessario realizzare una zona esclusivamente dedicata alla gelateria dotata di proprie attrezzature, piani di lavoro, lavandino ed utensili

3. E’ consentita l’installazione di macchine automatiche produttrici e dispensatrici di gelato in prossimità dei banchi vendita a condizione che le operazioni di riempimento della macchina avvengano nel rispetto delle norme di igiene.

4. E’ vietata la produzione di gelati con miscele non preventivamente sottoposte a trattamento termico di risanamento, quale la pastorizzazione.

5. E’ vietata la rigelificazione del gelato scongelato.

6. I gelati venduti in confezioni originali chiuse devono essere tenuti a temperatura non superiore a –18_C in banchi frigoriferi.

7. Il gelato da vendersi allo stato sfuso in razioni da costituirsi di volta in volta deve essere:

tenuto in recipienti ed in un banco refrigerante riservati esclusivamente a tale uso;

tenuto ad una temperatura inferiore a –15_C, per brevi tempi la temperatura può essere pi_ alta (mai superiore a –6_C) che, pur consentendo un certo grado di malleabilità al prodotto, necessario per il prelevamento o la formazione delle razioni con le apposite spatole o pinze o cucchiaio, ne impedisca il disgelo o il rammollimento, anche solo parziale o limitato allo strato superficiale od ai bordi del contenitore ovvero sul fondo di esso;

distribuito al cliente in cialde o contenitori a perdere conservati, fino al momento dell'uso, in recipienti chiusi al riparo dalla polvere e da ogni altra possibile fonte di inquinamento.

8. Le norme del comma precedente debbono essere osservate in quanto applicabili anche per le macchine che, a mezzo di rubinetti comandati, distribuiscono semiautomaticamente gelato sfuso.

9. Il rifornimento dei gelati, in confezioni originali, dai laboratori di produzione e dai depositi all'ingrosso alle rivendite, deve avvenire con bolla d'accompagnamento e con le modalità prescritte per la pasticceria fresca; il trasporto deve essere attuato con veicoli isotermici e refrigeranti che assicurino la conservazione del prodotto e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 200.

10. La vendita itinerante dei gelati e simili é consentita a condizione che sia stato prodotto in laboratori regolarmente autorizzati a norma del precedente comma ed é limitata ai tipi preparati in razioni preconfezionate in involucri originali e sigillati recanti le dichiarazioni obbligatorie per legge.

11. I veicoli utilizzati per la vendita itinerante dei gelati, oltre a rispettare le prescrizioni di cui al precedente art. 204, devono:

- avere il cassone in cui vengono sistemati i contenitori refrigeranti con le pareti lisce e lavabili sia all'interno che all'esterno;

- essere tenuti sempre in buono stato di pulizia sia all'interno che all'esterno ed essere sottoposti a frequenti disinfezioni

 

Art. 216

Prodotti ortofrutticoli e Funghi

E’ vietata l'irrigazione degli ortaggi e frutti con acqua di fogna o di canali inquinati per scarichi di fogna od industriali.

E’ vietata la vendita di tuberi e bulbi germogliati, degli ortaggi con infiorescenze dischiuse ed in genere di tutti gli ortaggi avvizziti per qualsiasi causa: caldo, gelo o tempo trascorso dalla raccolta.

La frutta e l'ortaggio posti in vendita per uso alimentare deve aver raggiunto sulla pianta il completo sviluppo fisiologico ed iniziata la maturazione.

E’ vietata la vendita di:

a. frutta immatura anche se sottoposta a processo di maturazione artificiale, questa, o pi_ propriamente la maturazione accelerata, é consentita esclusivamente per la frutta raccolta al raggiungimento del completo sviluppo fisiologico;

b. frutta con lesioni non cicatrizzate ed umide anche se di modeste entità;

c. frutta rotta o tagliata;

d. frutta e verdura che contengono residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante ed a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo, che contengano residui superiori ai limiti consentiti.

I recipienti utilizzati per la lavorazione, l'immagazzinamento, il commercio all'ingrosso ed al dettaglio della frutta e degli ortaggi devono sempre essere mantenuti puliti.

E’ tassativamente vietato l'uso di cassette di legno impregnate di acque, untuose, annerite, emananti cattivi odori o contenenti muffe.

E’ vietata la vendita di prodotti ortofrutticoli lungo le strade di intenso traffico urbano ed extraurbano; la vendita e l'esposizione all'aperto, previo parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’A.U.S.L. competente per territorio, é consentita solo se i prodotti siano adeguatamente protetti dall'impolveramento, dall'insudiciamento, dalla contaminazione di insetti, dall'influenza di agenti atmosferici e dal contatto del pubblico.

La vendita dei funghi freschi é limitata alla specie o alle specie coltivate o spontanee, riconosciute innocue e che siano in buono stato di conservazione. La vendita deve eseguirsi esclusivamente nell'esercizio a posto fisso designato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e previa visita igienica eseguita dallo stesso. E’ vietato il rinfrescamento con acqua. Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione stabilisce la specie o le specie locali ammesse alla vendita ed indica le caratteristiche, il nome o i nomi scientifici ed il nome o i nomi con cui localmente sono comunemente conosciuti. La vendita dei funghi conservati deve essere eseguita nello stesso sito in cui vengono smerciati i funghi freschi. I funghi conservati devono essere venduti solo in confezioni sigillate. Sui contenitori devono essere, fra l'altro, chiaramente ed in modo indelebile riportate le indicazioni della ditta produttrice e confezionatrice, la data di preparazione e quella di scadenza.

