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NORMATIVA |
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CONTENUTO E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO DI
IGIENE E SANITA' |
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Art. 1
Contenuto |
Il presente Regolamento comunale di igiene e sanità
pubblica detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale
e regionale adeguandole alle particolari condizioni locali e prescrive
quanto non previsto dalla legislazione in vigore.
Esso detta norme in materia di:
a. epidemiologia e profilassi delle malattie
infettive e delle malattie cronico degenerative di interesse
sociale;
b. vigilanza sulle professioni e arti sanitarie;
c. igiene degli ambienti di
vita e di lavoro;
d. igiene dell'ambiente;
e. igiene degli alimenti e
delle bevande;
f. misure contro le malattie
infettive e diffusive degli animali.
E’ fatta salva l'osservanza delle disposizioni di leggi
statali e regionali in materia di pareri obbligatori e facoltativi da parte
di Comitati e Collegi Tecnici, nonché delle speciali disposizioni
contemplanti il rilascio di autorizzazioni in materia di igiene e sanità
pubblica.
I Servizi dell'A.U.S.L. nell’ambito delle proprie
competenze ed in rapporto alle specifiche necessità si avvalgono del
supporto tecnico specialistico dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale di
Foggia e del competente Presidio Multizonale di Prevenzione secondo le
disposizioni contenute nella legge regionale n. 4/88 e dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale.
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Art. 2
Efficacia
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Il presente Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica ed
ogni eventuale, successivo emendamento, modifica ed integrazione, entrano in
vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al secondo
comma.
Il presente Regolamento, intervenuta la prescritta
approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per la durata di
quindici giorni consecutivi.
Dopo la pubblicazione di cui al secondo comma, il
presente Regolamento, per quanto di competenza, per quanto concerne
l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 50 del Testo Unico Enti Locali
- D.L. 18/08/00 n 267 ed all'art. 32 della legge 23-12-1978, n. 833, viene
inviato al Presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto della Provincia.
Il presente Regolamento, in relazione alle disposizioni
contenute nella Legge Regionale 20-7-1984, n. 36 e successive modifiche, é
inviato alle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio.
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CAPO II
AUTORITA' SANITARIA LOCALE |
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Art. 3
Autorità sanitaria locale |
Il Sindaco é l'Autorità sanitaria locale, avente competenza
ad adottare i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione. Le
ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene
pubblica, nell'ambito del territorio comunale, sono emanate dal Sindaco
quale espressione della comunità locale (art. 117 D.Lgs n. 112/1998).
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Art. 4
Esercizio delle competenze in materia di prevenzione collettiva |
L'attività istruttoria, propositiva ed esecutiva preordinata
all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica,
educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, igiene
ed assistenza veterinaria é espletata dai competenti Servizi della A.U.S.L.
(Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione, Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro,
Servizio di Sanità Animale, Servizio Igiene della Produzione,
Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli
Alimenti di Origine Animale e loro derivati, Servizio Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) che si avvalgono per gli aspetti
di tutela ambientale della collaborazione degli organi preposti dalle
relative attività di controllo.
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Art. 6
Attività di vigilanza igienico - sanitaria
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L'attività di vigilanza su quanto disciplinato dal
presente Regolamento e, comunque, in materia di igiene e sanità pubblica é
svolta dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione, che si avvalgono, per
quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale della collaborazione degli
organi preposti alle relative attività di controllo.
I Direttori dei Servizi del Dipartimento possono, in caso
di necessità, d'intesa col Sindaco, avvalersi della collaborazione del
personale della Polizia Municipale.
Il personale dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione
con compiti ispettivi, di vigilanza e di controllo assume la qualifica di
Ufficiale di Polizia giudiziaria e svolge le funzioni previste dagli artt.
55 e 57 del D.P.R. n.447 del 22/9/1988.
Per quanto attiene alle funzioni di vigilanza in materia
di igiene e sicurezza del lavoro, si rimanda alle specifiche norme per
l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria di cui
all'art. 21 della legge 833/78.
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Art. 13
Isolamento e contumacia
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Nel caso di malattia infettiva particolarmente
diffusibile ad alto rischio per conviventi e contatti o normalmente assente
dal nostro territorio (peste, colera, febbre ricorrente, tifo esantematico,
ecc.), il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, anche secondo le direttive
impartite dal Ministero della Sanità con Circ. n.4 del 13/3/1998, propone
l'isolamento che deve avvenire in appositi reparti ospedalieri e deve essere
mantenuto per il periodo di effettiva contagiosità.
L'isolamento e la contumacia possono essere domiciliari,
previo accertamento delle condizioni igieniche dell'abitazione e sono
affidati alla famiglia, demandando la vigilanza al medico curante e, ove
ritenuto opportuno al personale di assistenza e vigilanza sanitaria del
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
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Art.13/bis
Profilassi delle malattie trasmissibili con sangue e liquidi biologici |
Al fine di prevenire ogni forma di contagio delle malattie
trasmissibili con sangue e liquidi biologici in tutte le struttura sanitarie
pubbliche e private devono essere adottate le misure di protezione previste
dal D.M. 28/9/1990 e successive integrazioni. |
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Art.13/ter
Profilassi delle infezioni trasmissibili nelle attività di barbiere,
parrucchiere, estetista, tatuatore, piercing e similari
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L’attività di barbiere, parrucchiere, estetista e tatuatore é
soggetta a vigilanza sanitaria. Gli esercenti tale attività sono tenuti a
rispettare le norme igienico sanitarie contenute nello specifico regolamento
comunale soggetto a periodico aggiornamento. Dovranno altresì essere
rispettate le norme igieniche e di profilassi delle infezioni trasmissibili
nell’esercizio di tale attività, stabilite nei protocolli operativi
predisposti dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della
competente A.U.S.L. sulla base direttive ministeriali, di consolidata
esperienza scientifica e di particolari esigenze epidemiologiche. |
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Art. 14
Disinfezione
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Qualunque oggetto, ed in particolare, la biancheria, gli
effetti letterecci, gli oggetti personali che siano venuti in contatto con
persona affetta da malattia infettiva e contagiosa, deve essere sottoposto
ad idoneo trattamento di disinfezione a giudizio del Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica.
In uguale maniera, su richiesta del Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica e su disposizione dell'Autorità Sanitaria Locale, si
provvede alla disinfezione di abitazioni, di ambienti di vita e di lavoro,
nonché i locali ad uso pubblico e collettivo.
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Art. 15
Disinfestazione
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Su richiesta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e
su disposizione dell'Autorità Sanitaria Locale, si provvede ad attuare
idonee misure di lotta ai vettori di malattie infettive e contagiose.
La disinfestazione, attuata da personale avente idonea
capacità professionale, é effettuata, nel rispetto della legge 82/94, sotto
la vigilanza del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L.
competente per territorio, dagli Enti aventi competenza ad intervenire nella
materia (A.U.S.L., Comuni e Province).
Per gli spazi rientranti in ambito di proprietà privata,
la disinfestazione é imposta con spese a carico dei proprietari, sotto la
vigilanza del competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
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Art. 20
Prevenzione antirabbica |
Nel caso di morsicatura da parte di un animale capace di
trasmettere la rabbia, sia il proprietario dell'animale che il medico che ha
prestato l'assistenza al soggetto morsicato hanno l'obbligo di inoltrare
segnalazione scritta al Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica, entro e non oltre ventiquattro ore dall'accaduto.
Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
provvede con estrema urgenza a:
segnalare l'animale morsicatore al Servizio di
Igiene Pubblica ed Assistenza Veterinaria "Area A" per gli
accertamenti del caso e la conseguente osservazione secondo i tempi
previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria;
attuare, tutte le misure di profilassi individuale
ritenute necessarie, compresa l'esecuzione della vaccinazione
specifica. Il Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria "Area A" é
tenuto a comunicare l'esito dell'osservazione praticata sull'animale
morsicatore al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
» fatto obbligo ai proprietari di cani di condurre gli
stessi nei luoghi aperti al pubblico con guinzaglio o idonea museruola.
Per quanto concerne le disposizioni riguardanti la
prevenzione del randagismo, si fa rinvio alle norme contenute nella legge
14-8-1991, n. 281 nella Legge Regionale n. 12/95 e nel Capo II, Titolo V del
presente Regolamento.
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Art. 28
Adempimenti obbligatori per i medici chirurghi nei casi di decesso, di
aborto, di nascita di infanti deformi o di altri eventi di interesse
sanitario
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A norma dell'art. 103 del T.U.LL.SS. RD 27-7-1934, n.
1265, gli esercenti la professione di medico-chirurgo oltre a quanto
prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:
a. a denunziare al Sindaco le cause di morte entro
ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;
b. a denunziare al Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto per
il quale abbiano prestato la loro opera o del quale siano venuti
comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione. La
denunzia, il cui contenuto deve rimanere segreto, é fatta secondo le
norme del Regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del
referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 334 del
Codice di procedura penale;
c. a denunziare al Direttore del Servizio Igiene e
Sanità Pubblica, ai sensi dell’art.7 della L. 194/’78, ogni caso
d’interruzione di gravidanza per imminente pericolo di vita per la
donna;
d. a denunziare al Sindaco e al Servizio di Igiene
e Sanità Pubblica, entro due giorni dal parto al quale abbiano
prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;
e. a denunziare al Servizio Igiene e Sanità
Pubblica, ai sensi del D.C.G. 28/12/1941, la nascita di immaturi e
deboli vitali;
f. a denunziare al Sindaco e al Servizio di
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, entro due giorni
dall'accertamento, i casi di lesioni da essi osservati, da cui sia
derivata una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere
permanente;
g. a denunziare al Servizio Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione i casi di intossicazione da antiparassitari, a norma
della Legge 2-12-1975, n. 638;
h. a denunziare il possesso di apparecchi
radiologici;
i. a denunziare al Ministero della Salute, per
tramite dell’A.U.S.L. territorialmente competente, effetti
indesiderati a farmaci secondo quanto prescritto dalla L. 531/’87;
j. ad informare il Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica dei fatti che possono interessare la sanità pubblica.
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Art. 29
Adempimenti dell'ostetrica
A norma delle vigenti disposizioni, l'ostetrica ha
l'obbligo di:
a. redigere e rilasciare gratuitamente il
certificato di assistenza al parto;
b. denunziare al Sindaco e al Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica ogni nascita di neonato deforme;
c. segnalare sollecitamente al Servizio di Igiene
Pubblica la nascita di immaturi o di deboli vitali o di promuovere
l'immediato ricovero;
d. annotare i parti e gli aborti ai quali abbia
comunque assistito.
Quanto sopra sempre che ai precitati atti non abbia
adempiuto il medico eventualmente presente.
Art. 30
Registro dei parti e degli aborti
Per quanto prescritto al punto d) dell'art. 29, la
A.U.S.L. é tenuta a fornire alle ostetriche appositi registri per
l'annotazione dei parti e degli aborti.
Il registro dei parti e quello degli aborti devono essere
presentati alla fine di ciascun mese al Direttore del Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica che vi appone il proprio visto (D.P.R. n. 163/75). Il
contenuto del registro degli aborti deve rimanere segreto.
Ogni 3 mesi, le ostetriche devono provvedere a consegnare
personalmente i citati registri al Direttore del Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio.
Art. 31
Disciplina del commercio dei presidi medico - chirurgici
Sono assoggettati alla disciplina dei presidi medico -
chirurgici tutti gli strumenti sanitari, apparecchi, presidi di qualsiasi
specie e quant'altro viene classificato tale a norma dell'art. 189 del T.U.
delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27-7-1934, n. 1265.
La vendita ed il commercio dei presidi sanitari
assoggettati alla speciale disciplina di cui al primo comma, può avvenire
solo su apposita autorizzazione rilasciata, previo parere istruttorio del
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per
territorio sui locali e sulle attrezzature, verificato il possesso dei
requisiti e titoli professionali abilitanti prescritti dal Regolamento
approvato dal D.P.R. 13-3-1986, n. 128 e del D.M. 3-3-1987, n. 133.
Art. 32
Trasporto infermi:
Autorizzazione e vigilanza
L'esercizio dell'attività di trasporto infermi e di
feriti rimane disciplinato dalla L.R. 15-12-93, n. 27 e dalla D.G.R. 6311
del 28-9-94.
Art. 33
Vigilanza sulle farmacie
Ferma restando l'osservanza della legislazione nazionale
e regionale in materia di farmacie aperte al pubblico con gestione pubblica
o privata, la vigilanza ed il controllo sulle stesse farmacie sono
esercitati, secondo le rispettive attribuzioni, dal Servizio farmaceutico e
dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per
territorio.
Tutte le farmacie devono essere ispezionate almeno una
volta ogni biennio dall'apposita Commissione di vigilanza prevista dall'art.
18 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36.
Per la vendita presso le farmacie aperte al pubblico di
prodotti dietetici e di presidi medico - chirurgici devono essere osservate
le norme che regolamentano le rispettive materie.
Per quanto di competenza, nell’ambito delle funzioni di
vigilanza ed ispezione, il Servizio Veterinario può disporre dei
sopralluoghi presso le farmacie per il controllo dei farmaci veterinari.
TITOLO II
IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA DI LAVORO E DI USO
COLLETTIVO
torna su
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 34
Strumenti di programmazione urbanistica
L'uso e l'assetto del territorio, nell'ambito delle norme
prescritte dalla legislazione nazionale e regionale, é disciplinato dagli
strumenti urbanistici in vigore presso il Comune.
Per la verifica del piano regolatore generale e degli
altri strumenti urbanistici sotto il profilo igienico - sanitario e della
difesa della pubblica salute, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della
A.U.S.L. competente per territorio e il Servizio di Igiene e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro (SPESAL) devono esprimere apposito parere prima che gli
strumenti stessi siano portati all'esame del Consiglio comunale. Per gli
aspetti di tutela ambientale, va altresì, preventivamente acquisito il
parere del competente organo di controllo.
Art. 35
Concessione edilizia
Chi intenda intraprendere la costruzione di un edificio,
qualunque sia l'uso cui é destinato, oppure procedere ad opere di
ricostruzione, di sopraelevazione, di ampliamento, di modifica di qualsiasi
entità, di variazioni di uso, di manutenzione straordinaria di un edificio
preesistente o di parte di esso, deve, prima dell'inizio dei lavori,
presentare domanda al Sindaco secondo le norme e nelle forme all'uopo
fissate dal Regolamento Edilizio e dal presente Regolamento, allo scopo di
ottenere, laddove necessario, la relativa concessione o autorizzazione
edilizia.
Prima dell'esame della richiesta di concessione edilizia
da parte della Commissione Edilizia, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
e, ove di competenza,il Servizio Veterinario e il Servizio di Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione devono esprimere motivato parere igienico -
sanitario preventivo.
Per gli insediamenti produttivi ed in genere per i locali
da adibire ad uso di attività lavorative si deve acquisire anche il parere
dello S.P.E.S.A.L. e, se di competenza, del SIAN e dei Servizi Veterinari.
I progetti di cui al presente articolo, qualora rientrino
nelle attività di cui al D.P.C.M. n. 377 del 10/8/1988 e successive
modifiche e integrazioni, devono essere sottoposti alla valutazione
d’impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, verranno applicate le norme di cui
al D.Lgs 4/8/1999 n.372 relativo all’autorizzazione integrativa ambientale .
Per gli edifici ad uso pubblico collettivo, deve essere
posta particolare attenzione alla verifica dell'osservanza delle norme
contenute nei precedenti commi, nonché delle norme di sicurezza vigenti
sulla prevenzione degli incendi e degli infortuni.
I pareri del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica devono
tenere presenti anche le norme contenute nel Regolamento edilizio.
Tutti i progetti devono essere accompagnati da relazioni
tecniche, da disegni e da elaborati dai quali deve essere agevolmente
possibile verificare i requisiti dell'opera da realizzare.
A norma dell'art. 45 della Legge Regionale 19-12-1983, n.
24, il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione a
lottizzare é subordinata alla presentazione della documentazione tecnica
relativa allo smaltimento delle acque reflue.
Dell'inizio dei lavori deve essere data sollecita
comunicazione, oltre che ai competenti servizi tecnici comunali, al Servizio
di Igiene e Sanità Pubblica e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro, nonché all'organo preposto al controllo in materia di
tutela ambientale.
Le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie
sono quelle stabilite dall'art. 4 del D.L. 05-10-93, n. 398, come convertito
dalla legge 04-12-93, n. 493. Per quanto riguarda le attività produttive le
procedure per il rilascio della concessione edilizia sono regolamentate dal
D.P.R. 20/10/1998 n.447 (G.U. 28 dicembre 1998 n.301).
Art. 36
Abitabilità e agibilità
Gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione,
quelli interessati da interventi di ristrutturazione totale o parziale,
oppure quelli la cui destinazione d’uso risulti variata rispetto a quella
autorizzata, non possono essere abitati o usati senza l'autorizzazione di
abitabilità e agibilità richiesta dall’interessato, che, nei casi previsti,
verrà rilasciata con le modalità di cui al D.P.R. 22/4/94 N. 425
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione
all’abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto). Agli
insediamenti produttivi si applicano le disposizioni del D.P.R. 20.10.1998,
n_ 447 (G.U. 28.12.1998, n_ 30) nonché quelle del D.P.R. 06.06.2001, n_
380 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le costruzioni esistenti alla data del 28.01.77, é da
ritenersi certificato equipollente il permesso d’uso. Laddove tali
costruzioni risultino prive di dette certificazioni può essere richiesto al
Comune il rilascio di documentazione analoga previa presentazione di:
certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato, dichiarazioni
di conformità degli impianti idrico-elettrico-fognante (conformità alla
Legge 46/90), planimetria dei locali, relazione tecnica a firma di tecnico
abilitato, dichiarazione di iscrizione al catasto, dichiarazione di idoneità
degli scarichi fognanti.