 

Art. 217

Prodotti surgelati

La produzione la vendita e il trasporto dei prodotti surgelati é soggetto alla speciale legislazione di cui alla legge 27-1-68, n. 32, al D. Lgs 27-1-92, n. 110 e al Decreto 25-9-95, n. 493.

La vendita di prodotti surgelati in spacci di sostanze alimentari, comprese le macellerie, le pescherie ed i supermercati, deve essere appositamente autorizzata dopo verifica dell'idoneità dei sistemi di refrigerazione previsti dalle vigenti disposizioni (D.M. 25-9-95 n. 493 e successive modificazioni) da parte dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e dei Servizi Veterinari, Area B, secondo le rispettive competenze, nel rispetto, comunque, delle tabelle merceologiche.

I prodotti surgelati devono essere venduti nella confezione originale, non essendo ammesso in nessun modo, il frazionamento del prodotto.

E’ vietato lo scongelamento ed il ricongelamento dei prodotti surgelati.

 

Art. 218

Alimenti Sfusi

Per la vendita degli alimenti non in confezione sigillata che possono essere consumati senza preventiva sbucciatura o lavaggio o cottura, valgono le disposizioni di cui al 5_ comma del precedente art. 195.

E’ fatto sempre divieto, agli acquirenti, di toccare la merce con le mani.

Laddove l'entità numerica degli addetti lo consenta, é auspicabile destinarne uno all'esclusivo maneggio della moneta.

Negli spacci cooperativi, nei bazar alimentari, nei supermercati e, comunque, in tutti i negozi nei quali si effettua la vendita di generi tra loro molto vari per natura e composizione, le diverse merci devono essere depositate ed esposte in reparti o scoparti, distinti per classi merceologiche.

Le vetrine di custodia e di esposizione delle merci e derrate vendute non in confezione non devono essere aperte da parte dell'acquirente (con esclusione di quelle destinate alla frutta e verdura).

Le vetrine ed i banchi di mostra e vendita sopra i quali avviene il commercio, devono essere muniti di dispositivi adatti a proteggere gli alimenti da ogni possibile causa di inquinamento.

Le sostanze alimentari vendute allo stato sfuso debbono essere munite di apposito cartello in cui siano riportate le indicazioni previste dall'art. 16 del D. Lgs n. 109/92.

 

Art. 219

Protezione dei generi alimentari

I prodotti alimentari devono essere sempre protetti dagli agenti atmosferici, dalla polvere e dagli insetti.

I prodotti alimentari esposti non devono essere depositati direttamente sul pavimento ma, da esso, sollevati di almeno 30 cm.

I negozi e i magazzini devono essere sottoposti periodicamente, laddove necessario, a disinfestazione. La vigilanza ed il controllo sulle predette operazioni é effettuata dai competenti S.I.A.N. e S.I.A.V.

E’ vietato depositare, nei locali di vendita e/o somministrazione, arredi, oggetti, sostanze o altri materiali che non siano attinenti alla specifica attività.

E’ comunque vietato depositare biciclette, motocicli, automezzi o furgoni.

E’ sempre vietata la presenza di animali anche domestici.

 

Art.220

Vendita promiscua

Non é consentita la vendita di sostanze alimentari e non alimentari, salvo i casi cui queste ultime siano custodite in distinti scaffali, siano preconfezionate o tali da non poter contaminare in alcun modo le sostanze o prodotti alimentari. In ogni caso é esclusa la vendita promiscua con presidi sanitari.

 

Art. 221

Carta o altro materiale per avvolgere sostanze alimentari

I fogli di carta o di altro materiale destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti, oltre ad essere in regola con le norme previste dalle disposizioni di legge, devono essere tenuti protetti dalla polvere o da contatto di qualsiasi specie ed usati, singolarmente, a mano a mano che se ne presenti la necessità di impiego.

Il confezionamento di prodotti alimentari deve avvenire in modo da garantire la chiusura ermetica della confezione stessa, al fine di impedire manipolazioni, sostituzioni, alterazioni insudiciamento.

Per i prodotti venduti sfusi, la chiusura dell'involucro di cui al precedente comma 2 non deve essere effettuata mediante utilizzazione di spille o altro materiale metallico anche apposto con cucitrici o altri attrezzi meccanici.

Sono fatte salve le prescrizioni per l'etichettatura delle sostanze alimentari di cui al D. Lgs 109/92, nonché quelle contenute nella normativa comunitaria e statale vigente in materia.

Sono, altresì, fatte salve, per quanto riguarda gli imballaggi, le disposizioni contenute nel D.M. 21-3-73 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 222

Additivi. aromatizzanti, coloranti e succedanei di sostanze alimentari

In materia di additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari si applicano le norme contenute nel D.M. 31-3-1965 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le prescrizioni contenute negli artt. 58 e seguenti del D.P.R. 327/80.

Sono da intendersi qui richiamate le norme di cui agli artt. 5, 6, 7 e 9, della legge 283/62 e successive modifiche di cui alla legge 441/63.