Art. 37
Vigilanza sull'igienicità ed abitabilità'
delle costruzioni
L'alloggio é da ritenersi antigienico quando si presenta
privo di servizi igienici propri incorporati nell'alloggio stesso, o quando
gli stessi risultino inadeguati, quando presenta tracce di umidità
permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con
normali interventi di manutenzione; quando presenta requisiti di
aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti.
La dichiarazione di alloggio antigienico viene
certificata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica previo accertamento
tecnico e rilasciata ai fini di preferenza per l'assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica e, nel caso di edifici adibiti ad uso
lavorativo, dal Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro (S.P.E.S.A.L).
Un alloggio dichiarato antigienico non può essere
rioccupato se non dopo che il competente Servizio della A.U.S.L. abbia
accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di
antigienicità.
Il competente Dirigente o Responsabile di Settore,
sentito il parere o su richiesta dei competenti Servizi della A.U.S.L. (S.I.S.P.,
S.P.E.S.A.L.), può dichiarare inabitabile un alloggio o locali di lavoro o
parte di essi per motivi di igiene.
I motivi di igiene che determinano la situazione di
inabitabilità sono, in particolare, i seguenti:
a. le condizioni di degrado tali da pregiudicare
l'incolumità degli occupanti;
b. alloggio improprio (soffitto, seminterrato
rustico, box);
c. insufficienti requisiti di superfici e di
altezza secondo le vigenti norme ministeriali e regolamentari;
d. mancanza o deficienza di aeroilluminazione;
e. mancata disponibilità di servizi igienici e
acqua potabile;
f. grave stato di inquinamento per invasione da
liquami o da altri agenti nocivi alla salute degli abitanti.
Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato
con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo
ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle
procedure amministrative previste dal presente Regolamento.
Art. 37/bis
Tutela della salute dei minori e degli apprendisti
Per quanto attiene alla prevenzione e alla tutela della
salute dei minori e degli apprendisti si applicano le norme di cui al D.Lgs
345/99, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 262/2000, e, per quanto non
espressamente abrogate dai predetti Decreti, quelle del D.P.R. 977/67, del
D.P.R. 303/56 e della Legge 25/55.
CAPO II
MISURE IGIENICHE PER I CANTIERI
Art. 38
Disciplina igienica per i cantieri edili
In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte
le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei
lavoratori e dei cittadini conformemente a quanto disposto dalla
legislazione vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs n.
494/96 e sue modificazione ed integrazioni.
I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere
previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o altri accorgimenti, per
evitare il sollevamento delle polveri.
I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati
prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico possono effettuarsi
solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la
propagazione di polveri.
Durante la costruzione e demolizione di edifici o in
cantieri a lunga durata (lavori stradali e simili), il proprietario o il
costruttore deve assicurare ai lavoratori la disponibilità di idonei servizi
igienici secondo le vigenti disposizioni in materia, nonché idonea scorta di
acqua potabile.
Le eventuali latrine provvisorie, ad uso degli operatori
nei cantieri, devono essere soppresse appena sia possibile sostituirle con
altre all'interno dell’edificio.
Deve essere evitato, ove possibile, l’uso di macchine che
provocano rumori molesti; le attività rumorose che, comunque, non possono
essere svolte prima delle ore 07.00, devono essere sospese dalle ore 13,30
alle ore 15,30 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nei centri
abitati. Nelle zone turistiche vige la sospensione totale dei lavori
prevista dal Regolamento di Polizia Urbana.
Idonei sistemi di difesa dall’inquinamento da rumore
devono essere attuati nei cantieri posti entro un raggio di 300 metri da
Ospedali, luoghi di cura, asili, Scuole di ogni ordine e grado conformemente
alla Legge n. 447/95.
Art. 39
Demolizione di fabbricati
Durante la demolizione si devono adottare mezzi idonei
per evitare il sollevamento di polveri.
I pozzi neri e pozzetti devono essere preventivamente
vuotati e disinfettati; così pure le fosse settiche, gli spanditoi, le
fognature e le canalizzazioni sotterranee.
E’ vietato il deposito nei cortili delle case abitate ed
in genere in tutti gli spazi di ragione privata di terreni e materiali di
rifiuto, provenienti dalla esecuzione o dalla demolizione di opere murarie
per un tempo superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
Entro il termine di cui al 3^ comma, il proprietario o
l'imprenditore dei lavori deve provvedere allo sgombero ed al trasporto dei
materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico.
Quando però detti materiali siano impregnati di elementi
sudici che li rendono maleodoranti o costituiti da sostanze pericolose o
inquinanti, devono essere sgomberati immediatamente nei modi stabiliti dalla
legge.
Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati
devono essere tenute pulite ed in ordine.
Per i fabbricati in cui vi sono materiali contenenti
amianto, le procedure di demolizione e di smaltimento devono essere conformi
a quanto stabilito dal D.M. 6-9-94 e dal D. Lgs 114/95, nonché dai Decreti
del Ministero della Sanità del 14/5/96 e del 20/8/99 (G.U. n. 178 del
25/10/1996 e G.U. n.249 del 22/10/1999).
CAPO III
AREE EDIFICABILI E NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 40
Requisiti di salubrità dei terreni edificabili
Art. 46
Igiene dei passaggi e spazi privati
Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la
pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le
disposizioni riguardanti i cortili.
I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i
passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata
dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e
sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale.
Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di
tutte le parti in comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli
inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso.
Art. 48
Verande e balconi
E’ consentito procedere alla chiusura di verande e
balconi con vetrate o altro materiale idoneo, quando sugli stessi si apre un
solo ambiente o servizio, purché sia garantito il rispetto del rapporto di
aereoilluminazione previsto dalla legge.
Art. 50
Marciapiede
Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere
dotati di marciapiede perimetrale di larghezza minima pari a m 1,00.
Possono costruirsi intercapedini aerate o drenate,
realizzate all'esterno dei muri perimetrali fino al di sotto del piano di
calpestio. Nel caso sia impossibile tale esecuzione, é consentito l'uso di
idonea pavimentazione.
Art. 51
Ringhiere e parapetti
I davanzali delle finestre nei nuovi fabbricati devono
avere una altezza minima di m 0,95 e, comunque, la somma dell'altezza dei
davanzali e della larghezza dei davanzali stessi non deve essere inferiore a
m 1,20.
Nelle finestre a tutta altezza i parapetti devono avere
un'altezza non inferiore a m 1,00. Si ammettono altezze inferiori purché le
stesse siano munite di idonea protezione.
Le ringhiere delle scale devono avere una altezza minima,
misurata al centro della pedata, di m 1,00; gli interspazi fra gli
elementi costituenti devono avere almeno una delle due dimensioni, inferiore
a cm 10,00.
I parapetti dei balconi devono essere non scalabili ed
avere una altezza minima di m 1,00.
Nel caso di parapetti non pieni, valgono per gli
interspazi fra gli elementi costituenti, le stesse norme delle ringhiere e
delle scale.
Art. 52
Canali di gronda
Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il
suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali
sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di
scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere
indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a
cm 8, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali.
Le condotte di cui al primo comma non devono avere né
aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere
abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti.
Le giunte dei tubi debbono essere a perfetta tenuta.
» vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i
condotti di acqua, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.
Art. 56
Smaltimento reflui
I tipi di reflui sono quelli risultanti dalle definizioni
contenute nell’art.2 del D.Lgs 11/5/’99 n.152 nel testo novellato a seguito
del D.Lgs. 18/8/2000 n.258.
Nei nuclei abitati dotati di fognatura dinamica tutte le
acque di rifiuto domestiche devono essere convogliate nella fognatura nel
rispetto della normativa dell’Ente gestore.
Per le acque reflue industriali e per le acque reflue
urbane l’immissione nella rete fognante deve avvenire nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art.33 del predetto decreto n.152/’99 che fa
riferimento alle prescrizioni ed ai valori limite emanati dai gestori
dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane e con l’osservanza
delle procedure di cui all’art.46 del decreto medesimo.
Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica
fognatura rispettando le norme dell’apposito Regolamento comunale, ove
esistente, ovvero quelle dell’Ente gestore.
Per le zone non servite da fognatura dinamica, ove non
siano ancora intervenuti i provvedimenti regionali previsti dall’art.27
comma 4 del ripetuto decreto n.152/’99, lo smaltimento delle acque reflue
domestiche deve uniformarsi ai criteri enunciati dal Regolamento Regionale
n_ 1/’88.
Ove non sia possibile uniformarsi a quanto previsto dal
precedente comma, é consentito il deposito temporaneo di acque reflue
domestiche che deve avvenire secondo le modalità previste dal D.Lgs n.22/’97
e successive modifiche.
Per le zone non servite da pubblica fognatura può
consentirsi lo scarico di acque reflue urbane e industriali alle condizioni
tutte contemplate dall’art.29 comma 1, lettera c) del decreto n.152/1999. La
relativa istanza deve essere presentata alla Provincia.
Nei quartieri o borgate ove l’Amministrazione comunale
provvede alla costruzione della fognatura dinamica, tutti gli edifici
debbono essere allacciati ad essa da parte dei proprietari.
Art. 56/bis
Obblighi dei titolari degli scarichi esistenti
Gli obblighi dei titolari degli scarichi esistenti alla
data di entrata in vigore del D.Lgs. n.152/’99 sono quelli previsti dalle
disposizioni contenute nell’art.62-commi 11 e 12 del decreto medesimo,
novellato ai sensi del D.Lgs n.258/2000.
Per la definizione di “scarichi esistenti”, si rinvia
alla nota 1 dell’allegato 5 del decreto n.152/’99.
Art. 57
Barriere architettoniche
Ai sensi del D.P.R. 24-4-1978, n. 384 (G.U. del
22-7-1978)e del D.P.R. n.503 del 24/7/1996, nei fabbricati pubblici, con
particolare riguardo a quelli di carattere collettivo-sociale devono essere
attuate le norme intese a facilitare l'accessibilità e la fruizione anche ai
portatori di handicap con difficoltà di deambulazione.
Al fine di ridurre al massimo le barriere
architettoniche, tali norme vanno applicate negli edifici pubblici e privati
di nuova costruzione e anche in quelli preesistenti, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, nel caso di interventi edilizi soggetti a
concessione del Sindaco.
In particolare devono essere attuate le norme relative
agli accessi (parcheggi, percorsi pedonali, scale, rampe, porte, pavimenti,
ascensori e locali di servizio).
Deve, inoltre, essere favorita l'abolizione dei
dislivelli esistenti al medesimo piano.
CAPO IV
ABITAZIONE: REQUISITI IGIENICO-SANITARI
Art. 58
Efficacia della normativa
Le norme del presente capo si applicano a tutte le nuove
costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e le variazioni di
destinazione d'uso.
Sono fatte salve le norme tecniche previste negli
strumenti urbanistici vigenti, sempreché le stesse non siano in contrasto
con disposizioni di legge aventi maggiore efficacia formale.
Sono altresì fatte salve le disposizioni di cui alla
legge 3/12/1999, n.443 recante Tutela della salute nelle abitazioni e
prevenzione degli infortuni domestici.
Art. 59
Classificazione dei locali adibiti ad abitazione privata
Sono locali adibiti ad abitazione privata quelli in cui
si svolge la vita, la presenza o l'attività domestica dei cittadini.
Sono classificati come locali accessori quelli nei quali
la permanenza delle persone é limitata nel tempo per operazioni definite:
a. ingresso;
b. servizi igienici e bagni;
c. scale;
d. corridoi e disimpegni;
e. magazzini e depositi, ripostigli e cantine;
f. garage di solo posteggio di automezzi privati;
g. salette di macchinari ad uso esclusivo delle
abitazioni;
h. lavanderie private, stenditoi e legnaie ed
eventuali altri locali non aventi le caratteristiche di cui al
precedente comma uno.
Art. 60
Caratteristiche dei locali di abitazione privata
L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad
abitazioni é fissata in m 2,70 riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i
disimpegni, in genere i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
1/bis. In tema di deroghe alle altezze, si osservano,
inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni del D.M. Sanità 9/6/1999.
Per i locali sottotetto a copertura inclinata l'altezza
media deve essere di m 2,70 con minimo di gronda di m 2,00.
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie
abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, di mq. 10
per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di
mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone.
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono
essere provvisti di finestra apribile all'esterno.
Ferma restando l'altezza minima interna di m. 2,70,
l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie,
comprensiva dei servizi igienici non inferiore a mq. 28 e non inferiore a
mq. 38 se per due persone. Oltre alla porta d'ingresso,
l'appartamento monostanza deve essere sempre provvisto di una finestra
apribile all'esterno.
I servizi igienici non possono avere accesso diretto dai
locali di cui al comma 1 dell'art. 59 se non attraverso disimpegno, fatta
eccezione per i servizi in diretta comunicazione con le camere da letto
quando l’alloggio sia dotato di pi_ servizi di cui uno con accesso tramite
disimpegno o corridoio.
Ogni appartamento o monolocale ad uso abitazione deve
comprendere un locale di almeno 9 mq di superficie o uno spazio adibito a
cucina. In alloggi di superficie netta inferiore a mq 100, sono consentite
cucine di dimensioni inferiori, purché abbiano accesso diretto da locali di
soggiorno di superficie di almeno mq 14.
La superficie di tali cucine non deve essere inferiore a
mq 5,00 con finestratura non inferiore a mq 1.
Sono consentite, inoltre, cucine in nicchia prive di
finestra, se aperte su altro locale regolamentare del volume di almeno mc
14.
Nel caso di cucina in nicchia, l'illuminazione e la
ventilazione naturale devono essere commisurate alla somma delle superfici
del locale abitabile e della cucina in nicchia.
Tutte le cucine e le zone di cottura devono avere il
pavimento ed almeno le pareti ove sono le apparecchiature per un'altezza
minima di m. 2,00 rivestiti con materiale impermeabile e facilmente
lavabile.
Ogni unità edilizia di abitazione, appartamento o
monostanza, deve essere fornita di almeno un servizio igienico completo di:
W.C., lavabo, bidet.
La stanza da bagno deve avere superficie del pavimento
non inferiore a mq. 4,50 e una finestra che misuri almeno mq. 0,60 di luce
libera.
Sono ammesse dimensioni inferiori, purché con:
superficie del pavimento non inferiore a mq. 1,20;
lato minore non inferiore a m. 0,90;
finestra di dimensioni non inferiori a mq. 0,60 o
idoneo sistema di ventilazione forzata;
Tutte le stanze da bagno, compresi gli eventuali locali
igienici dotati solo di bidet, W.C. e lavabo, debbono avere pavimenti
impermeabili e pareti rivestite, fino all'altezza minima di m 2,00, di
materiale impermeabile di facile lavabilità.
Le pareti divisorie delle stanze da bagno e dei locali
igienici da altri locali debbono avere spessore non inferiore a m 0,10.
Le aperture di illuminazione e ventilazione debbono
comunicare direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio e mai
con ambienti di abitazione, cucine, scale e passaggi interni. E’ consentito
l’uso dell’aerazione forzata nelle abitazioni civili munite di due ambienti
bagno di cui uno ad aerazione ed illuminazione diretta.
» permesso il ricorso alla ventilazione artificiale nei
casi e nelle condizioni previste dal presente Regolamento alla voce
condizionamento dell'aria.
I vasi di latrina debbono essere forniti di chiusura
idraulica permanente e di apparecchi di cacciata di portata adeguata.
Quando si faccia ricorso ai flussometri, questi devono
essere muniti di dispositivi di sicurezza che impediscano il risucchio.
I vasi di latrina debbono disporre di apparecchio
ventilatore del sifone sfociante in apposita conduttura sino al tetto della
casa e indipendente dal tubo di caduta delle acque nere.
Art. 61
Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione
I locali di abitazione debbono essere pavimentati con
materiale ben connesso ed a superficie liscia e piana facilmente lavabili e
disinfettabili.
I locali di cui al primo comma debbono costantemente
essere conservati in buono stato di manutenzione e di pulizia.
Le pareti non devono essere interamente rivestite di
materiale impermeabile.
Art. 68
Divieto di uso di apparecchi a combustione
All'interno dell'abitazione l’installazione di apparecchi
a combustione a fiamma libera per uso sanitario e riscaldamento ambienti é
consentita purché siano rispettate le prescrizioni del D.P.R. n. 412 del
26/8/1993.
Art. 69
Smaltimento dei fumi e dei vapori
Per i sistemi di smaltimento dei fumi e dei vapori si
richiamano le disposizioni contenute nei successivi artt. 161 e 162 del
presente Regolamento.
Tutti gli apparecchi a combustione e la cappe di
aspirazione degli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura
devono essere collegati a canne fumarie o a canne di esalazione sfocianti
oltre il tetto per un'altezza di sbocco pi_ alta di m. 2 rispetto agli
edifici circostanti.
Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti
ecc.) se nell’ambiente non sia installato idoneo sistema di allontanamento
all'esterno di tali prodotti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 412 del
26/8/1993.
Art. 71
Utilizzo di bombole e serbatoi di gas
Nelle nuove costruzioni residenziali che non siano
servite da gasdotto, debbono essere previste all'esterno dell'edificio
nicchie per la installazione di bombole di gas. Tali nicchie devono essere
ermeticamente chiuse verso l'interno dei locali e protette all'esterno con
sportello aerato in alto e in basso.