L'impiego di materie coloranti nella lavorazione di sostanze alimentari e bevande, nonché delle carte di imballaggio delle materie stesse é disciplinato dal D.M. 22-12-1967 e successive modifiche ed integrazioni, adottati in osservanza dell'art. 10 della legge 441/63 e dell'art. 54 e seguenti del D.P.R. 327/80.

 

Art. 223

Residui degli antiparassitari

I residui delle sostanze attive dei presidi sanitari ammessi sui prodotti destinati all'alimentazione, non devono superare i limiti di tolleranza di cui all'ordinanza del Ministro della Sanità 18-7-1990 (suppl. n. 57 G.U. serie generale n. 202 del 30-8-1990) come integrata dalle Ordinanze Ministeriali del 5-8-91, del 18-2-93 e del 14-7-93, del 3-5-1994 e dal D.M. 9 e 12 agosto 1995.

 

Art. 224

Utensili e recipienti

La produzione, il commercio e l'uso di utensili e recipienti da cucina o da tavola, nonché qualunque oggetto destinato a venire a contatto con sostanze alimentari e bevande sono disciplinati dall'art. 11 della legge 283/62, come modificato ed integrato dal D.P.R. 23-8-1982, n. 777 e dall'art. 68 del D.P.R. 327/80 e dal D.M. 21-3-73 e successive modifiche e integrazioni.

Gli utensili, i recipienti e le stoviglie devono essere costantemente tenuti in condizioni di massima pulizia, conservati in modo da evitare insudiciamenti ed inquinamenti; devono anche essere ritirati dal commercio o dall'uso nel momento in cui presentino uno stato di usura, anche minimo.

Sono fatte salve, in materia, le norme contenute nel D.M. 21-3-73 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 225

Cariche microbiche

I limiti delle cariche microbiche negli alimenti sono disciplinati dall'art. 69 del D.P.R. 327/80 e dalla conseguente O.M. dell'11-10-1978 e successive modifiche ed integrazioni, riferite anche a specifici alimenti.

CAPO VII

NORME RELATIVE AGLI ADDETTI

 

Art. 226

Libretto di idoneità sanitaria

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e bevande deve essere munito dell'apposito libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge 283/62 e dagli artt. 37, 40 e 41 del D.P.R. 327/80.

Per il rilascio del libretto di cui al precedente comma deve essere osservato quanto disposto dagli artt. 38 e 39 del D.P.R. 327/80.

Il libretto di idoneità sanitaria é rilasciato secondo le prescrizioni contenute nell'art. 37 del D.P.R. 327/80 tramite il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della A.U.S.L. competente per territorio, a cui spetta la prescrizioni degli accertamenti sanitari preventivi e le vaccinazioni dei titolari dei libretti, nonché la proposta ed, in caso urgente, anche l'adozione, delle misure necessarie a tutela della pubblica salute nel rispetto della legge regionale 36/84. Sulla scorta della visita medica tendente ad appurare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle mansioni di alimentarista sono richiesti eventuali accertamenti integrativi. Al fine di escludere lo stato di portatore cronico di agenti patogeni, per il personale addetto alle cucine, ai laboratori di pasticceria e gelateria, ai centri, stabilimenti, laboratori di risanamento del latte e/ di produzione di derivati del latte é richiesto, con frequenza annuale, un esame colturale per la ricerca di patogeni. Tale prescrizione é estesa al personale comunque addetto agli asili nido. Gli accertamenti di cui sopra possono essere disposti dal Servizio del A.U.S.L. competente in qualsiasi momento.

E’ fatto obbligo al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della A.U.S.L. di predisporre e gestire la registrazione dei libretti sanitari rilasciati e dei relativi provvedimenti adottati.

 

Art. 227

Igiene degli addetti

Per quanto attiene all'igiene e pulizia del personale e dell'abbigliamento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 42 del D.P.R. 327/80.

Può essere concessa dal Sindaco, su conforme parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, deroga al colore chiaro prescritto dall'articolo di cui al comma precedente, per il personale di banco dei bar e di sala per i ristoranti.

 

CAPO VIII

ACQUE MINERALI E GASSATE

 

 

Art. 228

Acque minerali

Le acque minerali sono disciplinate dal Regolamento approvato con D.Lgs 25-1-1992, n. 105, con D.M. Sanità 12-11-1992 n. 542 e D.M. Sanità 13-1-1993 (G.U. n. 14 del 19-1-1993).

Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nel D.P.R. 14-1-1972, n. 2, relative al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle competenze in materia.

 

Art. 229

Acque gassate

Le acque gassate sono disciplinate dal D.P.R. 19-5-1958, n. 719 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

 

CAPO IX

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

 

Art. 230

Locali di produzione e lavorazione di carni fresche

Requisiti

Per l'attivazione di impianti di macellazione, sezionamento, lavorazione e/o confezionamento carni, valgono le disposizioni contenute nel D. Lgs 18-4-94, n. 286.

Gli impianti di macellazione sono inclusi nell'elenco delle industrie di prima classe e devono quindi sottostare al rispetto della normativa di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. e di quanto al riguardo previsto dal presente Regolamento.

E’ di competenza dei Comuni la costruzione e la manutenzione dei macelli pubblici.