La tubazione metallica di allacciamento agli apparecchi
di utilizzazione deve essere munita di rubinetto di arresto manuale, posto
in posizione facilmente accessibile, e protetta, nell'attraversamento delle
murate, da apposita guaina.
Per le installazioni di serbatoi e/o di impianti
centralizzati di gas valgono le disposizioni contenute nella Legge n. 818
del 7-12-1984 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 72
Ascensori
Gli impianti di ascensore e di montacarichi devono essere
progettati nel rispetto delle norme per la prevenzione degli incendi, nonché
nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni.
Le dimensioni del vano ascensore, in tutti i tipi di
edifici, devono comunque essere tali da assicurare sia il rispetto delle
suddette norme di prevenzione infortuni sia anche il rispetto della speciale
legislazione sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 75
Locali seminterrati - interrati
I locali dei piani interrati o seminterrati possono
essere adibiti ad abitazione soltanto se in nessun punto il fabbricato di
ogni locale é a quota inferiore a 1,00 m rispetto alla quota pi_ alta delle
sistemazioni esterne, e l’altezza utile netta interna é almeno di 3,00 m.
Sia i locali seminterrati che quelli interrati debbono
avere aperture, per assicurare una costante naturale aerazione direttamente
dall'esterno. I locali ai piani seminterrati ed interrati devono essere
dotati d’intercapedine areata e fognata che li circondi per tutta la parte
interessata, di piano calpestio isolato mediante solaio distaccato dal
terreno di almeno cm 20 o di vespaio aerato di altezza di m 0,50 o di altri
accorgimenti atti ad evitare infiltrazioni.
E’ vietata l'emissione di esalazioni, gas, vapori,
polveri attraverso le aperture che danno aria a tali locali.
Art. 84
Animali nel centro abitato
Non é consentita l'apertura o la riattivazione di
allevamenti animali nel centro abitato. Tutti gli allevamenti bovini
esistenti e quelli equini, in cui siano ricoverati pi_ di tre capi, devono
essere adeguati ai requisiti di cui all'art. 81 del Presente Regolamento,
entro 3 mesi dall'entrata in vigore.
Gli allevamenti ovi-caprini, esistenti alla data
dell'entrata in vigore del presente regolamento, nei quali siano ricoverati
capi in numero superiore a cinque, devono essere allontanati in maniera da
risultare distanti non meno di 200 metri dal perimetro urbano.
Per comprovate esigenze locali possono essere concesse
deroghe alla distanza dei metri 200 a condizione che le vie di accesso
all'ovile non attraversino il centro urbano o che lo attraversino in maniera
e per estensione tale da non impedire la pulizia del manto stradale,
immediatamente dopo il passaggio del gregge, da effettuarsi in ogni caso da
parte del proprietario o dal conduttore del gregge.
Gli allevamenti avicoli e cunicoli esistenti nel centro
abitato alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno
avere consistenza non superiore a 50 avicoli o 100 conigli.
I Proprietari e i detentori degli allevamenti esistenti
alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono munirsi,
entro 90 giorni, di nulla osta comunale che verrà rilasciato previo parere
di idoneità del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e di quello
Veterinario; in ogni caso i suddetti allevamenti devono possedere i seguenti
requisiti:
distanza non inferiore a 10 metri dalle abitazioni
confinanti;
idoneo sistema di allontanamento delle deiezioni
organiche;
buone condizioni di pulizia dei locali.
In ogni caso la permanenza degli allevamenti di cui al
precedente capoverso deve essere subordinata all'assenza di qualsiasi
rischio per l'igiene e la salute pubblica.
E’ consentito detenere nelle civili abitazioni animali da
compagnia e/o guardia (cani, gatti, ecc.) compatibilmente con i regolamenti
condominiali ed a condizione che dalla loro presenza non derivi alcun
rischio per la salute pubblica né molestia per il vicinato.
La detenzione di animali a qualsiasi titolo é
assoggettato dalla Legge 473/93.
Nei Comuni rurali, nelle civili abitazioni con giardino o
cortile di almeno 100 mq. può essere consentita la presenza di non pi_ di 10
avicoli o 10 conigli, previa autorizzazione su conforme parere del Servizio
di Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio di Igiene ed Assistenza
Veterinaria, nonché del competente organo di controllo in materia di tutela
ambientale, che verificheranno quanto segue:
distanza dalle abitazioni confinanti di almeno m. 10;
idoneo sistema di allontanamento delle deiezioni
organiche;
pulizia e lavaggio del cortile o del giardino e del
relativo ricovero degli animali;
mancanza di rischi per l'igiene e la sanità pubblica.
CAPO V bis
CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA’
COMMERCIALE
Art. 85/bis
I locali da adibire ad attività commerciale devono avere
le seguenti caratteristiche:
Altezza minima interna m 3.00;
Superficie minima mq 12 esclusi i servizi igienici,
aumentata proporzionalmente in modo da assicurare l’esercizio
dell’attività in relazione alle tabelle merceologiche oggetto
dell’autorizzazione;
N_ 2 W.C., separati per sesso, con anti-W.C., ad
esclusivo uso del pubblico per locali di superficie superiore a mq 1000,
di cui uno conforme alle prescrizioni D.M. LL.PP. n_ 236/’89;
I servizi igienici di cui al punto precedente e
quelli per il personale dipendente devono essere conformi a quanto
previsto dall’art. 94 del presente regolamento;
Areazione dei locali garantita da superficie
finestrata apribile pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento.
La superficie finestrata può essere ridotta ad 1/16 purché sussista
adeguato impianto di ventilazione artificiale o di condizionamento e per
quanto non previsto vale quanto contenuto nell’art.92;
Illuminazione naturale tramite superficie finestrata
pari ad 1/8 della pavimentazione o adeguato sistema di illuminazione
artificiale integrativa come previsto nell’art.91.
Gli immobili di cui al presente articolo devono essere
conformi alle prescrizioni di cui al D.M. LL.PP. n_236/’89.
I locali adibiti a deposito, indipendentemente dal piano
in cui insistono, devono essere forniti di superficie di aerazione naturale
pari ad almeno 1/30 della superficie pavimentata. Ove ciò non sia possibile,
dovrà essere rispettato quanto prescritto dall’art.92 comma 7, IV capoverso.
CAPO VI
CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA'
LAVORATIVA
Art. 86
Norme di carattere generale
E’ sottoposto alla vigilanza sanitaria l'esercizio di
stabilimenti, officine, laboratori artigianali, cantieri, ecc., considerando
come tali ogni luogo dove si compiano attività di produzione, lavorazione,
trasformazione ed immagazzinamento di materiali organici ed inorganici e/o
uso di sostanze di qualunque specie indipendentemente dal numero dei
lavoratori addetti.
Sono, altresì, oggetto di vigilanza sanitaria:
gli Istituti di istruzione e formazione
professionale che includono nei loro programmi attività a carattere
industriale, artigianale, sanitario e commerciale;
le attività che implichino l'uso continuo e
subcontinuo e la esposizione ad agenti fisici non tutelati da leggi
dello Stato;
le attività a domicilio come definite dall'art. 1
della legge 877 del 18-12-1973;
le attività agricole e zootecniche come definite
all'art. 49 della legge del 19-3-1956 n. 303;
tutte le attività rientranti nel campo di
applicazione del D. Lgs n. 626/94 e successive modificazioni.
Art. 87
Procedure autorizzative: pareri preventivi
Le procedure organizzative di insediamenti produttivi di
beni e di servizi, comprese quelle per il collaudo , il rilascio
dell’agibilità e dell’autorizzazione all’uso, di cui al successivo art.88,
sono regolamentate dal D.P.R. 20.10.1998 n.447 (Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 1998 n.301), per il quale la gestione dei relativi procedimenti é
di competenza di specifica struttura comunale. Chi intenda avviare nuovi
insediamenti produttivi, così come definiti dall’art.86, o ristrutturare e/o
ampliare quelli esistenti deve, all'atto della domanda di concessione
edilizia, allegare oltre a quella richiesta dall'Ufficio tecnico comunale,
la seguente ulteriore documentazione:
a. planimetria in scala 1:100 specificando le
destinazioni d'uso dei locali, la disposizione dei macchinari e degli
impianti, i posti di lavoro, le attrezzature, i locali,
l'illuminazione, l'eventuale presenza di fonti di surriscaldamento o
raffreddamento, ecc., planimetrie e relazioni degli impianti se
previste dalla normativa vigente;
b. relazione sui parametri incidenti sul microclima
(superficie aeroventilante o refrigerazione ecc.):
c. relazione tecnica sul ciclo produttivo
specificante le materie prime lavorate, le sostanze od i prodotti
ausiliari, i prodotti finiti, i passaggi di lavorazione, le
temperature di utilizzo ed ogni altra notizia necessaria alla
comprensione dei cicli lavorativi;
d. relazione sui prevedibili fattori di nocività e
sui relativi interventi di prevenzione che si intendono attuare per la
sicurezza e l'igiene degli ambienti di vita e di lavoro;
e. dichiarazione sull'eventuale inserimento
dell'insediamento produttivo nell'elenco delle industrie insalubri di
cui all'art. 216 T.U.LL.SS. e successive modificazioni;
f. relazione sulle emissioni in atmosfera;
g. relazione sugli scarichi e sui sistemi di
smaltimento;
h. relazione sulla produzione di rifiuti, sulla
loro classificazione e sulle modalità di stoccaggio e conferimento;
i. per gli insediamenti produttivi soggetti al
Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni, la ditta deve
presentare la ´scheda informativaª per la notifica (di nuovi
insediamenti produttivi o di ristrutturazione di quelli esistenti)
allo S.P.E.S.A.L. della A.U.S.L. LE/1 debitamente compilato in ogni
sua parte;
La documentazione di cui al primo comma é indispensabile
per una corretta valutazione dell'istanza.
Il Comune, ricevuta l'istanza, sottopone la
documentazione, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.S.L.
territorialmente competente, per il rilascio dei pareri di spettanza dei
competenti Servizi. Per quanto attiene agli aspetti di tutela ambientale
dovrà altresì essere acquisito preventivamente il parere del competente
organo di controllo.
Il parere conclusivo, corredato da eventuali prescrizioni
deve essere allegato alla pratica che, così completata, é inviata al vaglio
della Commissione Edilizia per i successivi provvedimenti.
Art. 88
Procedure autorizzative
Ad ultimazione dei lavori, deve essere richiesta dal
proprietario dell’immobile la concessione del permesso di
abitabilità/agibilità. A tal fine gli organi tecnici comunali, il Servizio
di Igiene e Sanità Pubblica e il Servizio prevenzione e Sicurezza Ambienti
di Lavoro in collaborazione con gli organi preposti al controllo in materia
di tutela ambientale effettuano, per le rispettive competenze, i necessari
sopralluoghi atti alla verifica:
della conformità progettuale dei locali;
del rispetto di tutte le eventuali prescrizioni e
condizioni apposte alla concessione, siano esse di carattere
urbanistico-edilizio, igienico sanitario che di altro genere, ivi
comprese quelle di sicurezza ed antinfortunistiche;
del rispetto delle destinazioni d'uso previste
nel progetto approvato;
dell'eventuale presenza di cause o fattori di
insalubrità nei confronti dell'ambiente interno ed esterno non
emersi in sede di analisi progettuale.
Sulla base delle risultanze di detti sopralluoghi possono
essere dettate ulteriori prescrizioni al cui rispetto sarà condizionato il
rilascio dell'abitabilità/agibilità e destinazione d'uso.
Le lavorazioni non possono iniziare prima della
concessione dell'abitabilità/agibilità e di destinazione d'uso, nonché prima
che il legale dell’azienda abbia acquisito l’autorizzazione all’uso del
locale da parte del Servizio Sicurezza e Prevenzione Ambienti di Lavoro.
Le Unità Produttive, come definite nell'art. 86, che
ristrutturano la propria attività, che si trasferiscano o si insedino in
nuovi locali, devono richiedere al Comune l'agibilità e autorizzazione
all'uso dell'insediamento, presentando la documentazione di cui all'art. 87.
L'agibilità e l'autorizzazione all'uso di detti locali
viene concessa previo parere degli organi tecnici comunali, del Servizio
Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di
Lavoro dell’Azienda U.S.L. competente territorialmente, nonché degli organi
preposti al controllo in materia di tutela ambientale.
Art. 90
Altezza
L'altezza interna minima dei locali destinati o da
destinarsi al lavoro nelle aziende industriali, artigianali e commerciali,
misurata con i criteri di cui al comma 3 art.6 D.P.R. 303/56 come modificato
dal D.Lgs. 626/94, é fissata in metri 3,00.
Per i locali destinati o da destinarsi a depositi o ad
uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, i limiti minimi di altezza
sono fissati rispettivamente in metri 2.40 e metri 2.70.
Per i locali destinati o da destinarsi ad attività
industriali, commerciali e artigianali con meno di 5 dipendenti, quando le
lavorazioni svolte non siano pregiudizievoli alla salute dei lavoratori
occupati, é possibile, in presenza di comprovati vincoli urbanistici e/o
architettonici, derogare ai parametri sopra indicati previo parere,
esclusivamente in ordine al carattere pregiudizievole delle attività e/o
lavorazioni svolte, di competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione
della AULSL e deroga concessa dallo SPESAL, in quanto organo di vigilanza in
materia di igiene e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall’art.
6 del D.P.R. 303/56.
Art. 93
Locali Sotterranei o seminterrati
Per i locali sotterranei o seminterrati, si applicano le
disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in particolare
l'art. 8 del D.P.R. n. 303/56.
In deroga al Regolamento Edilizio Comunale e per le
attività già esistenti all’atto di approvazione del presente regolamento ove
le condizioni microclimatiche lo consentano, anche i piani seminterrati e
interrati possono essere adibiti ad attività lavorativa purché correlata
all’attività principale dell’azienda (esempi: laboratorio di gelateria e
pasticceria annesso al punto vendita, attività di lavanderia a servizio di
residences e alberghi, e attività similari).
Art. 94
Servizi igienici
Le attività lavorative devono disporre di una dotazione
di servizi, collegati in modo da evitare percorsi esterni al fabbricato,
calcolata secondo le seguenti indicazioni ed aventi le caratteristiche
riportate agli articoli successivi.
Deroghe ai requisiti di cui sopra possono essere
concesse, in presenza di comprovati vincoli urbanistici e/o architettonici o
quando strutture, già esistenti all’atto di approvazione del presente
Regolamento, siano state realizzate già con destinazione d’uso commerciale.
I locali di servizio devono essere previsti in numero e
posizione adeguata sia alle esigenze di riservatezza e comfort, sia alle
necessità di una facile e rapida pulizia e devono essere distinti tra i due
sessi ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.
LATRINE
La dotazione minima effettiva prevista é la seguente:
- n. 1 wc fino a 5 addetti;
- n. 2 wc fino a 15
addetti;
- n. 3 wc fino da 15 a 30
addetti;
- n. 1 wc ulteriore ogni 20
addetti o frazione;
I locali WC devono essere dotati di antibagno,
che può essere comune per pi_ WC;
Sia il locale WC che l'antibagno devono avere
rispettivamente superficie minima di mq 1, con lato di accesso non
inferiore a m. 1, devono garantire i normali movimenti delle persone
e devono essere separati fisicamente (a tutta altezza) da altri
ambienti;
Resta fatto salvo il rispetto della normativa in
materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche
per i casi applicabili;
L'antibagno deve essere munito di lavabi non
manuali o punti di erogazione d'acqua pari al numero dei WC serviti,
devono essere dotati di porta a chiusura automatica per le attività
che comportano la manipolazione degli alimenti e/o bevande. Nelle
strutture già esistenti all’atto di approvazione del presente
regolamento, l’antibagno può essere privo di lavabo qualora lo
stesso sia ubicato nel WC a condizione, nelle attività che
comportano la manipolazione di alimenti e/o bevande, che anche la
porta tra WC e antibagno sia provvista di chiusura automatica.
Devono essere previsti lavandini o punti per
l'erogazione di acqua potabile in numero non inferiore ad uno ogni 5
potenziali utilizzatori contemporanei;
I pavimenti e le pareti perimetrali, sino ad
un'altezza di 2 metri devono di regola essere piastrellati, o,
comunque, rivestiti con materiale impermeabile, liscio lavabile e
resistente e dotati di piletta sifonata;
L'altezza di tali locali non può essere inferiore
a m. 2,40; per i locali esistenti ed in presenza di vincoli
urbanistici ed architettonici possono essere ammesse altezze
inferiori a condizione che si installi un sistema di aerazione
forzata tale da garantire un ricambio d’aria ottimale.
I servizi igienici, locale WC antibagno devono
avere aero-illuminazione naturale diretta non inferiore a 1/8 del
complesso della superficie in pianta; in ogni caso la superficie
finestrata apribile non può essere inferiore a 0,5 mq;
Sono ammissibili soluzioni alternative solo dove
sia dimostrata l'impossibilità tecnica di ottenere idonea
aero-illuminazione naturale. In tale caso devono essere dotati di
impianto di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che
assicuri un ricambio minimo di 10 volumi /ora se in espulsione
continua, ovvero 20 volumi/ora se in espulsione intermittente, a
comando automatico adeguatamente temporizzato collegato con
l’accensione della luce. L'aria di espulsione non può essere
riciclata in nessun caso e deve essere allontanata oltre il tetto.