Il Veterinario Ufficiale, responsabile della vigilanza ed ispezione dello stabilimento, impartisce tutte le disposizioni ritenute necessarie per una produzione igienica delle carni e per evitare rischi di contaminazione delle stesse. Gli operatori addetti sono tenuti all'osservanza di tali disposizioni.

Sono abilitati agli scambi intracomunitari e all'esportazione nei Paesi Terzi, esclusivamente i macelli in possesso di riconoscimento CEE, rilasciato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 16 del D. L/vo 286/94 e successive modifiche; per i macelli avicoli, si fa riferimento al D.P.R. 8-6-92, n. 503; per i macelli di conigli si fa riferimento al D.P.R. 30-12-92, n. 559.

In ogni caso deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 28 del D.P.R. 327/80, dal D. Lgs 18-4-94, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni.

La disposizione dei vari locali su indicati deve essere tale da evitare percorsi a ritroso delle carni macellate. In particolare, il macello deve disporre di una entrata per gli animali vivi nettamente distinta dall'uscita delle carni.

I requisiti igienico-sanitari dell'impianto e delle relative attrezzature devono soddisfare le disposizioni di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 28 e le norme igieniche indicate dall'art. 29 del D.P.R. 327/80 e dal D. Lgs 18-4-94, n. 286.

Per quanto attiene l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei liquami, dei rifiuti, l'uso delle concimaie, l'eventuale costruzione e gestione di un impianto di incenerimento vanno rispettate le norme statali, regionali e del presente Regolamento in materia.

Art. 231

Locali di lavorazione dei prodotti ittici

Gli stabilimenti in cui i prodotti della pesca sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, imballati o immagazzinati, ivi compresi i locali di macellazione di prodotti dell'acqua coltura, devono essere in possesso di specifico riconoscimento ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs n. 531/92 nonché dei requisiti prescritti dallo stesso Decreto e successive modifiche. I laboratori di preparazione o trasformazione di prodotti della pesca, annessi ad un esercizio di vendita e che producano ai soli fini della vendita diretta al consumatore finale, sono invece soggetti a specifica autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30-4-62, n. 283. Deve comunque essere rispettata la normativa vigente in maniera di approvvigionamento idrico di smaltimento dei liquami e rifiuti.

 

Art. 232

Depositi all'ingrosso di prodotti di origine animale

I depositi all'ingrosso di carni fresche e congelate, sono soggetti a specifico riconoscimento rilasciato dal Ministero della Sanità ai sensi del D. Lgs 286/94 per le carni rosse (bovine, suine, caprine, solipedi domestici e selvaggina biungulata) e del DPR 503/82 per le carni bianche (pollame, conigli e selvaggina da penna).

 

Art. 233

Locali di vendita di carni fresche e congelate e di prodotti ittici

A) - MACELLERIE

I locali di vendita delle carni fresche e/o congelate, con o senza l'annesso laboratorio per la produzione di carne o prodotti a base di carne, destinati esclusivamente alla vendita diretta al consumatore finale della stessa macelleria, devono possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dall'art. 29 del R.D. 3298/28 e dagli articoli 31 e 28 del D.P.R. 327/80 in relazione alle effettive esigenze igieniche dell'attività svolta, accertati di volta in volta dal S.I.A.V. (Servizio Igiene ed Assistenza Veterinaria) competente per territorio.

I requisiti delle pollerie devono essere quelli indicati dall'art. 12 del D.P.R. 967/72 e dagli articoli 31 e 28 del D.P.R. 327/80 con le modalità di cui al punto precedente.

Nel caso di vendita promiscua di carni di diversa specie animale, si deve provvedere alla separazione delle carni avicunicole da quelle bovine, suine ed ovi-caprine, sia nella cella frigorifera sia sul banco di vendita, rispettando le temperature prescritte dalla normativa in materia.

La preparazione alla vendita delle carni avicunicole deve essere, inoltre, effettuata su taglieri e con utensili diversi da quelli utilizzati per le altre carni.

Per la vendita delle carni congelate o vendute allo stato di scongelazione, si fa riferimento al D.M. 03-02-77 e successive modifiche.

B) - PESCHERIE

I locali di vendita dei prodotti ittici devono essere ben aerati e sufficientemente spaziosi, nonché dotati di:

a. pareti rivestite in materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 2 m, ben raccordati con il pavimento, rivestito di analogo materiale;

b. acqua potabile fredda e calda in quantità sufficiente;

c. almeno una cella o armadio frigorifero di adeguata capacità;

d. banco di vendita rivestito in marmo o altro materiale impermeabile, liscio, lavabile e disinfettabile; gli attrezzi e gli utensili, compresi tavoli e recipienti, devono essere in materiale resistente alla corrosione facilmente lavabili e disinfettabili;

e. qualora i prodotti ittici vengono esposti in mostra al pubblico:

f. una idonea mostra frigorifera per l'esposizione dei molluschi bivalvi gasteropodi ed echinodermi marini, se viene effettuata la vendita di tali prodotti;

g. una idonea mostra frigorifera per l'esposizione degli altri prodotti ittici che in alternativa può avvenire sullo stesso banco di vendita a condizione che la buona conservazione sia assicurata mediante ghiaccio di acqua potabile, che il banco oltre ai requisiti della lettera precedente abbia una sufficiente inclinazione per lo scolo delle acque che consenta il deflusso in un chiusino inalterabile, lavabile, disinfettabile e sifonato collegato alla rete fognante.

Qualora nei locali delle pescherie si effettui, esclusivamente per la vendita al consumatore finale, la trasformazione o la sia pure elementare preparazione dei prodotti ittici come l'eviscerazione, decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura e qualsiasi altra operazione che modifichi l'integrità anatomica del pesce, il titolare deve essere in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62 ed i locali devono possedere i requisiti prescritti dagli articoli 31 e 28 del DPR 327/80 in relazione alle effettive esigenze igieniche dell'attività svolta di volta in volta dal S.I.A.V. della A.U.S.L. competente per territorio.

 

Art. 234

Prodotti alimentari a base di carne

La produzione e l'immissione sul mercato dei prodotti a base di carne, sono disciplinate dal D. Lgs 537/92 e successive modifiche e dalle norme speciali vigenti in materia. Fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 2, sono soggetti a specifico riconoscimento CEE tutti gli stabilimenti aventi strutture, caratteristiche e capacità Industriali e non.

I laboratori di prodotti a base di carne e di prodotti misti di origine animale e vegetale, che sono annessi agli spacci di vendita e che producono esclusivamente per la vendita diretta al consumatore finale, sono soggetti all'autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62 e dell'art. 25 del D.P.R. 327/80, dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene ed assistenza veterinaria e nel caso di alimenti misti a prevalenza vegetale, anche dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della A.U.S.L. competente per territorio.

Nel caso di laboratori di cui al precedente comma, i locali di lavorazione di prodotti di origine animale e/o di prodotti misti devono essere separati dai locali di vendita delle carni fresche.

L'eventuale installazione negli spacci di vendita delle carni di impianti per la cottura, compresi gli arrosti-pollo, deve essere autorizzata e deve avvenire in ambienti diversi da quelli destinati alla vendita ed alla conservazione di carni fresche.

 

Art. 235

Molluschi eduli lamellibranchi

La produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi sono disciplinati dal D. Lgs 30-12-1992 n, 530 e successive modificazione, integrazioni e norme statali e regionali di attuazione.

L'attività istruttoria e di vigilanza é esercitata, per le rispettive competenze, dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e dal Servizio Veterinario - Area B dell’A.U.S.L. competente per territorio, nonché, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, dagli organi preposti alle relative attività di controllo.

 

Art. 236

Elicicoltura

L'allevamento di lumache e/o la commercializzazione delle stesse devono avvenire in impianti autorizzati dall'Autorità sanitaria comunale su parere del Servizio Veterinario - Area B e del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ A.U.S.L. competente per territorio.

I terreni utilizzati devono essere indenni da qualunque tipo di inquinamento, compreso quello derivante dall'uso di antiparassitari e diserbanti.

E’ vietato, nell'allevamento, l'uso di qualunque sostanza nociva alla salute degli animali allevati e della salute umana.

Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia.

E’ ammessa la vendita al pubblico con le modalità prescritte dal settimo comma del precedente art. 216.

 

Art. 237

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capo IX sono fatte salve tutte le norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di alimenti di origine animale ed in materia veterinaria, con particolare riferimento alla legge regionale 22-8-1989, n. 13.

Tutta l'attività istruttoria e di vigilanza in materia é svolta dal Servizio Veterinario - Area B dell’A.U.S.L. e, per la salute di competenza, dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

Sono, altresì, fatte salve sia per l'attività istruttoria che per quella di vigilanza, tutte le competenze del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione in materia di igiene degli ambienti, ai fini del rilascio del parere di agibilità, di approvvigionamento idrico, di igiene degli addetti, nonché l'applicazione, per le strutture alimentari che ne sono sottoposte, dell'art. 216 del T.U. 27-7-1934, n. 1265.

Sono, analogamente, fatte salve le competenze del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro (SPESAL); nonché quelle degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.

 

 

 

 

 

 

TITOLO V

MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE

E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

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CAPO I

NOTIFICHE SANITARIE

 

Art. 238

Denunzia degli animali

I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, equini, bovini, ovini, suini, caprini, pollame, conigli, api, chiocciole eduli ed ogni altro animale domestico e non domestico, detenuto in qualsiasi forma, ed a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo di denunziare al Servizio Veterinario - Area B della competente A.U.S.L. il numero e la specie degli animali che possiedono o detengono, precisando anche la località nella qualità sono abitualmente ricoverati.

Al Servizio Veterinario - Area B devono anche essere denunziate tutte le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica e non esotico, detenuto a qualsiasi titolo fatti salvi gli adempimenti di cui alla legge 07-02-92, n. 150.

 

Art. 239

Notifica delle malattie

Ai sensi dell'art. 264 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27-7-1934, n. 1265 e dell'art. 2 del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8-2-1954, n. 320, qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva degli animali deve essere immediatamente notificato al Servizio Veterinari - Area B della A.U.S.L. territorialmente competente.