SPOGLIATOI
a. La dotazione minima di spogliatoi per ambienti
di lavoro, che presumibilmente hanno oltre 5 addetti
contemporaneamente presenti, dovrà essere di almeno 1 locale
spogliatoio distinto per sesso;
b. Quando non ricorrono le condizioni previste da
normative specifiche (DPR 303/56 e successive modifiche ed
integrazioni) e quando non si verifichino le condizioni di cui
sopra, può essere utilizzato come spogliatoio l'antibagno, purché
abbia le caratteristiche previste dal punto f);
c. Gli spogliatoi devono avere una superficie di
mq 1 per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo, con un
minimo comunque non inferiore a 5 Mq;
d. I locali spogliatoio devono essere separati
fisicamente (a tutta altezza) da altri ambienti, inclusi i servizi
igienici;
e. Per ogni lavoratore dovrà essere messo a
disposizione apposito armadietto, a doppio scomparto nei casi
previsti da normative specifiche;
f. Qualora l'antibagno venga utilizzato come
spogliatoio, la superficie minima dello stesso, dovrà essere pari ad
1 mq per ogni utilizzatore contemporaneo e comunque non potrà essere
inferiore a 3 mq; dovrà inoltre essere separato fisicamente (a tutta
altezza) dal locale WC; deroghe alle suddette dimensioni possono
essere ammesse per le attività già esistenti alla data di
approvazione del presente regolamento ed in presenza di vincoli
urbanistici ed architettonici.
g. Gli spogliatoi devono avere anche le seguenti
caratteristiche:
aero-illuminazione naturale diretta non inferiore
ad 1/8 della superficie in pianta, con una superficie minima pari a
0,5 mq; sono ammissibili soluzioni alternative solo dove sia
dimostrata l'impossibilità tecnica di ottenere una idonea
aero-illuminazione naturale. In tale caso dovrà essere realizzato
quanto previsto per i servizi igienici;
altezza minima non inferiore a m. 2,40; per i
locali esistenti ed in presenza di vincoli urbanistici e
architettonici possono essere autorizzate altezze inferiori a
condizione che si installi un sistema di aerazione forzata tale da
garantire un ricambio d’aria ottimale.
pavimenti serviti da piletta di scarico sifonata.
DOCCE
h. Docce, pari almeno ad 1 per sesso in relazione
ad ogni 10 potenziali utilizzatori, sufficienti e appropriate devono
essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di
attività o la salubrità lo esigano;
i. Le docce devono essere dotate di una zona
antidoccia, essere in comunicazione diretta con gli spogliatoi o con
l'antibagno, qualora lo stesso abbia funzione di spogliatoio, ed
essere dotata di acqua corrente calda e fredda;
j. I pavimenti e le pareti perimetrali, sino ad
un'altezza di 2 m, devono essere rivestite con materiali
impermeabili, lisci, lavabili e resistenti;
k. I locali dove sono collocate le docce devono
avere le medesime caratteristiche previste per i locali spogliatoio.
Art. 94/bis
Locali di riposo e refettorio
LOCALI DI RIPOSO
Il locale di riposo, di cui al D.P.R. 303/56 come
modificato dal D. Lgs 626/94, deve garantire le seguenti caratteristiche:
superficie pari a 1,5 mq per utilizzatore
presente contemporaneamente e comunque con un minimo di 9 mq;
altezza minima 2,40 m;
regolamentare aero-illuminazione ovvero dotazione
di impianto di condizionamento ambientale.
REFETTORIO
E' vietato consumare pasti negli ambienti di
lavoro. Pertanto, anche nei casi non previsti dal comma 1 dell'art.
41 del D.P.R. 303/56, fatte salve le deroghe previste dallo stesso
articolo, deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale
mensa o refettorio, non coincidente con l'antibagno.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa
legislativa e regolamentare vigente per gli ambienti dove si
producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande, i locali
refettorio devono avere altezza non inferiore a 2,70 m. ed essere
previsti di aero-illuminazione naturale diretta non inferiore ad 1/8
della superficie in pianta ovvero di impianto di condizionamento.
In tali locali dovrà comunque essere assicurato
uno spazio non inferiore a 1 mq per persona, con un minimo di 9 mq.
I refettori devono avere zone adeguatamente
attrezzate con ausili per conservare le vivande, per riscaldarle e
per lavare le stoviglie. Tali zone devono essere provviste di idonei
sistemi per l'allontanamento dei prodotti della combustione e/o di
odori e vapori.
Art. 95
Soppalchi
Nei locali adibiti ad attività lavorativa o produttiva i
soppalchi sono ammessi se realizzati a regola d'arte con idonei materiali
resistenti, osservata, comunque, la vigente normativa in materia di
sicurezza e di prevenzione infortuni.
I soppalchi non devono occupare una superficie maggiore
della metà della superficie del locale in cui vengono costruiti.
L'altezza, sia nella parte superiore che in quella
inferiore del soppalco, non può essere inferiore a m. 2,20, ma la
destinazione d’uso degli spazi così ricavati resta subordinata al rispetto
dei requisiti di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dalla
normativa vigente e dalle altre norme del presente Regolamento.
Art. 96
Barriere architettoniche
Per le barriere architettoniche, ove ed in quanto
necessario, devono essere applicate le disposizioni contenute nella legge
9-1-1989, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle
contenute nei decreti ministeriali contenenti norme tecniche di
applicazione.
Tali norme vanno applicate negli edifici di nuova
costruzione e, nei limiti del possibile, anche in quelli preesistenti, nel
caso di interventi edilizi soggetti a concessione del Sindaco.
CAPO VIII
STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE
Art. 113
Alberghi e pensioni
Le caratteristiche igienico-edilizie di
alberghi, pensioni, locande, dormitori e simili e le condizioni igieniche
del loro esercizio sono fissate dalle norme, di cui al R.D. 24-5-1925, n.
1102 (regolamento per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie
igieniche e sanitarie negli alberghi) modificato con D.P.R. 30-12-1970 n.
1437, nonché dalla Legge Regionale n.11/99 che detta norme in materia di
classificazione e regolamentazione delle strutture ricettive.
Per l'apertura di tali esercizi, é necessaria
l'autorizzazione a norma del D.P.R. 24-7-1977. n. 616, previo parere
favorevole vincolante del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, a norma
delle vigenti disposizioni di legge in materia.
L'autorizzazione sanitaria ha validità triennale
per quegli esercizi di ospitalità le cui caratteristiche siano tali da
consentirne l'uso in qualsiasi stagione dell'anno, in particolare per quanto
concerne la dotazione di mezzi idonei al riscaldamento. Il parere del
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per il rinnovo dell’autorizzazione di
cui al precedente comma deve essere reso nel termine di 60 giorni. Qualora
nel predetto termine non intervenga un parere negativo l’autorizzazione si
intende tacitamente rinnovata, previa presentazione di autocertificazione
attestante la sussistenza di tutti i requisiti igienico sanitari previsti
dalla normativa vigente e fatto salvo, comunque, l’obbligo di uniformarsi
alle eventuali prescrizioni dell’autorità sanitaria competente.
Quando gli alberghi e gli altri esercizi restino chiusi
per oltre 3 mesi, i titolari hanno l’obbligo di comunicare la data di
riapertura degli esercizi stessi almeno 60 giorni prima al Servizio di
Igiene Pubblica, il quale dovrà effettuare i prescritti controlli. La
riapertura é subordinata al parere favorevole del Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica, da comunicare al Sindaco. Il parere del Servizio di Igiene
e Sanità Pubblica deve essere reso noto nel termine di 30 giorni dalla
comunicazione della data di riapertura, ove nel termine suindicato non
intervenga un parere negativo, l’autorizzazione si intende tacitamente
rinnovata sempreché venga contestualmente autocertificata dal richiedente la
sussistenza di tutti i requisiti di legge in materia di Igiene e Sanità
Pubblica. Qualora la chiusura si protragga per oltre un anno, sarà richiesto
il rilascio di nuova autorizzazione.
Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14
del R.D. 24-5-1925, n. 1102 e successive modifiche.
Gli alberghi, le pensioni e locande debbono avere accesso
diretto ed esclusivo dalla pubblica via e comunque da spazi di uso pubblico
e non possono essere ubicati all'interno di fabbricati addetti ad abitazioni
private . Restano salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di
entrata in vigore del presente Regolamento. Le autorizzazioni già rilasciate
a strutture non in possesso dei requisiti possono essere rinnovate su
motivata e documentata richiesta degli interessati soltanto per un ulteriore
periodo non superiore a tre anni.
Devono essere osservate le disposizioni di legge in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Per i servizi igienici si applicano le norme previste dal
presente Regolamento e, per l'igiene del lavoro, le norme contenute nel
D.P.R. 303/56 e D.Lgs n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 114
Affittacamere (Bed & Breakfast)
L'attività ricettiva di Bed & Breakfast può essere
esercitata previa iscrizione all’Albo Comunale e nel rispetto di quanto
previsto dalla Legge Regionale n.17 del 24 luglio 2001.
L’unità abitativa deve possedere i requisiti igienico
sanitari e di messa a norma degli impianti previsti per l’uso abitativo dal
Regolamento Edilizio Comunale e dal presente Regolamento.
Qualora l’attività si svolga in pi_ di una camera, devono
comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per
unità abitativa.
Art. 115
Abitazioni collettive
I collegi, convitti ed altre istituzioni occupate con
orario diurno e notturno da comunità a qualsiasi titolo costituite devono
disporre di:
dormitori, distinti per sesso, con una superficie non inferiore a
mq. 6 e mc. 18 per ogni posto letto, riducibili a mq. 5 e mc.
15 per strutture destinate a minori di anni 12;
refettori con una superficie di mq. 1,20 per ogni
utente, riducibili a mq. 0,80 per strutture destinate a minori di anni
12;
cucina di superficie non inferiore ad una
superficie di mq. 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a
mq. 16, dotata di celle frigorifere e dispense;
gruppi di servizi, distinti per sesso, composti di
una latrina ogni 6 persone, un lavabo ogni 3 ed una doccia per ogni 6.
Le latrine devono essere aerate ed illuminate direttamente
dall'esterno, disimpegnate da un'ampia antilatrina.
locale e guardaroba per la biancheria pulita e gli
effetti personali, convenientemente aerato;
lavanderia, o, in mancanza, un locale ben ventilato
per la raccolta della biancheria sporca;
locali per l'assistenza sanitaria, costituiti da un
ambulatorio ed una infermeria con un letto ogni 25 utenti, sistemati
in camere da non pi_ di 4 letti e dotata di servizi propri e distinti
per sesso;
locali di isolamento per eventuali episodi di
malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione,
disinfestazione per biancheria e suppellettili.
Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni
delle norme dell'edilizia residenziale.
In tutte le abitazioni collettive devono osservarsi le
disposizioni di cui al D.C.G. 20-5-1928 ed art. 28 D.P.R. l0-6-1955, n. 854
per la lotta contro le mosche ed altri artropodi vettori.
L'apertura é autorizzata su parere favorevole del
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
Art. 117
Villaggi turistici
Si definisce villaggio turistico una struttura fissa ove
sia possibile il soggiorno ed il pernottamento degli ospiti, l'erogazione e
la somministrazione di pasti e bevande, l'esercizio di attività ludiche,
sportive e quant'altro possa essere considerato utile a fini ricreativi,
d'impiego del tempo libero o per lo svolgimento di attività di interesse
sociale. Si applicano, in materia, le disposizioni contenute nella Legge
Regionale n. 11/99.
L'apertura e la gestione dei villaggi turistici é
subordinata, tra l'altro, anche alla richiesta ed al rilascio di apposita
autorizzazione sanitaria su parere favorevole del Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica e del Servizio di Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro (SPESAL) della A.U.S.L. competente per territorio.
Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale dovrà essere acquisito
il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo. Detta
richiesta deve essere corredata da elaborati tecnici comprendenti le
planimetrie dell'insediamento, i disegni relativi agli impianti e le
relazioni tecniche su tutte le attività da svolgersi.
L'autorizzazione di cui al comma 2 é soggetta a rinnovo
annuale. Decorsi 60 giorni dalla data della richiesta, sempre che non sia
intervenuto il provvedimento di rinnovo, l’autorizzazione sanitaria si
intende tacitamente rinnovata a seguito di presentazione al competente
Servizio della Azienda U.S.L. di autocertificazione attestante il permanere
di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della
autorizzazione. E’ comunque fatto obbligo alle Aziende USL di procedere
sollecitamente ai necessari controlli.
L'autorizzazione sanitaria di cui al precedente comma 2
deve essere successiva e condizionata al rilascio di eventuali altre
autorizzazioni sanitarie con particolare riferimento:
alla normativa sull'approvvigionamento idrico;
alla normativa in materia di smaltimento di liquami
di fogna ed autorizzazione agli scarichi;
alla normativa sulla ricettività alberghiera;
alla normativa sugli alimenti e bevande;
alla normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro;
alla normativa antinfortunistica;
alla normativa sui pubblici spettacoli;
alla normativa in materia di barriere
architettoniche;
alla normativa sulla balneazione, ove necessario;
all'osservanza delle norme contenute nel presente
Regolamento nel caso vengano svolte attività equestri o, comunque,
attività che prevedano il soggiorno e la presenza di animali;
all'osservanza di quanto prescritto dal presente
Regolamento in materia di smaltimento di rifiuti solidi.
» fatta, comunque, salva la vigente normativa statale,
regionale e locale in materia di altre eventuali attività soggette a
rilascio di autorizzazioni specifiche.
I villaggi turistici, in ogni caso, devono essere dotati
di:
approvvigionamento idrico di almeno 300 l per
persona e per giorno, di cui almeno un terzo con caratteristiche
conformi al consumo umano; l'eventuale erogazione di acqua non
potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di altra utilizzazione che
non comporti pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata
con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di
erogazione;
sistema di trattamento completo delle acque reflue
a norma del D.Lgs n. 152/1999;
sistema idoneo di raccolta e conferimento dei
rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non
superiore a 24 ore a temperatura mediamente di 15 gradi degli stessi,
nel rispetto delle norme contenute nella D.Lgs 22/97, successive
modificazioni e di quant'altro previsto al riguardo dal presente
Regolamento, e comunque nel rispetto del Regolamento comunale sui
rifiuti. La prescrizione relativa ai locali per lo stoccaggio
provvisorio dei rifiuti é da intendersi valida sempreché compatibile
con le norme urbanistiche vigenti;
gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di
illuminazione di sicurezza su tutta la superficie del villaggio, con
particolare riguardo agli impianti tecnologici;
di infermeria di superficie non inferiore a mq. 16,
con medico responsabile e un infermiere professionale, quest'ultimo
presente nel villaggio 24 ore su 24 nella ipotesi in cui il complesso
turistico sia in grado di ospitare un numero di persone superiore a
500 unità e nel caso la struttura stessa disti pi_ di Km. 10 dal pi_
vicino centro abitato provvisto di regolare servizio di guardia
medica. Per le strutture con capacità ricettiva superiore a 1.000
unità, compresi i lavoratori residenti, é obbligatoria la presenza
anche di un medico 24 ore su 24. Per le strutture con capacità
ricettiva al di sotto delle 500 unità o con distanza inferiore a km 10
da un centro abitato provvisto di guardia medica é obbligatorio un
armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno
indicati e verificati al momento del rilascio della autorizzazione dal
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per
territorio. Resta in facoltà dei titolari di pi_ villaggi contigui con
distanza, comunque, non superiore a 2.000 metri di consorziarsi per la
gestione delle modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria
conforme alle prescrizioni del presente articolo, fermo restando che
per la determinazione dell’assetto organizzativo, si fa riferimento
alla somma delle singole capacità ricettive;
di servizi igienici a servizio delle camere di
soggiorno nel rispetto delle norme previste per la ricettività
turistica all’aperto, nonché di gruppi di servizi per le aree
destinate ad attività comuni e sportive secondo le norme, al riguardo,
previste dal presente Regolamento.
Art. 118
Campeggi
Per l'apertura e la gestione dei campeggi si osservano le
disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 11/99.
Per quanto non previsto dalle disposizioni indicate nel
primo comma, si applica la normativa statale, regionale e locale, nonché
quanto contenuto nel presente Regolamento.
L'apertura e la gestione dei campeggi e delle strutture
agli stessi assimilabili é subordinata, tra l'altro, alla richiesta ed al
rilascio di specifica autorizzazione sanitaria previo parere favorevole del
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’A.U.S.L. competente per
territorio. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale dovrà essere
acquisito il parere degli organi preposti alle relative attività di
controllo.
L'autorizzazione di cui al precedente comma ha carattere
generale.
Art. 119/ter
Disciplina del personale addetto alle strutture ricettive
Qualora gli esercizi di cui ai precedenti articoli siano
muniti di locali ed attrezzature per la somministrazione agli ospiti di
alimenti e bevande, quali ristoranti, bar e simili, i locali medesimi, le
attrezzature e il personale addetto, anche temporaneamente, sono soggetti
alla disciplina e ai controlli previsti dalla legge 30-4-62, n. 283 e dal
D.P.R 327/80. Il restante personale che presta servizio negli alberghi,
nelle pensioni, nelle locande non può essere assunto in servizio se non
munito di certificato medico di data recente o comunque, non anteriore a tre
mesi dalla data di assunzione, rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica, attestante la sana costituzione e l’esenzione da malattie
contagiose.
» fatto, in conseguenza, divieto ai proprietari o
conduttori degli esercizi sopra menzionati di assumere a tempo determinato o
indeterminato personale sprovvisto del dovuto certificato. Tale certificato
é obbligatorio anche per i proprietari o conduttori, nonché per le persone
della loro famiglia, qualora prestino servizio sistematicamente negli
esercizi stessi.
Il personale in servizio presso le strutture previste dal
presente articolo, qualora contragga una malattia infettiva o diffusiva,
deve informare il proprio datore di lavoro. Tale personale deve essere
immediatamente allontanato dal lavoro. Il personale stesso, per poter
tornare in servizio, dovrà sottoporsi al controllo del Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica.
Nel caso di interruzione del servizio per malattia o per
altre ragioni, per un periodo superiore a tre mesi, il personale, prima di
riprendere il servizio, dovrà sottoporsi a controllo.
CAPO IX
STRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO
Art. 120
Locali di pubblico spettacolo
I teatri, i cinema ed in genere tutti gli edifici o
locali adibiti a pubblici spettacoli, devono essere di adeguata cubatura in
relazione al numero dei posti, ben ventilati, se occorre anche con mezzi
meccanici o con impianti di condizionamento dell’aria. La cubatura non deve
essere in ogni caso inferiore a mc. 4 per persona.
Ogni locale di cui al precedente comma deve essere
provvisto di almeno 2 servizi igienici preferibilmente del tipo alla turca
con regolare antilatrina divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori
con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo
incremento di 100 pubblici utenti.
Ogni latrina, distinta per i due sessi, compresi gli
ambienti destinati agli orinatoi, deve essere preceduta da una antilatrina,
munita di un lavabo ad acqua corrente, scarico libero a chiusura idraulica,
corredato di erogatore di sapone liquido o in polvere e di asciugatura
elettrica o monouso.
Tanto la latrina che l'antilatrina devono essere
ventilate direttamente dall'esterno. Si può consentire che, ove non sia
possibile altrimenti, la ventilazione si effettui attraverso sistemi di
aerazione artificiale. Ogni locale deve, in ogni caso, disporre di almeno un
servizio igienico accessibile a portatori di handicap secondo le vigenti
disposizioni in materia della eliminazione delle barriere architettoniche.
Ogni locale di ritrovo, o esercizio, o stabilimento, deve
essere dotato di impianto di acqua potabile, con rubinetti di erogazione a
disposizione dei frequentatori ed in numero adeguato alla ricettività del
locale.
Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere
tali da garantire una immissione di aria esterna non inferiore a mc. 30 per
persona per ora.
La velocità di immissione e di estrazione dell'aria nelle
zone occupate dal pubblico, dal pavimento fino all'altezza di m 2 non deve
superare in ogni caso m 0,7 al secondo.
Gli impianti di condizionamento d'aria devono essere
mantenuti in esercizio in modo da ottenere le seguenti condizioni ambientali
di benessere:
d'estate: temperatura interna non inferiore
di oltre 7_ C rispetto all'esterno - umidità relativa compresa tra il
40-50%;
d'inverno: temperatura interna tra 18-20_ C
- umidità relativa compresa tra il 40-60%.
Termometri ed igrometri di controllo devono essere
installati in almeno due punti del locale, opportunamente stabiliti.
Nei locali di cui al presente articolo é fatto divieto di
fumare e devono essere applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti la
scritta ´vietato fumareª, in numero non inferiore a tre, disposti almeno due
all'interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno
uno, sempre ben visibile, nell'ingresso, salvo il disposto dell'art. 4 della
legge 11-11-1975, n. 584.
Per quant'altro non previsto nel presente articolo
valgono le disposizioni generali del presente Regolamento e della Circolare
16/51 del Ministero degli Interni, e successive modifiche, nonché tutte le
norme di sicurezza, anche costruttive e di arredamento, prescritte dalle
vigenti disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di protezione
civile. Sono fatte salve le prescrizioni in materia impartite dalla
Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e la
competenza in materia dei Vigili del Fuoco.
I posti a sedere debbono distare dallo schermo almeno
quanto la metà del diametro trasversale dello schermo e, comunque, mai meno
di m. 6, se disposti sul fronte dello schermo; quelli disposti lateralmente
al fronte dello schermo debbono almeno distare quanto i 3/4 del diametro
trasversale dello schermo.
I sedili debbono essere dotati di schienali e di
braccioli di separazione da un posto all'altro, debbono essere puliti,
facilmente pulibili e senza asperità (chiodi, scheggiature, ecc.)
pericolose. Sono proibite le panche ed i posti in piedi. Deve essere
rispettato il requisito dell’accessibilità, previsto dalla vigente normativa
in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la riserva di
appositi posti e spazi per i soggetti portatori di handicap, conformemente a
quanto prescritto dalle precitate norme (D.M. LL.PP. n.236 14/6/’89).
L'impianto acustico deve essere disposto in modo da
assicurare una buona udibilità in ogni punto della sala senza produrre
fenomeno di eco e distorsione tale che la intensità dell'energia sonora al
di fuori della sala stessa non rechi incomodo o molestia al vicinato. Devono
porsi in atto opportune schermature alla diffusione sonora dall'interno
all'esterno e viceversa.
Tutti i locali devono essere convenientemente illuminati.
L'impianto di illuminazione normale deve essere
predisposto in modo da dare accensione e spegnimento graduale. Deve,
inoltre, essere installato un efficiente impianto di illuminazione
sussidiario (di sicurezza). Le iscrizioni sulle porte delle uscite e delle
latrine, le frecce indicatrici, quelle incorporate nei corridoi e gradini
debbono risultare permanentemente accese e devono essere alimentate da
entrambi gli impianti di illuminazione (quello normale e quello di
sicurezza).
L'esercizio deve essere mantenuto in buone condizioni di
pulizia; le latrine devono essere inoltre periodicamente disinfettate e
protette dalle penetrazioni di insetti mediante installazione di reticelle
alle finestre. All'inizio della stagione cinematografica, deve essere
eseguito un adeguato trattamento disinfettante contro gli insetti
all'interno della sala, nei locali accessori e nelle pertinenze.
Nelle sale cinematografiche é vietata la vendita e la
consumazione di generi e sostanze da cui possa derivare imbrattamento della
pavimentazione con pregiudizio dell'igiene e del decoro.
Nei teatri e locali destinati all’esibizione di compagnie
di spettacolo devono essere previsti almeno due camerini, distinti per
sesso, ognuno provvisto di servizio igienico avente le caratteristiche
previste al punto 3 del presente articolo e munito di doccia. Uno di essi
dovrà rispondere al requisito dell’accessibilità, conformemente a quanto
stabilito dalla vigente normativa in tema di abbattimento delle barriere
architettoniche, così come dovrà essere consentita l’accessibilità al palco
ed al palcoscenico.
Art. 121
Impianti sportivi all'aperto e chiusi
Per la costruzione di impianti sportivi all'aperto e
chiusi si applicano le disposizioni previste in materia dalle vigenti leggi
statali, regionali e regolamenti sugli impianti stessi, fatte salve le norme
sulla sicurezza, nonché la normativa vigente in materia di Commissione di
Vigilanza sui pubblici spettacoli e quella sulla protezione civile.
Sono fatte salve tutte le norme previste dal presente
Regolamento per tutte le attività collaterali all'esercizio degli impianti.
Ogni impianto deve essere dotato di almeno due servizi
igienici con regolare antilatrina, divisi per sesso, fino a duecento
possibili spettatori con l'aggiunta di un ulteriore servizio per un
incremento di duecento altri utenti.
Gli impianti sportivi devono essere muniti di spogliatoi
di sufficiente ampiezza in rapporto agli sport praticati in numero di almeno
uno per ogni squadra con dimensioni di mq. 3 per ogni unità, nonché
piastrellati per un'altezza di m 2, muniti di docce e servizi igienici,
realizzati secondo le norme contenute nel presente Regolamento.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo e
dall'art. 120, si applicano, in quanto compatibili con le particolarità
costruttive dei singoli impianti, le disposizioni contenute nel D.M.
l0-9-l986 (G.U. n. 215 del 16-9-1986), nonché la normativa
inerente l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Art. 122
Circoli ricreativi e culturali
I circoli ricreativi e culturali devono essere allocati
in ambienti che rispettino le norme previste dal presente Regolamento in
materia di igiene abitativa.
Detti circoli devono essere ubicati in locali posti al
piano terra o sopraelevato, con accesso diretto dall'esterno. Possono
trovare collocazione anche nei piani superiori a condizione che non siano
confinanti con appartamenti ad uso abitativo e, nel caso confinino con
locali ad uso uffici o a studi professionali, non debbono essere frequentati
durante i normali orari di uso degli stessi.
I circoli ricreativi e culturali non possono essere
tenuti in esercizio in locali interrati.
» obbligatoria una dotazione di servizi igienici adeguata
e proporzionata al numero dei frequentatori.
L'apertura di circoli culturali e ricreativi anche
privati, in relazione alla loro destinazione d'uso, é subordinata
all'autorizzazione dell'Autorità comunale previo parere del Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica della competente A.U.S.L.
Devono essere rispettate le vigenti norme in tema di
abbattimento delle barriere architettoniche.
Art. 124
Palestre e istituti di ginnastica
L'apertura di palestre e di istituti di ginnastica ad uso
diverso da quello scolastico é autorizzata acquisito il parere del Servizio
di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio.
Tutte le palestre e gli istituti di ginnastica,
indipendentemente dall'uso a cui sono destinati, devono essere dotati di
ventilazione diretta assicurata da apertura di superficie non inferiore a
1/8 di quella del pavimento; nel caso in cui non fosse possibile disporre di
adeguata ventilazione naturale può, su parere del Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica, essere ammessa la ventilazione artificiale dei locali nel
rispetto delle norme UNI 10339 e successivi aggiornamenti.
Il parere di cui sopra deve tenere conto in ogni caso
delle caratteristiche strutturali dei locali rispetto al tipo di attività
svolta, alle condizioni microclimatiche (illuminazione, umidità, rumore,
ionizzazione dell'aria, ecc.) e di sicurezza. Si deve, comunque, rispettare
un'altezza minima di ml. 3,00 e deve essere prevista un'uscita di sicurezza
oltre l'ingresso principale. Dette strutture non possono essere allocate in
ambienti interrati.
Tutte le palestre e gli istituti di ginnastica,
indipendentemente dall'uso a cui sono destinati, devono disporre di
spogliatoi distinti per sesso, di superficie non inferiore a mq. 20.
Per ciascun utente presente devono essere disponibili non meno di mq. 1 di
superficie all'interno dello spogliatoio. Devono, in ogni caso, essere
provvisti complessivamente di almeno 2 WC; 2 lavabi; 6 docce. Tale dotazione
deve essere integrata nella misura di 1 doccia per ulteriori 10
frequentatori oltre i primi 20, 1 WC ogni ulteriori 10 frequentatori ed 1
lavabo per ulteriori 20 frequentatori.
Tutte le palestre e gli Istituti di ginnastica,
indipendentemente dall'uso a cui sono destinati, devono assicurare la
presenza di un direttore tecnico in possesso del diploma di professore di
educazione fisica rilasciato dall'I.S.E.F.
Qualunque altro intervento effettuato di tipo curativo
deve prevedere la presenza di un Direttore medico, nonché di personale
professionalmente abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie
ausiliarie e delle corrispondenti arti ausiliarie delle professioni
sanitarie (terapisti delle diverse specialità, massofisiochinesiterapisti,
massaggiatori, ecc.).
Tutti gli impianti previsti dal presente articolo devono
osservare le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche,
nonché quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di igiene e
sicurezza del lavoro. Ove vengono praticati interventi di tipo curativo, gli
impianti devono adeguarsi altresì ai requisiti e agli standard previsti per
gli impianti destinati ad attività sanitarie e assistenziali.
Art. 125
Parchi giochi
I parchi giochi, sia pubblici che privati con accesso al
pubblico o usati da associazioni di qualsiasi natura, devono essere
realizzati in zone lontane da fonti di inquinamento.
Devono essere recintati o, comunque, con accorgimenti
tali da evitare l'ingresso di autoveicoli, motoveicoli ed altri mezzi a
motore.
Deve essere evitata anche la possibilità che i minori
possano facilmente raggiungere all'esterno le vie di traffico.
Tutti gli impianti in esercizio nei parchi giochi devono
essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.
Devono essere previsti e posti in opera servizi igienici
in numero proporzionato al bacino di utenza di riferimento secondo le
prescrizioni all'uopo impartite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
della A.U.S.L. competente per territorio.
L'eventuale gestione di chioschi o locali per la
ristorazione e la vendita di alimenti e bevande é subordinata all'osservanza
delle prescrizioni in materia del presente Regolamento e della relativa
normativa statale e regionale.
Sono, comunque, fatte salve, ove ed in quanto necessarie,
le prescrizioni della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.
Art. 126
Piscine
Per quanto attiene la disciplina delle caratteristiche
costruttive, di manutenzione e di gestione delle piscine di uso pubblico si
applicano le norme emanate dal Ministero della Sanità: atto di intesa tra
Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la
costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio
pubblicato sulla G.U. del 17-2-1992 S.O. n. 32 in conformità ai
provvedimenti e alle direttive nazionali e regionali.
Art. 127
Stabilimenti balneari
Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al
pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per
la sosta di turisti, in allestimenti minimi costituiti da unità fisse,
semifisse, mobili ed anche prefabbricate.
Fatte salve le procedure delle norme vigenti i materia di
concessione demaniale marittima ad uso turistico, l’apertura di stabilimenti
balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, deve essere
autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio.
Ai fini della tutela ambientale, il Servizio di Igiene e
Sanità pubblica, prima di pronunciarsi sull’istanza di apertura, deve
acquisire preventivamente il parere degli Organi preposti alle relative
attività di controllo.
In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una
superficie minima di mq. 3 per ogni singola persona. Si considera come
numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie dello
stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di
ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie minima per ogni utenza.
E’ fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti
balneari di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che
disciplina:
le modalità e le condizioni di fruizione dei
servizi;
quali sono i servizi inclusi nelle tariffe e quelli
extra;
le raccomandazioni in ordine alla tranquillità,
alla sicurezza degli ospiti ed alla tutela dell’ambiente.
Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana ed
in almeno due lingue estere scelte tra quelle pi_ diffuse. Il regolamento,
oltre all’ingresso della struttura, deve essere esposto anche in ogni
singola cabina ed in tutti i servizi di uso comune.
Il numero massimo delle cabine non può essere superiore
ad 1/6 del numero delle utenze massime ammissibili. Per ogni cabina il
numero di utenze non può essere superiore a otto unità. Le cabine, in
qualsiasi materiale realizzate debbono avere un’altezza non inferiore a m
2.10 ed una superficie minima di mq. 2.50. Le cabine devono avere la
seguente dotazione: un sedile, un appendiabiti, uno specchio, un cestino
porta rifiuti. E’ vietato dotare le cabine di suppellettili ed arredi tali
da configurare un uso abitativo del locale. La pavimentazione delle cabine
deve essere completamente liscia e facilmente lavabile per una perfetta
pulizia. Le operazioni di pulizia delle cabine devono essere effettuate
almeno due volta al giorno. Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve
essere realizzato un marciapiede di materiale idoneo e di larghezza di
almeno m 1.
Il numero minimo di W.C., complessivamente, deve essere
di 1 W.C. ogni 15 cabine spogliatoio. I servizi devono essere separati per i
due sessi. Tutti i W.C. devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno
dove devono essere posti pi_ lavabi od un unico lavabo con almeno un punto
di erogazione per ogni 5 servizi ed aventi dotazioni e caratteristiche
previste nel presente regolamento. I W.C. devono essere quotidianamente
disinfettati e disinfestati.
Ogni stabilimento balneare deve possedere
approvvigionamento idrico con acqua potabile, smaltimento dei liquami
conforme alla legislazione statale e regionale vigente.
Gli arenili devono essere mantenuti mediante pulizia
quotidiana con cernitura manuale o meccanica della sabbia, nonché con
disinfestazione settimanale degli stessi mediante rimescolamento profondo
della sabbia. La raccolta dei rifiuti deve essere realizzata mediante sacchi
di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di
ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta
dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri ogni
dieci ombrelloni.
In ogni stabilimento balneare é obbligatorio
l’allestimento di un armadio di pronto intervento munito di presidi indicati
e verificati al momento del rilascio dell’autorizzazione dal Servizio d
Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente.
Per la gestione dei locali o chioschi per la
somministrazione o vendita di sostanze alimentari e bevande, si devono
osservare le disposizioni contenute nella legge 283/62 e 441/63, nonché nel
regolamento n. 327/80 e a quanto contenuto nel presente regolamento.
Si devono comunque osservare le norme in materia di
igiene e sanità pubblica prescritte dalla Capitaneria di Porto competente
per territorio.
Tutte le spiagge e le zone costiere non date in
concessione devono costantemente essere tenute pulite a cura dei competenti
servizi comunali.
Art. 127/bis
Spiagge attrezzate
Sono spiagge attrezzate le aree demaniali recintate e
sprovviste di allestimenti fissi o semifissi, dotate di attrezzature
igienico-sanitarie, gestite unitariamente e prevalentemente asservite ai
complessi turistici per il soggiorno delle proprie utenze.
CAPO X
STRUTTURE EDUCATIVE E CULTURALI
Art. 129
Asili nido
Per la costruzione e la gestione degli asili-nido si
applicano le disposizioni contenute nella legge 6-12-1971, n. 1044, nella
legge regionale 3-3-1973 n. 6 e, per quanto previsto, nel Regolamento
Regionale n.1/93.