 

Art. 240

Obbligo di notifica

Sono tenuti alla notifica:

a. i Veterinari della A.U.S.L.;

b. i Veterinari liberi professionisti;

c. i proprietari e detentori di animali, anche in temporanea custodia e consegna a qualsiasi titolo;

d. gli albergatori;

e. i conduttori di stalle di sosta, di canili e di pubbliche stazioni di monta;

f. gli esercenti di mascalcie;

g. le Autorità ed i Funzionari indicati dall’art. 3 del Regolamento di polizia veterinaria n. 320/54.

La notifica é obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifichi entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

La notifica di malattie infettive o diffusive può essere fatta per iscritto o verbalmente. I veterinari sono tenuti ad effettuare la notifica nella forma scritta.

 

Art. 241

Zoonosi

I Servizi Veterinari - Area B della A.U.S.L., venuti a conoscenza di zoonosi, sono tenuti ad inviare comunicazione scritta dei casi accertati all'osservatorio epidemiologico della A.U.S.L. LE/1.

 

Art. 242

Obblighi dei proprietari e dei detentori

Ai proprietari o detentori di animali é fatto obbligo, a scopo cautelativo e appena rilevati i sintomi sospetti di una malattia infettiva o diffusiva, di:

a. isolare gli animali ammalati;

b. accantonare, opportunamente separati e custoditi, gli animali morti;

c. non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che possa costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni impartite dal Veterinario della A.U.S.L. territorialmente competente.

 

Art. 243

Stalle di sosta e ricovero

L'esercizio di stalle di sosta ed in genere di locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di altri animali da cortile é subordinato ad autorizzazione del Sindaco, che la rilascia a seguito di accertamenti sull'idoneità dei locali da parte del Servizio Veterinario Area B e del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ A.U.S.L. ciascuno per la parte di competenza, che si avvalgono, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, della collaborazione e del supporto degli organi preposti alle relative attività di controllo.

 

Art. 244

Fiere, mercati, esposizioni

Il Sindaco, prima dell'istituzione dei mercati, delle fiere e delle esposizioni di animali, fa accertare da parte del competente Servizio Veterinario Area B della A.U.S.L., se i locali, le aree e le attrezzature da utilizzare possiedano i requisiti igienico-sanitari necessari.

Al Servizio Veterinario - Area B della A.U.S.L. é, altresì, demandato il compito di assicurare la vigilanza durante lo svolgimento delle manifestazioni di cui al primo comma al fine di evitare il propagarsi di malattie infettive o diffusive degli animali ed al fine di prevenire maltrattamenti e l'effettuazione di prove da sforzo.

Dopo ogni mercato, fiera o esposizione di animali, i luoghi dove si sono soffermati gli animali stessi devono essere convenientemente puliti e disinfettati a cura del Comune o degli organizzatori della manifestazione.

 

Art. 245

Circhi e Serragli

L'esercizio nel Comune di circhi, serragli, ecc. deve essere autorizzato dal Sindaco solo dopo che il Servizio Veterinario - Area B della competente A.U.S.L. abbia effettuato, con esito negativo di riscontro di malattie infettive e/o diffusive, una visita preventiva degli animali al fine di accertarne lo stato di salute.

Durante la permanenza nel Comune di circhi, serragli, ecc., nei luoghi individuati a norma di legge e/o Regolamento locale, deve essere effettuata da parte del Servizio Veterinario - Area B, una continua vigilanza igienico-sanitaria, soprattutto al fine di prevenire il propagarsi di malattie infettive o diffusive.

I proprietari o conduttori di circhi, serragli, ecc. devono provvedere giornalmente alla pulizia, disinfezione ed, eventualmente, alla disinfestazione delle aree dove vengono ricoverati gli animali. Essi devono anche provvedere giornalmente all'allontanamento del letame e dei residui di mangimi, nel modo prescritto nell'autorizzazione del Sindaco.

Restano fatte salve le norme previste dalla legge 473/93.

 

Art. 246

Stazioni di monta e centri di fecondazione artificiale

L'esercizio delle stazioni di monta pubblica, dei centri di fecondazione artificiale e degli ambulatori per la cura della sterilità degli animali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco sentito il parere favorevole vincolante del Servizio Veterinario - Area B, e del Servizio di Igiene e sanità Pubblica per quanto di competenza, i quali sono tenuti ad accertare se i locali e le relative attrezzature soddisfino le esigenze tecniche ed igienico-sanitarie necessarie per conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffusive degli animali. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio Veterinario - Area B, acquisire preventivamente i pareri degli organi previsti alle relative attività di controllo.

I locali da adibire a Stazioni di monta pubblica, a centri di fecondazione artificiale e ad ambulatori per la cura della sterilità degli animali devono avere i seguenti requisiti:

- essere sufficientemente aerati ed avere pavimenti, mangiatoie e pareti (fino all'altezza di m 2) ben connessi, facilmente lavabili e disinfettabili;

- essere dotati di acqua potabile corrente, con scarico delle acque e dei liquami secondo la normativa vigente e le disposizioni al riguardo contenute nel presente Regolamento;

- essere provvisti di adeguata concimaia costruita a norma di legge e nel rispetto di quanto al riguardo previsto nel presente Regolamento;

- essere dotati di presidi e mezzi necessari per conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffusive degli animali;

I locali di cui al comma due devono essere sottoposti a lavaggio quotidiano, nonché a disinfezione ed, eventualmente a disinfestazione, secondo le istruzioni impartite dal Servizio Veterinario - Area B, almeno con frequenza settimanale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge 3-2-1963, n. 126 sulla disciplina della riproduzione bovina; dalla Legge 3-2-1963, n. 127 sulla disciplina per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina; dal D.P.R. 2-11-1964, n. 1618 contenente norme per l'esecuzione della legge 127/63; al Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 dell'8-2-1954 dalla legge 25-1-91, n. 30 e relativi Decreti di Attuazione.