Gli asili nido devono essere ispezionati da un medico del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica e/o da un assistente sanitario dello
stesso servizio con frequenza bimestrale.
Tutto il personale deve essere in possesso del libretto
di idoneità previsto dall'art. 14 della legge 283/1962.
» fatto obbligo al responsabile sanitario e/o alla
coordinatrice di comunicare con immediatezza al Servizio Igiene e Sanità
Pubblica ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva e contagiosa che
si verifichi nei bambini ospitati.
Art. 130
Nurseries (ludoteche, baby parking, ecc.)
L'apertura e l'esercizio di nurseries e simili, locali
nei quali si accolgono temporaneamente e nelle sole ore diurne fanciulli in
età prescolastica, affidati all'assistenza privata, sono sottoposte ad
autorizzazione previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della
A.U.S.L. Per i requisiti igienico-edilizi, di attrezzature, di articolazione
e di esercizio di tali istituzioni, si fa riferimento alla normativa sugli
asili nido e sulle scuole materne, tenendo conto dell'età e del numero dei
bambini accolti, della durata del loro soggiorno, del numero e della
qualificazione delle persone addette.
I locali nei quali i bambini vengono ospitati non possono
essere adibiti ad altro uso, non debbono contenere altri mobili od arredi
all'infuori di quelli necessari ai bambini. Debbono, inoltre, essere
mantenuti in condizioni di ordine e di pulizia ed essere periodicamente
disinfettati.
Art. 131
Scuole pubbliche
La scelta del sito, le caratteristiche e l’ampiezza
dell'area, i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole
materne, elementari secondarie di primo (medie) e secondo grado sono fissati
dal D.M. 18-12-1975 (Norme tecniche aggiornate e relative alla edilizia
scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica,
edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
scolastica) modif. con D.M. 13-9-1977 (G.U. n. 338 del 13-12-1977) ed
eventuali successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui ricorra
dovrà essere acquisita la “Dichiarazione di idoneità dell’Area” rilasciata
dalla Commissione di cui all’art. 16 comma 5 della L. R. 13/01. Dovrà essere
inoltre rispettata la normativa riguardante l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
Per l'edilizia scolastica sperimentale sovvenzionata ai
sensi della Legge 5-8-1975, n. 412 (Norme sull'edilizia scolastica e piano
finanziario di intervento) si applicano le norme fissate dall'art. 7 della
stessa legge.
Per quanto attiene al servizio di medicina scolastica si
applicano le norme in materia previste dal D.P.R. 264/61 e dal D.P.R.
1518/67. Compete al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica la vigilanza
igienico-sanitaria sulle scuole pubbliche, private e parificate di ogni
ordine e grado sia direttamente, sia tramite i servizi di medicina
scolastica.
Le aule a piano terreno devono essere cantinate o
provviste di vespaio ed avere il pavimento sopraelevato rispetto al terreno
circostante.
E’ obbligatorio provvedere alla disinfezione continua dei
servizi igienici, alla periodica pulizia dei serbatoi di accumulo H2O
potabile ove esistenti, alla disinfestazione periodica almeno ogni trimestre
ed ogni qualvolta le scuole siano usate per usi diversi da quelli
istituzionali.
Le operazioni di disinfezione e disinfestazione devono
essere effettuate esclusivamente con materiali, sostanze e metodi indicati
dal competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
Art. 132
Istituti privati di istruzione
Per gli istituti privati di istruzione di ogni ordine e
grado, comprese le autoscuole, i corsi di formazione professionale si
applicano i parametri previsti dal presente Regolamento per le scuole
pubbliche, facendo, comunque, salve le prescrizioni di cui alla Circolare
del Ministero della Pubblica Istruzione n. 377 del 9-12-1987 (G.U. n. 297
del 21-12-1987), le quali prevedono un rapporto spazio/allievo non inferiore
a mq. 1,20/alunno con riferimento alla superficie netta dell'aula.
L'apertura deve essere autorizzata previo parere
favorevole del competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, al quale
compete anche la vigilanza igienico-sanitaria.
I locali devono essere muniti di agibilità specifica
all'uso e devono avere ingressi separati ove allocati in edifici
condominiali.
» fatto divieto di adibire all'uso di cui al presente
articolo locali interrati o seminterrati.
Art. 133
Biblioteche e Musei
Le biblioteche ed i musei, sia pubblici che privati,
aperti al pubblico o di uso pubblico devono essere allocati in ambienti
idonei, con altezza non inferiore a m. 3,00, con sufficiente aerazione, sia
naturale che integrata con impianti di ventilazione e condizionamento
secondo i parametri previsti nel Capo IV del Titolo II del presente
Regolamento relativo alla disciplina dell'igiene abitativa.
I locali adibiti a biblioteca e/o museo devono essere,
inoltre, illuminati in modo idoneo rispetto alle finalità perseguite e,
comunque, non inferiore a 500 lux sul piano di lettura.
I citati locali devono disporre di idonei Servizi
Igienici per il pubblico, divisi per sesso, dislocati almeno una coppia per
piano e muniti di antibagno.
Devono essere previsti idonei servizi igienici e
spogliatoi, distinti per sesso, per il personale addetto e nel rispetto
delle disposizioni, in merito, previste nel presente Regolamento.
Gli uffici di gestione dei relativi servizi devono
possedere i requisiti propri dell'igiene abitativa con altezza di almeno m.
3,00.
Gli ambienti di esposizione e di studio devono essere
costantemente tenuti in idonee condizioni igieniche per il rispetto del
decoro ed in modo da evitare la dispersione di polveri.
Sono fatte salve le norme di sicurezza e di prevenzione
incendi, la normativa statale in materia, nonché quanto prescritto al
comma 9 del precedente art. 120.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle pinacoteche e, comunque, a tutti gli immobili adibiti a fini espositivi
e culturali.
Devono essere rispettate le norme relative
all'abbattimento delle barriere architettoniche.
CAPO XI
ALTRE STRUTTURE
Art. 134
Istituti di pena
I requisiti igienico-costruttivi, di abitabilità e di
gestione degli edifici penitenziari e l'ordinamento del servizio sanitario
in queste istituzioni sono stabiliti dalla legge 26-7-1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà) e del relativo Regolamento di esecuzione,
approvato con D.P.R. 29-4-1976, n. 431.
L'Amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e
per il funzionamento dei servizi sanitari, si avvale della collaborazione
dei Servizi della A.U.S.L. con le modalità stabilite dal D.Lgs n.230 del
22/06/1999.
Per le nascite e per i decessi avvenuti nell'istituto il
sanitario ed il direttore provvedono nelle forme previste dall'art. 44 della
suddetta legge e dall'art. 87 del relativo Regolamento.
Per la prevenzione delle malattie infettive e contagiose
si applicano le norme in materia contenute nel presente Regolamento
integrate dalle disposizioni nazionali e regionali riferite alla prevenzione
stessa negli istituti di pena.
CAPO XII
ESERCIZI PER L'IGIENE E CURA DELLA PERSONA
Art. 135
Barbieri e parrucchieri
Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e per
donna sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio
Comunale con le modalità e procedure prescritte dalla legge 14-2-1963, n.
161, modificata con legge 23-12-1970, n. 1142.
Le attività di cui al primo comma non possono essere
praticate in forma itinerante.
L'esercizio delle attività previste dal presente articolo
é subordinato al rilascio di autorizzazione previo parere favorevole del
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per
territorio, il quale ha l'obbligo di accertare l'idoneità dei locali e delle
relative attrezzature sotto il profilo igienico-sanitario (privilegiando
quelle monouso).
Il locale deve essere munito di idonei servizi igienici.
Art. 136
Estetisti
L'attività di estetista é disciplinata dalle disposizioni
contenute nella legge 4-1-1990, n. 1 (G.U. Serie Generale n. 4 del
5-1-1990), nonché dalle norme emanate dalla Regione e dal Comune di cui
all'art. 5 della legge stessa.
Le attività di cui al primo comma non possono essere
praticate in forma itinerante.
L'apertura di un esercizio di estetista é subordinata ad
autorizzazione previo parere favorevole del Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica della A.U.S.L. competente per territorio sui requisiti
igienici dei locali, sulla idoneità delle attrezzature e suppellettili
(preferibilmente monouso) e sull'osservanza delle norme di sicurezza per
quanto riguarda l'uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Sono,
comunque, fatte salve le norme regionali. I locali devono essere muniti di
idonei servizi igienici.
E’ vietato l'uso di apparecchi elettromedicali di
qualsiasi specie non ricompresi nell'allegato alla legge 4-1-1990, n. 1.
Deve essere rispettata la normativa sulla preparazione ed
impiego dei cosmetici.
Art. 136/bis
Tatuatore, Piercing e similari
L’esercizio dell’attività di tatuatore e piercing e,
comunque, di qualunque attività che comporti uso di strumenti idonei a
perforare cute e/o mucose, ovvero che comporti l’applicazione
sottotegumentale di sostanze estranee é soggetto a vigilanza e non può
essere effettuato in forma ambulante.
L’attività di cui al precedente comma può essere
esercitata in locali idonei, previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco su
istruttoria del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.
Art. 136/ter
Idoneità degli Addetti
Gli addetti alle attività di cui ai precedenti articoli
135, 136 e 136 bis devono essere provvisti di apposito certificato di
idoneità sanitaria rilasciato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica
territorialmente competente, previa esecuzione degli accertamenti ritenuti
necessari dai Sanitari del predetto Servizio, che dovrà essere rinnovato con
cadenza annuale.
TITOLO III
IGIENE DELL'AMBIENTE
CAPO I
ACQUA: APPROVIGIONAMENTO IDRICO
Art. 137
Requisiti delle acque destinate al consumo umano
L'approvvigionamento e l'uso di acque destinate al
consumo umano debbono avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni contenute nel T.U. 27-7-1934 n. 1265, nel D.P.R. 3-7-1982 n.
515, nella legge regionale 19-12-1983 n. 24, nel D.M. 26-3-1991 (G.U. S.G.
n. 84 del 10-4-1991), D.Lgs 152/99 e secondo le caratteristiche tecniche
stabilite con D.P.R. 24-5-1988, n. 236, nonché con riferimento ad altra
normativa statale, regionale ed ai regolamenti sia comunali che degli Enti
preposti all'erogazione dell'acqua potabile nella Regione Puglia (A.Q.P.).
Art. 138
Schedario delle fonti di approvvigionamento
Presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica é
costituito un apposito schedario contenente tutti i dati relativi al
censimento e al relativo aggiornamento delle fonti di approvvigionamento
pubbliche e private esistenti nel territorio della A.U.S.L. sulla base dei
dati forniti dall'A.Q.P. a norma dell'art. 2 del D.M. 26-3-1991.
Lo schedario di cui al precedente comma deve contenere:
a. la documentazione in merito al processo
autorizzativo e/o di concessione allo sfruttamento della risorsa
idrica dalla Regione;
b. l'identificazione tramite un numero di codice in
accordo tra Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della
A.U.S.L. - P.M.P. - e l'Ente gestore dell'acquedotto;
c. la stratigrafia e la planimetria in scala 1:200
con l'ubicazione della fonte e la delimitazione della fascia di
rispetto;
d. la mappatura degli impianti di acquedotto così
come prescritto dall'art. 2 del D.M. 26-3-1991;
e. una relazione tecnica in merito, alle
caratteristiche costruttive ed alla cronologia della realizzazione
dell'impianto di acquedotto, alla portata, alla sua manutenzione ed al
numero di utenti serviti;
f. una relazione ambientale che individui le
possibili fonti di inquinamento nelle pi_ immediate vicinanze;
g. i risultati degli accertamenti di laboratorio.
Art. 139
Protezione delle sorgenti e delle opere di presa
Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche
qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree
di salvaguardia suddivise in zone di rispetto e zone di protezione.
Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si
riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone di
protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle
falde.
Si applicano, in materia, le disposizioni contenute nella
legge regionale 19-12-83, n. 24, nonché quanto previsto negli Allegati I, II,
III, IV, V e VI del D.M. 26-3-1991 e quanto prescritto dall’art.21 del D.Lgs
n. 152/99.
Art. 140
Dotazione idrica
La dotazione idrica per uso potabile ed igienico
costituisce requisito fondamentale dell'abitabilità o dell'agibilità degli
edifici destinati all'abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone.
Nelle zone servite da pubblico acquedotto, é imposto
l'obbligo dell'allacciamento allo stesso.
Ove non sia possibile, a breve termine,
l'approvvigionamento dal pubblico servizio, il Sindaco, su parere del
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ordina tutte quelle misure atte ad
evitare l'insorgere di problemi igienico-sanitari legati all'erogazione di
acqua non potabile.
In tutti i casi nei quali la dotazione idrica é
assicurata mediante fonte autonoma di approvvigionamento é fatto obbligo al
titolare, prima di utilizzare a scopo potabile un'acqua dolce di origine
sotterranea (sorgenti, pozzi trivellati o a scavo, cisterne, serbatoi,
ecc.), di praticare una serie di analisi complete così come indicato, per il
controllo di qualità, dal D.M. 26-3-1991, Allegato III. Il definitivo
giudizio di potabilità dovrà essere espresso dal Servizio Igiene e Sanità
Pubblica della A.U.S.L. territorialmente competente che potrà prescrivere
l’adozione di eventuali sistemi di trattamento e/o disinfezione.
Qualora, invece, a scopo potabile, si utilizza acqua
dolce di origine superficiale, valgono, per il titolare, ai fini del
controllo di qualità, le disposizioni di cui al D.P.R. 515/83 nonché quelle
di cui al D.M. 26-3-1991 - Allegato III, lett. a), punto 2 del sotto
paragrafo A). Per quanto attiene il giudizio di potabilità si fa
riferimento a quanto riportato all’ultimo capoverso del precedente comma.
Le apparecchiature di trattamento domestico di acque
potabili devono possedere le caratteristiche tecniche D. M. 21-12-90, n.
443.
Art. 141
Escavazione di pozzi
Nelle zone non servite da acquedotto, e solamente in
esse, é consentita la costruzione e l'uso di pozzi a scopo potabile e
domestico, previa autorizzazione del Genio Civile, autorizzazione all'uso
rilasciata dal Sindaco, previo parere del Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica.
Le caratteristiche dei pozzi ad uso potabile devono
essere quelle indicate nell'allegato II al D.M. 26-3-1991.
L'utilizzo a scopo potabile dell'acqua dei pozzi é
soggetto al risultato favorevole delle analisi chimiche e microbiologiche da
richiedersi, a cura e a spese del proprietario, sia prima dell'inizio
dell'uso dell'acqua, sia successivamente al rilascio dell'autorizzazione
prevista, secondo quanto indicato ai comma 4 e 5 del precedente art. 140.
Art. 142
Serbatoi
La costruzione e la installazione di serbatoi di accumulo
dell'acqua potabile negli edifici deve essere attuata in modo da evitare
qualunque contatto tra l'acqua contenuta e l'esterno, a protezione di
eventuali inquinamenti, secondo le indicazioni tecniche impartite dal
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L., nel rispetto di quanto
previsto dal D.M. 26-3-1991 e norme successive.
Sono, comunque, vietati tali stoccaggi dell'acqua quando
la stessa proviene dall'acquedotto pubblico, ad esclusione dei casi nei
quali é previsto l'uso di autoclavi.
I serbatoi devono essere opportunamente sottoposti a
manutenzione e disinfezione periodiche.
Di norma le cisterne di accumulo private non possono
essere interrate, fatto salvo i casi in cui non vi sia altra soluzione
tecnica adottabile; in tal caso dette cisterne devono essere approvate
dall’Amministrazione Comunale, su parere del competente Servizio del
Dipartimento di Prevenzione dell’A.U.S.L.
Art. 143
Rete idrica
La rete idrica esterna deve essere costruita nel rispetto
delle caratteristiche tecniche previste dalla legislazione in materia
sull'istituzione dell'A.Q.P., nonché di quelle indicate dal D.M. 26-3-1991.
Le reti di distribuzione interna devono essere costruite
con materiali idonei, in modo da evitare inquinamento dell'acqua potabile,
nonché fuoriuscita dell'acqua stessa con infiltrazione nelle costruzioni.
La rete idrica interna deve essere anche dotata di
valvole di non ritorno nel punto di allacciamento alla rete pubblica.
Sono vietati allacciamenti di qualsiasi genere che
possano miscelare l'acqua della rete pubblica con acque di qualsiasi altra
provenienza.
Art. 144
Rete idrica e fognatura
La rete idrica degli acquedotti pubblici, nonché le
derivazioni interne negli edifici e nelle aree private devono essere poste
in rapporto alle canalizzazioni fognarie a distanza di sicurezza non
inferiore a m. 1, sovrastanti e nel rispetto di quanto previsto dalla
vigente normativa in materia.
I parametri di cui al comma 1 non si applicano alle
canalizzazioni dei singoli appartamenti e alle singole abitazioni dove,
comunque, vanno rispettati i criteri di sicurezza.
Art. 145
Giudizio di qualità e di idoneità d'uso
Il giudizio di qualità e di idoneità d'uso é di
competenza del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, sulla
base delle risultanze analitiche del P.M.P. che ha eseguito i controlli
analitici e/o di laboratorio accreditato.
Il giudizio di potabilità é fondato sull'insieme dei dati
forniti dagli esami dei caratteri organolettici e dei parametri chimici,
chimico-fisici e microbiologici in rispondenza ai limiti di cui al D.P.R.
del 24-5-1988, n. 236 e del successivo D.M. 26-3-1991, secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 02.02.2001, nonché dai dati forniti dall'esame
ispettivo alla sorgente o al pozzo riguardante profondità, stratigrafia e
natura del terreno, struttura e caratteristiche dell'impianto, potenziali
fonti di inquinamento, ecc. il giudizio di potabilità deve essere trasmesso
a cura del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione al Sindaco
del Comune interessato.