 

Art.247

Toilette per animali ed esercizi di vendita degli stessi

Gli esercizi di toilette e dei negozi per la vendita degli animali devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco, previo parere favorevole vincolante del Servizio Veterinario - Area B e, per quanto di competenza, del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio Veterinario - Area B, acquisire preventivamente i pareri degli organi previsti alle relative attività di controllo.

I locali da adibirsi alle attività di cui al primo comma devono essere allocati in immobili situati al piano terra ed avere accesso diretto dalla pubblica strada. Essi devono, altresì avere:

- un sistema di smaltimento delle deiezioni degli animali, in modo che tutti i residui organici degli animali vengano raccolti in appositi sacchi chiusi da conferire direttamente all'incenerimento;

- essere provvisti di pavimenti e pareti fino all'altezza di m 2, facilmente lavabili e disinfettabili;

- essere dotati di acqua potabile corrente;

- essere dotati di servizi igienici;

I locali adibiti alla vendita di animali devono, inoltre, avere gabbie o altre attrezzature idonee per contenere gli stessi, costruite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, in modo tale da non pregiudicare lo stato di benessere degli animali, con la parte sottostante costruita con accorgimenti volti a non permettere la fuoriuscita di deiezioni o alimenti.

Le toilette devono essere costituite da almeno due locali: uno da adibire a sala di attesa ed uno, munito di attrezzature, riconosciute idonee dal Servizio Veterinario - Area B, per il lavaggio degli animali, il loro asciugamano, la tosatura, ecc..

I locali di cui ai precedenti commi devono avere, inoltre, idonei mezzi di captazione, sfocianti oltre il tetto, per l'allontanamento di odori, vapori e gas che si sviluppano durante l'attività. Tali locali devono essere, altresì, muniti di scarichi idrici con pozzetti di decantazione ed imbrigliamento dei peli degli animali trattati.

 

Art. 248

Maneggi, circoli ippici, ippodromi

L'attivazione di maneggi, di circoli ippici, di ippodromi e similari é sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del Sindaco, previo parere favorevole vincolante del Servizio Veterinario - Area B, per quanto di competenza, del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, sui ricoveri degli animali, sugli spazi ad essi riservati, sulle attrezzature e su quant'altro suggerito dalla tecnica e dall'esperienza per l'esercizio dell'attività stessa.

 

Art. 249

Trasporto animali

Chiunque intende esercitare il trasporto di animali a mezzo di autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione da parte del Sindaco nel cui territorio trovasi l'autorimessa, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Veterinario - Area B, della competente A.U.S.L. relativamente ai requisiti igienico-sanitari dell'automezzo, nonché dei mezzi a disposizione per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e disinfestazione.

L'autorizzazione di cui al precedente comma ha validità annuale.

I proprietari, i detentori o i conduttori degli automezzi di cui al primo comma devono costantemente provvedere all'allontanamento dei rifiuti, a frequenti lavaggi ed a periodiche disinfezioni e disinfestazioni secondo le norme al riguardo previste nel presente Regolamento.

I locali adibiti per il lavaggio, la disinfezione o la disinfestazione dei veicoli devono essere provvisti di pavimento impermeabile, di pareti facilmente lavabili fino all'altezza di m. 2, di acqua potabile corrente, di scoli per le acque di lavaggio a chiusura idraulica.

 

Art. 250

Transumanza

Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi, transumanza, deve farne domanda, almeno quindici giorni prima della partenza, al Sindaco del comune ove il bestiame si trova.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione allo spostamento dopo aver fatto accertare da parte del Servizio Veterinario - Area B, della competente A.U.S.L., entro i tre giorni precedenti la partenza, che gli animali non manifestino malattie infettive o diffusive e che sia stato rilasciato il mod. n. 7 ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 dell'8-2-1954.

Per il pascolo vagante delle greggi dai Comuni di residenza, viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto conforme al mod. n. 8 del Regolamento di Polizia Veterinaria.

Per gli spostamenti fuori del Comune di residenza, l'interessato, avvalendosi del mod. n. 8, deve presentare domanda al Sindaco del Comune di destinazione almeno quindici giorni prima della partenza. L'autorizzazione viene rilasciata accertata la disponibilità del pascolo, ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare.

 

CAPO II

MISURE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO

 

Art. 251

Divieto di abbandono

E’ vietato abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione.

 

Art. 252

Anagrafe canina

A norma dell'art. 3 della Legge Regionale n. 12/95 tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina da parte del proprietario o del detentore dell'animale; l'iscrizione avviene presso gli Uffici della A.U.S.L. o presso gli Uffici di Polizia Urbana.