Art. 146
Inquinamento delle acque di uso potabile
In caso di accertato e/o sospetto inquinamento delle
acque destinate ad uso potabile, il Sindaco, su indicazione del Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. e/o del P.M.P., adotta i
provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica, anche quelli, ove
indispensabili, contingibili ed urgenti, a norma dell'art. 54 del T.U.EE.LL.
- D.Lgs 18/8/2000 n. 267, così come previsto all'art. 5 del D.M. 26-3-1991.
CAPO II
ACQUE: SMALTIMENTO E TUTELA DALL’INQUINAMENTO
Art. 147
Richiami normativi
Lo smaltimento delle acque di qualunque origine e dei
fanghi rinvenienti da processi depurativi di liquami deve avvenire nel
rispetto delle norme contenute nelle leggi statali e regionali al fine di
tutelare tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia
pubbliche che private, in particolare con riferimento alle disposizioni di
cui alle delibere del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque
dall'Inquinamento del 4-2-1977 e del 30-12-1980, alla Legge Regionale
19.12.1983 n.24 ed alla legge regionale 2-5-95 n.31 (per quanto
applicabili), al D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
a norme successive. Gli scarichi delle Autocaravan sono altresì soggetti
alle disposizioni di cui alla legge 14-10-91, n. 336.
Art. 148
Acque meteoriche
Le strade, le piazze e tutte le aree di uso pubblico
debbono essere provviste di idonee opere per il facile scolo delle acque
meteoriche.
Le acque meteoriche provenienti dai tetti, dai cortili e
dai suoli di zone fabbricabili debbono essere idoneamente allontanate a cura
dei proprietari, in modo da evitare inconvenienti ai confinanti e lagunaggi
lungo le pubbliche strade.
E’ vietato evacuare acque reflue di qualsiasi tipo
mediante i pluviali ed i condotti destinati alle acque piovane.
E’ parimenti vietato usare i pluviali come canne di
esalazione dei fumi, gas e vapori.
E’ vietato immettere le acque meteoriche nella fognatura
pubblica ove questa non sia stata opportunamente costruita come tipo e
funzione mista. Le stesse devono essere convogliate in canalizzazione
separata.
I proprietari di terreni, qualunque ne sia l'uso e la
destinazione futura, debbono conservarli costantemente liberi da
impaludamenti, inquinamenti ed erbacce qualora siano fonte di inconveniente
igienico.
Devono, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di
cui al D.Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 149
Deflusso delle acque
E’ vietato far defluire sul suolo acque provenienti dalle
case di abitazione, spazi e locali di laboratori, stabilimenti, esercizi
commerciali e simili, fatti salvi i casi espressamente regolamentati. Le
cunette stradali restano esclusivamente destinate al convogliamento delle
acque pluviali.
E’ vietata l'esecuzione di lavori nel sottosuolo, che
ostacolino in qualunque modo il normale deflusso delle acque sotterranee.
E’ pure vietato sbarrare od altrimenti intercettare corsi
di acque superficiali anche a scopo industriali, senza le autorizzazioni
prescritte dalle vigenti disposizioni di legge anche in materia di
protezione civile. L’Amministrazione Comunale può far sospendere
l'esecuzione dei lavori che ostacolino il naturale deflusso delle acque ed
ordinare il ripristino dello stato preesistente e disporre i lavori
necessari per lo scolo permanente delle acque. In caso di inadempienza o di
ritardo l’Amministrazione provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente.
I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo,
industriale o sportivo, oltre a quanto disposto negli articoli che seguono
per i casi specificatamente previsti, debbono avere le pareti ed il fondo
costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti,
adottando opportuni accorgimenti, in applicazione delle vigenti norme in
materia di sicurezza.
Da parte dei proprietari deve essere posta in atto ogni
precauzione atta a prevenire incidenti e devono essere usati idonei mezzi di
disinfestazione al fine di evitare la proliferazione di insetti.
Le acque stagnanti nel territorio del Comune debbono
essere prosciugate a cura della proprietà dei terreni interessati.
Art. 150
Smaltimento di acque reflue domestiche e assimilate
Sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle
espressamente elencate nell’art.28-comma 7 del D.Lgs n.152/99, così come
modificato ed integrato dal D.Lgs n.258/2000.
Fermo restando l’obbligo per il Comune di dotare di reti
fognarie per le acque urbane gli agglomerati nel proprio ambito territoriale
con le scadenze previste dall’art.27 comma 1 del D.Lgs n.152/99, per gli
insediamenti, installazioni o edifici isolati, si applicano le prescrizioni
contenute nel comma 4 del predetto art.27, nel testo novellato dal decreto n.258/2000.
L’immissione di acque reflue domestiche e assimilate
nella rete fognaria non comporta il rilascio di autorizzazione essendo
sufficiente che lo scarico sia conforme a quanto stabilito nel Regolamento
del gestore della fognatura.
Lo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate in
altro corpo ricettore (corpo idrico superficiale e, ove consentito, suolo)
deve essere assentito dal Comune. La realizzazione dell’impianto deve essere
assentita con atto di concessione edilizia. L’entrata in esercizio dello
scarico deve essere autorizzata dall’Ente preposto.
Per quanto riguarda i valori limite di emissione,
relativamente agli scarichi interessanti le aree sensibili e il suolo, si
applicano i parametri previsti dalla tab.2 alleg.5 e, rispettivamente, dalla
tab.4 del medesimo alleg.5 del D.Lgs.vo n.152/1999 e successive modifiche e
integrazioni (fatti salvi, per le aree sensibili, limiti esistenti pi_
restrittivi).
Si richiamano, infine, le disposizioni del comma 5
dell’art.56 del presente Regolamento.
Art. 151
Autorizzazione allo smaltimento dei liquami
Conformemente a quanto previsto dal primo comma dell’art.45
del D.Lgs 152/99, così come successivamente integrato e modificato dal D.Lgs
n.258/2000, tutti gli scarichi devono essere autorizzati.
L’autorizzazione é rilasciata dall’Autorità competente in
relazione al sistema prescelto di recapito finale dell’effluente nel
rispetto della normativa statale vigente, nonché delle norme regionali e
delle deleghe all’uopo conferite dalla Regione.
L’autorizzazione di cui al precedente comma é rilasciata,
a richiesta del titolare dell’attività da cui origina lo scarico, con
l’osservanza delle modalità previste dalla vigente normativa.
Art. 152
Smaltimento di acque reflue industriali
Lo smaltimento di acque reflue industriali deve avvenire
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 152/99 e successive modifiche e
integrazioni, anche con riferimento alle deliberazioni del Comitato
Interministeriale per la Tutela delle Acque del 4/2/1977, in quanto
applicabile e secondo i limiti di accettabilità all’uopo contemplati dalla
normativa vigente.
Ove le acque reflue industriali recapitino nella pubblica
fognatura, si devono osservare le prescrizioni regolamentari dell’Ente
gestore della fognatura stessa e, per quanto non previsto, i limiti di cui
alla tab.3 e 3A , alleg.5 del decreto n.152/1999 e successive modifiche e
integrazioni.
Si richiamano, infine, le disposizioni di cui ai commi 5
e 6 dell’art.56 del presente regolamento.
Art. 152/bis
Smaltimento fanghi derivanti dal trattamento delle acque
reflue
Lo smaltimento dei fanghi derivati dal trattamento delle
acque reflue deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente
disciplina in materia ed in particolare dal D.Lgs n.99/92, dal D.Lgs n.22/’97
e dal D.Lgs n.152/’99 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n.258/2000.
Art.153
Smaltimento delle acque di vegetazione
Le acque di vegetazione possono essere smaltite mediante
spandimento controllato sul suolo secondo le norme stabilite dalla legge
11-11-96, n. 574 che, tra le altre prescrizioni, prevede:
presentazione da parte dell’interessato al Sindaco
del Comune dove sono ubicati i terreni di una relazione tecnica sulle
caratteristiche dell’ambiente ricevitore;
comunicazione della quantità massima di acqua di
vegetazione che può essere smaltita per ettaro e modalità di spandimento.
E’ fatta salva, comunque, la specifica disciplina
riveniente dal Decreto Interministeriale previsto dall’art.38 comma 2 del
D.Lgs n.152/1999, così come novellato dal D.Lgs n.258/2000.
Art. 154
Trasporto dei liquami
Le acque reflue domestiche e assimilate e quelle
industriali, raccolte in vasche di stoccaggio, devono essere trasportate da
appositi automezzi muniti di idoneo sistema di aspirazione e svuotamento.
L’autorizzazione alla raccolta e trasporto dei liquami di
cui al precedente comma é rilasciata dalla Provincia ove ha sede la ditta
che effettua il trasporto, sempreché iscritta nell’apposito Albo nazionale
secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento approvato con D.M.
21-6-1991, n. 324.
Il liquame trasportato deve essere smaltito
obbligatoriamente in impianti di depurazione e trattamento dei reflui
stessi, allo scopo autorizzati.
I veicoli autorizzati per il trasporto di liquami devono
essere in possesso di attestato di idoneità rilasciato dal competente organo
di controllo nel cui territorio ha sede la ditta che effettua il trasporto,
previo accertamento dei requisiti tecnici del veicolo stesso ed, in
particolare, della perfetta tenuta delle cisterne.
Tutte le operazioni di raccolta e trasporto dei liquami
devono avvenire in modo da evitare qualunque inquinamento, fuoriuscita di
liquame ed emanazione di cattivi odori.
Le operazioni di raccolta devono essere effettuate
esclusivamente nelle ore indicate dal Sindaco.
Fatte salve le prescrizioni dell’Autorità provinciale, la
ditta deve rilasciare al produttore del refluo ricevuta in cui sia indicata
la data e l’ora dell’avvenuto svuotamento, la quantità caricata, la sede
finale di smaltimento. Una copia della predetta ricevuta, regolarmente
vidimata dall’impianto di smaltimento, deve essere restituita al produttore
e custodita dallo stesso per l’esibizione agli organi di controllo.
Art. 155
Vigilanza e controllo
L’attività di vigilanza e controllo sugli scarichi di
qualsiasi tipo pubblici e privati compete alle Autorità indicate nel D.Lgs
152/99, nella legge regionale 2-5-95, n. 31 nonché nell’art. 19, lett. G)
del T.U.EE.LL. – D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
A tal fine le Autorità richiamate nel precedente comma si
avvalgono del supporto e della collaborazione degli organi preposti alle
attività di controllo in maniera di tutela ambientale.
CAPO III
ACQUE SUPERFICIALI: TUTELA
Art.156
Corsi d'acqua superficiali
E’ severamente vietato qualunque smaltimento di liquame
riveniente da insediamenti civili e/o da insediamenti produttivi nei
torrenti, nei ruscelli, nei fiumi, nei laghi (naturali o artificiali).
Fatti salvi i casi previsti dalle leggi statali e
regionali é, altresì, vietato ogni scarico in mare.
Gli eventuali scarichi in mare devono essere autorizzati
dall'Autorità preposta al controllo secondo le modalità previste dalle leggi
in vigore.
» vietato abbandonare qualunque rifiuto o qualunque
oggetto che possa essere di nocumento all'ambiente o alla salute pubblica
nei corsi d'acqua superficiali e in mare, ivi compresi gli oggetti in
plastica, in metallo, in vetro.
Art. 157
Canali di bonifica e di drenaggio
I canali di bonifica e di drenaggio devono essere
costantemente tenuti in perfetto stato di efficienza, liberi da accumuli di
materiali di qualunque natura che possano ostacolare o rallentare il normale
deflusso delle acque, con i margini sgombri da rovi, nonché con idonee
barriere di altezza non inferiore a m. 0,90 lungo i margini stessi al fine
di evitare il rischio di precipitazione di persone, animali e mezzi.
A quanto prescritto nel primo comma deve provvedere
l’Ente o la persona fisica gestore dei canali di bonifica e di drenaggio.
E’ severamente vietato smaltire nei canali di bonifica e
di drenaggio liquami rivenienti da insediamenti civili e/o produttivi.
Non può essere rilasciata autorizzazione allo smaltimento
di acque rivenienti da impianti di depurazione civili, anche se conformi ai
parametri previsti dall’Allegato 5 del D.Lgs 152/99 così come modificato ed
integrato dal D.Lgs n.258/2000, se non sia acquisito da parte dell’Autorità
comunale il parere favorevole dell’Ente o persona fisica gestore, nonché
degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela
ambientale.
Ove i canali di bonifica e di drenaggio abbiano il loro
recapito terminale in mare, l’autorizzazione prevista al precedente comma
deve essere rilasciata anche dalla competente Autorità addetta al controllo
(Provincia).
Art.158
Tutela delle acque di balneazione
Per quanto attiene alla tutela delle acque di balneazione
si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs n. 152/99, D.P.R. 8-6-1982, n.470,
come modificato con la legge 15-7-1988, n.271 e successive modifiche e
integrazioni.
L’attività di vigilanza sotto il profilo
igienico-sanitario é svolta dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica
territorialmente interessato in collaborazione e con il supporto degli
organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.
CAPO IV
IGIENE DEL SUOLO
Art. 159
Riferimenti legislativi
In materia di igiene del suolo valgono tutte le
disposizioni nazionali e regionali aventi finalità di tutela ed, in
particolare modo, le leggi che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs
22/97, Legge Regionale n. 30/86, Regolamento regionale n. 2/89, leggi,
decreti ministeriali, circolari e regolamenti successivi sulla materia di
specie, Delibera C.I.T.A.I. 27-7-1984). Lo smaltimento dei rifiuti di
origine animale é subordinato all'osservanza del D. Lgs n. 508/92e relative
norme di applicazione.
Sono fatte salve tutte le norme legislative e
regolamentari in ordine all'uso delle sostanze diserbanti.
Art. 160
Pulizia del suolo
Chiunque a qualunque titolo fa uso di aree, spazi, viali,
cortili, giardini, passaggi, corridoi di transito, é tenuto a provvedere
alla loro pulizia.
Per gli spazi pubblici urbani l'adempimento di cui al
primo comma compete al Comune.
Nel caso di pinete, boschi, giardini ed altri luoghi
ameni di uso pubblico o privato, il predetto obbligo fa carico ai
proprietari, agli aventi titolo di diritti reali di godimento sui beni
immobili stessi.
Ove il proprietario o l'Ente pubblico o la persona
giuridica di diritto civile non sia in grado di provvedere a quanto
prescritto dal precedente comma 3, salvi i provvedimenti sostitutivi per la
tutela della salute pubblica, é imposto ai proprietari l'obbligo di
procedere alla recinzione del suolo ed alla relativa custodia.
I concessionari, anche per tempi limitati, di suolo
pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree avute in concessione.
Art. 161
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani
L'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
compresa l'attività di raccolta e trasporto, é esplicata, a norma del D.Lgs
n. 22/97, dal Comune, con le modalità ivi previste ed osservandone la
disciplina per la raccolta differenziata.
La disciplina dei servizi dei rifiuti urbani é stabilita
dall'apposito Regolamento Comunale adottato con separati provvedimenti nelle
forme di legge.
Art. 162
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e
pericolosi
L'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti classificati speciali, pericolosi a norma del D.Lgs n. 22/97 e
successive modifiche ed integrazioni deve avvenire secondo le modalità ivi
disciplinate con l’osservanza delle disposizioni contenute nella delibera
27.7.1984 del C.I.T.A.I., nonché secondo quanto previsto nella successiva
normativa statale.
Sono, altresì, fatte salve le norme contenute nella Legge
Regionale n. 30/86.
Art. 163
Divieto di smaltimento di rifiuti
in zone non consentite
E’ fatto divieto di adibire a discarica di rifiuti di
qualunque origine e specie zone non munite di autorizzazione rilasciata
secondo le prescrizioni delle vigenti disposizioni in materia.
Le discariche autorizzate di prima categoria e di seconda
categoria di tipo A) come individuate dalla deliberazione del C.I.T.A.I. del
27-7-1984, oltre ad osservare tutte le norme ivi previste, devono essere
ubicate alle seguenti distanze:
a. Km. 1 dalle ultime abitazioni del pi_ vicino
centro urbano;
b. a distanza di sicurezza dal pi_ vicino
insediamento rurale regolarmente abitato o adibito a lavorazioni
agricole e/o ad allevamento; da strade statali e da strade
provinciali;
c. Km. 1 da insediamenti produttivi, da impianti
adibiti allo sport, ad attività ricreative, a campeggi, villaggi
turistici ed alberghi.
Le discariche di seconda categoria di tipo B) e di tipo
C), nonché di terza categoria come individuate dalla deliberazione del
C.I.T.A.I. del 27-7-1984 devono essere ubicate alle seguenti distanze:
d. Km. 2 dalle ultime abitazioni del pi_ vicino
centro urbano;
e. a distanza di sicurezza dal pi_ vicino
insediamento rurale regolarmente abitato o adibito a lavorazioni
agricole e/o ad allevamenti; da strade statali e da strade
provinciali;
f. Km. 2 da insediamenti produttivi, da impianti
adibiti allo sport, ad attività ricreative, a campeggi, villaggi
turistici ed alberghi.
E’ vietato bruciare all'aperto pneumatici, residui di
gomma, di materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari, altri materiali
e, comunque, qualunque rifiuto al fine di evitare l'origine di fumi,
esalazioni tossiche o moleste.