A norma dell'art. 4 della predetta legge regionale, entro 90 giorni dall'avvenuta iscrizione del cane all'anagrafe canina, il proprietario o detentore deve provvedere a far identificare l'animale mediante l'applicazione di microchip o presso gli Uffici Veterinari della A.U.S.L., gratuitamente al solo costo del microchip (IVA inclusa), o presso Veterinari liberi professionisti, con costi, in questo caso, interamente a carico del proprietario o detentore dell'animale, in regime di rapporto libero professionale tra questi e il Veterinario.

Sono iscritti all'anagrafe canina anche i cani collettivi. Per cane collettivo si intende quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedono a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8-2-54, n. 320 e dell'art. 672 del Codice Penale. Tali cani devono possedere requisiti di salubrità, essere sterilizzati e iscritti all'anagrafe canina a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della legge regionale n. 12/95.

 

Art. 253

Cattura di cani randagi

Spetta ai Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL. il recupero dei cani randagi.

In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati entro 60 giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, a Enti e Associazioni protezionistiche.

Prima della scadenza di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro 6o giorni

Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale.

La soppressione, così come prevista dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8-2-54, n. 320 e dall'art. 2, comma 6, della legge 281/91, deve essere effettuata esclusivamente dai medici Veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, devono essere dotati di idonea museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani previsti all'ultimo comma dell'art. 83 del predetto regolamento di Polizia Veterinaria.

 

Art.254

Canili comunali

I canili sanitari comunali, previsti dall'art. 8 della legge regionale 12/95 devono essere costruiti in conformità a quanto previsto dalla D.R.G. 28-12-95, n. 6082 e successive modificazioni.

I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani sono anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui all'art. 2 comma 5, della legge 281/91. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per un periodo di 60 giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione, previo trattamento profilattico.

La gestione dei canili sanitari é affidata al Comune che provvede alla manutenzione e provvedono al sostentamento dei cani ricoverati, nonché alla loro custodia. E' fatto obbligo al Servizio Veterinario della A.U.S.L. di garantire adeguata assistenza Sanitaria.

I rifugi previsti dall'art. 9 della legge Regionale 12/95 devono essere costruiti in conformità con quanto previsto dalla citata D.G.R. 6082/95 e successive modificazioni.

Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani provenienti da canili sanitari che non abbiano trovato adozione o altra prevista sistemazione.

Ai Servizi Veterinari della A.U.S.L. é demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi.

 

 

 

 

TITOLO VI

SANZIONI E NORME FINALI

 

 

 

CAPO I

SISTEMA SANZIONATORIO

 

Art. 255

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni prescrittive previste dal presente Regolamento, ove non si configurino apposite fattispecie di reato previste da specifiche disposizioni di legge, i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa del corrispettivo in € di £ 200.000 (duecentomila) così determinata ai sensi dell'art. 106 e 107 del T.U.L.C.P., approvato con R.D. 3-3-34, n. 383.

Per l’inosservanza delle ordinanze del Sindaco in materia di igiene e sanità pubblica, oltre alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria, si applica la sanzione pecuniaria del corrispettivo in € di £ 500.000 (cinquecentomila), salva diversa disposizione in rapporto alla gravità della violazione, da motivarsi con riferimento a singoli casi. In ogni caso la sanzione non potrà essere inferiore del corrispettivo in € di £ 200.000 (duecentomila).

Per quanto riguarda la procedura dell'irrogazione della sanzione, si applicano le disposizioni previste dalla legge.

 

 

 

CAPO II

NORME DI RINVIO E FINALI

 

Art. 256

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi e regolamenti statali, in leggi e regolamenti regionali, riguardanti le specifiche materie dell'igiene e sanità pubblica.

I rinvii dinamici contenuti nelle varie disposizioni del presente Regolamento vanno interpretati nel senso che, appena vengono emanate norme aventi maggiore efficacia formale, cessano di avere vigore le norme regolamentari contenenti disposizioni difformi.

 

 

Art. 257

Rapporti con il Regolamento Edilizio e le N.T.A. degli Strumenti Urbanistici vigenti.

Al fine di dirimere preventivamente contrasti applicativi fra le diverse fonti regolamentari disciplinanti il medesimo oggetto e vigenti nel Comune, si stabilisce la prevalenza del presente Regolamento relativamente alle norme di carattere prettamente igienico (es. destinazione d’uso dei locali comprendente anche gli interrati e i seminterrati, altezza degli stessi in relazione alla loro destinazione, ecc.), la prevalenza invece delle previsioni del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione relativamente alle disposizioni di carattere prettamente edilizio – urbanistico (es. distanza tra fabbricati, spazi interni agli edifici).

E’ esclusa l’applicazione concorrente delle due diverse fonti regolamentari di cui al comma che precede.

 

Art. 258

Norma finale

Il presente Regolamento entra in vigore nei modi e termini previsti dall'art. 2, salvo quanto previsto nel successivo comma.

Per tutti i casi previsti nel presente regolamento in cui non risulta fissato un termine per gli adeguamenti di attività già esistenti, l’obbligo di adeguamento é fissato in mesi sei decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente prorogabili per motivate e documentate necessità di ulteriori mesi sei.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate, tutte le norme degli altri Regolamenti Comunali, in contrasto con esso.

Sono fatte salve le variazioni normative che subentreranno successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento. Norme che si intenderanno automaticamente integrative e mutuative del presente.

 


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