In tutte le discariche và garantito il rispetto delle
norme di sicurezza del lavoro, non solo in riferimento ai dipendenti degli
impianti, ma agli stessi utenti secondo quanto previsto dal D. Lgs 626/94 e
successive modificazioni.
CAPO V
ARIA
Art. 164
Riferimenti legislativi
In materia di qualità dell'aria valgono tutte le
disposizioni nazionali e regionali aventi finalità di tutela ed, in
particolare, la legge n. 615 del 13-7-1966, i regolamenti di esecuzione
approvati con D.P.R. 1391/70 e DD.PP.RR, nn. 322 e 323/1971, la legge n. 437
del 3-6-1971, l'art. 104 del D.P.R. 616/77 e successive modifiche ed
integrazioni, il D.P.R. n. 485 del 10-5-1982, la legge n. 818 del 7-12-1984,
la legge regionale n. 31 del 16-5-1985, il D.P.R. 203 del 24-5-1988 e
successive modifiche, il D.P.R. n. 214 del 28-5-1988 , il D.P.C.M. 240 del
4-6-1988, il D.M. 8-5-1989, il D.P.C.M. 21-7-1989, il D.P.C.M. 12-7-1990, il
D.P.R. 25-7-1991, il D.Lgs n.351/1999, e norme successive.
Art. 165
Impianti termici ed industriali
Per la disciplina autorizzativa e di controllo di tutti
gli impianti che possano dar luogo ad emissioni nell'atmosfera, nonché, per
quanto attiene alle caratteristiche merceologiche dei combustibili ed al
loro impiego, per il riferimento ai valori limite ed ai valori guida per gli
inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno e dei relativi metodi di analisi,
campionamento e valutazione ed, infine, per i limiti delle emissioni
inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione,
valgono le disposizioni di cui al precedente art. 164.
Le canne dei camini, dei caloriferi e simili devono
essere costruite con tubature incombustibili, inalterabili, a perfetta
tenuta con pareti non trasudanti ed in modo che riesca facile provvedere
alla loro pulitura; inoltre le stesse devono garantire la perfetta
staticità. Per evitare che le esalazioni e il fumo diano molestia e creino
pericolo per gli edifici vicini, in particolare, l'emissione del fumo deve
avvenire in atmosfera libera e, comunque, le bocche delle canne devono
risultare pi_ alte di almeno 2 m rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e
a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 20 m. Le bocche
delle canne situate a distanza compresa tra 20 e 50 m da aperture di
locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo
superiore dell'apertura pi_ alta.
Art. 166
Inquinamento da autoveicoli
Fatte salve le disposizioni statali e regionali in
materia, é severamente vietato, durante la sosta, sia pure temporanea,
tenere in moto autoveicoli, motoveicoli, autocarri e qualsiasi altro veicolo
a motore azionati con qualunque tipo di carburante.
Uguale divieto é fatto per la sosta dei veicoli di cui al
primo comma presso i distributori di carburante ovunque essi siano ubicati.
E’ fatto, altresì, divieto di effettuare presso officine
meccaniche prove di motore all'aperto, dovendosi, per queste, comunque,
rispettare le norme citate contenute nell'art. 98 del presente Regolamento.
Gli autobus delle reti di trasporto urbano devono essere
forniti di tubi di scappamento che emettono gas di scarico nella zona
posteriore dell'autoveicolo e al di sopra del tetto della cabina.
Art. 167
Depositi di materiale
E fatto divieto di tenere all'aperto qualsiasi deposito
di materiale che possa provocare cattivi odori tali da arrecare molestia
agli abitanti delle zone circostanti e, comunque, all'ambiente di vita e di
lavoro.
Su proposta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e/o
degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela
ambientale l’Amministrazione può ordinare l'adozione di misure idonee a
rimuovere l'inconveniente.
Art. 168
Protezione di materiali trasportati
da autocarri
Gli autocarri che trasportano sabbia, argilla, terrame,
ghiaia, granaglie e materiale di rifiuti putrescibili e maleodoranti devono
essere dotati di adeguati mezzi di protezione e copertura onde evitare la
diffusione di polveri, odori e materiali costituenti rischio e nocumento
alla salute ed alla sicurezza dei cittadini e all'ambiente.
CAPO VI
RUMORI E VIBRAZIONI
Art. 169
Campo di applicazione
Fermo restando quanto previsto dalla legislazione in
vigore in tema di protezione dei lavoratori contro il rischio di esposizione
al rumore durante il lavoro ed, in particolar modo, dagli artt. 38 e segg.
del D. Lgs 15-8-1991, n. 277, per quanto attiene ai limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno si
rinvia alla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, al D.P.C.M.
1/3/1991, nonché al D.P.C.M. n_ 412 del 14/10/1997.
Art. 170
Definizione e modalità di rilevamento
Per quanto attiene alle definizioni ed alle modalità di
rilevamento del rumore, si rinvia integralmente al D.P.C.M. 1/3/1991, alla
Legge n. 447/95 e successivi decreti attuativi.
Art. 171
Individuazione delle aree
Il Comune individua le aree in cui deve essere suddiviso
il proprio territorio in base alle indicazioni della tabella a) allegata al
D.P.C.M. 412 del 14-10-97.
L'individuazione delle aree di cui al primo comma é
deliberata dal Consiglio Comunale, previo parere del Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica della A.U.S.L competente territorialmente, nonché degli
organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.
Art. 172
Limiti massimi ammissibili
Dopo le operazioni di individuazione delle aree di cui al
precedente art. 171, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti sono
fissati secondo le indicazioni previste dalle tabelle B e C allegate al
D.P.C.M. n. 412 del 14-10-97.
E’ data facoltà al Sindaco, nel periodo 15 giugno - 15
settembre, di disporre, su parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica
della competente A.U.S.L,, che i valori dei limiti massimi del livello
sonoro equivalente, per le classi 1, 2, 3, 4 della tabella A) del D.P.C.M.
n. 412 del 14-10-97, nelle ore pomeridiane dalle 13.30 alle 15.30, siano
quelli individuati nelle tabelle B e C dello stesso D.P.C.M. nella colonna
dei tempi di riferimento ´notturnoª.
Per i veicoli a motore si applicano le norme contenute
nei DD.MM, di attuazione delle direttive C.E.E.
CAPO VII
RADIAZIONI NON IONIZZANTI
Art. 173
Inquinamento
Le norme del presente capo valgono per gli apparati in
grado di creare campi elettromagnetici in spazi aperti o confinati. Per essi
si dovrà attenere a quanto previsto dal D.M. 381/98 e suoi collegati, nonché
a quanto stabilito dall’apposito regolamento Comunale in materia di Campi
Elettromagnetici prodotti da sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi
operanti nell’intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz. Dovranno in
ogni caso essere rispettati: il D.M. 16/1/1991 che detta norme in merito
alle distanze minime delle nuove cabine di trasformazione; il D.P.C.M.
23/4/1992 e relativi collegati in tema di distanze di rispetto dalle
abitazioni per gli elettrodotti; la L. n.249 del 31/7/1977; la legge n_ 36
22/02/2001 e relativi regolamenti attuativi.
Per quanto non contemplato si fa riferimento al
Regolamento in materia di inquinamento elettromagnetico che dovrà essere
approvato dall’Amministrazione Comunale.
Art. 174
Limiti a protezione della popolazione
I valori massimi della densità di potenza, in attesa di una normativa
nazionale, possono essere quelli riportati nella seguente tabella:
|
Limiti
Frequenza |
Densità
Potenza media |
Limiti
Campo elettrico |
Limiti
Campo magnetico |
| |
Wm2 |
V/m |
A/m |
|
da 300 KHz
a 3 Mhz |
5 |
45 |
0,11 |
|
da 3 MHz
a 300 GHz |
1 |
20 |
0,05 |
Sono in ogni caso applicabili le disposizioni di cui al
D.P.C.M.
23-4-1992 che prevede limiti di esposizione a campi
elettrici ed elettromagnetici negli ambienti abitativi ed esterni.
Le misure di potenza si intendono in condizioni di "campo
lontano", ossia lontano dalla sorgente.
In caso di "campo vicino", i limiti da rispettare sono
quelli previsti per campo elettrico e campo magnetico.
L'attività di vigilanza sotto il profilo della tutela
della pubblica salute é esercitata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica
competente per territorio in collaborazione e con il supporto degli organi
preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.
Tutti i limiti sopra individuati devono essere in ogni
caso individuati anche nell’ipotesi in cui l’inquinamento elettromagnetico
possa generarsi per la presenza di stazioni radio, ripetitori di ogni genere
e specie, e dunque anche con riferimento alle stazioni radiomobili di ultima
generazione.
CAPO VIII
RADIAZIONI IONIZZANTI
Art. 175
Riferimenti legislativi
Per quanto attiene alla protezione della popolazione e
dei lavoratori contro i rischi da radiazioni ionizzanti si applica la
normativa statale e regionale vigente in materia (legge 31-12-1962 n. 1860,
D.Lgs n. 230/95, D.Lgs n.187/2000
L’attività di vigilanza sotto il profilo della tutela
della pubblica salute é esercitata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica
competente per territorio in collaborazione e con il supporto degli organi
preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale.
CAPO IX
USO DI PRODOTTI FITOSANITARI
Art. 176
Riferimenti legislativi
Per l'uso degli prodotti fitosanitari in agricoltura si
richiamano le disposizioni contenute negli artt. 5, lett. h) e 6 della legge
30-4-1962, n. 283, nell'O.M. 18-7-1990 e nella Circ. 16-12-1991 n. 25 (G.U.
n. 298 del 20-12-1991), D.Lgs194/95, Circolare Min. Sanità del 10-6-95,
D.P.R. 24-5-88, n. 223, nonché nella delibera della G.R. n. 1490 del
24-5-93; Circolare Ministero della Sanità n_ 15 del 30.04.93 e D.P.R. n.290
del 23/4/2001.
Art. 177
Locali di deposito e vendita
Mezzi di trasporto
Fatte salve le disposizioni previste dalla legislazione
in materia, i locali da adibire a deposito dei prodotti fitosanitari devono
possedere i seguenti requisiti:
a. essere separati e non comunicanti con case di
abitazione, locali di deposito e vendita di sostanze alimentari;
b. essere dotati di aperture esterne protette che
consentano un continuo ricambio dell'aria;
c. avere pavimento lavabile e pareti intonacate e
rivestimento idoneo;
d. disporre di un vano o di armadi per tenere
chiusi a chiave i prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e
nocivi;
e. tutti gli altri requisiti previsti dalla
Circolare n. 15 del 30.04.93 e dalla normativa di cui al precedente
art. 176.
1.bis. L’Autorizzazione Sanitaria per l’esercizio di
deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari é rilasciata dal Dirigente del
S.I.A.N. competente per territorio (Delibera Giunta Regionale n. 1490/93).
Su carri, vagoni ed ogni altro mezzo non possono essere
contemporaneamente trasportati prodotti fitosanitari ed alimenti, bevande o
loro imballaggi. I prodotti fitosanitari debbono essere tenuti separati dai
prodotti specificati al comma precedente anche durante le soste tecniche nei
magazzini delle agenzie di trasporto o viaggio.
Art. 178
Modalità d'uso:
obbligo di comunicazione
I conduttori delle agenzie agricole sono tenuti a dare
comunicazione preventiva, sia agli organi preposti alle attività di
controllo in materia di tutela ambientale che al S.I.A.N. competente per
territorio, dei programmi dei trattamenti con presidi sanitari per
l'agricoltura all'inizio di ogni anno solare.
L'obbligo della comunicazione preventiva riguarda tutti i
trattamenti che utilizzano prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e
nocivi ad esclusione di quelli svolti su colture destinate ad esclusivo
consumo del nucleo familiare.
La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve
contenere:
il nominativo del committente;
il nominativo del responsabile del trattamento e
gli estremi del patentino per l'uso di prodotti di prima e seconda
classe;
c)-una destinazione del territorio con la
segnalazione di zone sensibili (corsi d'acqua, abitazioni,
allevamenti, approvvigionamenti idrici, ecc.);
le colture da trattare;
l'indicazione del presidio sanitario per singola
coltura, gli estremi di registrazione e le quantità previste;
il diario e l'orario dei trattamenti previsti;
l'indicazione del luogo di preparazione e travaso
delle miscele e di attingimento dell'acqua;
l'indicazione del/dei mezzo/i con cui sono
effettuati i trattamenti;
il sistema previsto per lo smaltimento dei
contenitori vuoti.
Devono essere rispettate tutte le prescrizioni relative
alla legislazione sull'obbligo del ´quaderno di campagnaª, al D. Min. San.
21-1-1991, n. 217, al D. Min. San. 2-7-1992, n. 436 e seguenti e per quanto
applicabile, il D.Lgs 626/94.
E' vietato il trattamento con prodotti diserbanti delle
banchine stradali e dei fondi ubicati nel perimetro urbano. Eventuali
deroghe devono essere concesse di volta in volta dal Sindaco previo parere
favorevole del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
Art. 179
Modalità d'uso:
condizioni di esecuzione
Le condizioni meteorologiche devono essere tali da
garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare.
Devono essere apposte, durante il trattamento e durante
l'intervallo di agibilità, la segnalazione del divieto di accesso a persone
non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati e la
segnalazione della durata dell'intervallo di agibilità, se previsto, per il
presidio sanitario utilizzato.
Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di
protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.
Devono essere osservate le modalità d'uso e le
precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine
spanditrici.
Devono essere rispettate le indicazioni contenute sulle
etichette di prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di
sicurezza individuati per gli addetti.
Le etichette ed i fogli illustrativi devono essere
conservati per tutto il periodo dei trattamenti, al fine di consentire
tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione.
I contenitori devono essere raccolti e smaltiti, ai sensi
del D.L.vo n.22/97 e successiva normativa tecnica.
Art. 180
Modalità di conservazione
1.L'acquirente deve curare che i prodotti fitosanitari
molto tossici, tossici e nocivi siano conservati in appositi locali o
armadi, da tenere chiusi a chiave.
2.Gli altri prodotti devono essere conservati separati
dai primi, in luogo chiuso, ben aerato e riparato, inaccessibile ai bambini
ed agli estranei.
3.E’ vietato conservare i presidi in locali in cui siano
immagazzinate sostanze alimentari e/o mangimi.
Art. 181
Trattamenti post-raccolta
Chiunque, in forma singola o associata, intenda procedere
all'impiego di sostanze chimiche su prodotti destinati all'alimentazione,
durante il periodo di stoccaggio e conservazione, é tenuto a darne
preventiva segnalazione al S.I.A.N. Detta comunicazione deve contenere:
i dati anagrafici del titolare o del legale
rappresentante dell'azienda;
l'indicazione della sostanza chimica che si intende
utilizzare ed il numero di registrazione ministeriale;
il quantitativo previsto ed il tipo di derrate
alimentari in causa;
le modalità del trattamento e le misure cautelative
che si intendono adottare per evitare ogni possibile danno agli addetti
ed alla salute pubblica.
Prima dell'immissione sul mercato di derrate alimentari
trattate deve essere preventivamente avvisato il S.I.A.N. affinché disponga
gli opportuni accertamenti.
Lo stesso Servizio può disporre il divieto di
commercializzazione dei prodotti in questione fino all'espletamento dei
controlli ispettivi e delle eventuali analisi di laboratorio, da parte del
competente P.M.P.
Art. 182
Impiego di mezzi aerei
L'impiego di mezzi aerei per i trattamenti
antiparassitari, in deroga al generale divieto espresso come parere dal
Consiglio Superiore di Sanità il 6 luglio 1973 e successivamente ribadito il
29 luglio 1974 e il 1_ aprile 1976 dalla Commissione Consultiva presso il
Ministero della Sanità, e dalla Circ. Min. Sanità n. 53/Prot.
705/44.66/2/1207 del 28-8-1982 può essere eccezionalmente autorizzato (ove
non esistano altre possibilità di intervento) in base a specifiche esigenze,
previo parere del S.I.A.N. dell’A.U.S.L.
Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà
cura del S.I.A.N. acquisire preventivamente il parere degli organi preposti
alle relative attività di controllo.
La richiesta di autorizzazione deve, essere inoltrata al
Sindaco da parte del committente del trattamento, entro i termini fissati
dal S.I.A.N..
Completata la procedura istruttoria il SIAN inoltra gli
atti alla Regione per il completamento dell'iter autorizzativo.
La richiesta di autorizzazione deve contenere un
programma per il trattamento aereo da cui risultino:
il nominativo del o dei committenti agricoli;
il nominativo dell'operatore (a terra) responsabile
di tutte le operazioni a terra;
il nominativo dell'operatore aereo-agricolo,
autorizzato come pilota da CIVILAVIA, che si assume la responsabilità
dell'esecuzione di tutte le operazioni, connesse al volo, di
distribuzione dell'antiparassitario;
il territorio: estensione territoriale, descrizione
accompagnata dalla relativa topografia quotata, aggiornata ai fini
specifici e documentata sull'esistenza di zone sensibili;
la monocoltura;
il prodotto sanitario (o i prodotti fitosanitari)
registrato (i) per l'impiego aereo e per la nomenclatura e le quantità
previste;
il diario ed orario del trattamento;
l'indicazione della base operativa;
la dichiarazione dell'operatore aereo-agricolo di
avere effettuato una accurata ricognizione del territorio da trattare da
cui emerga:
i. la sicurezza delle persone, degli animali
d'azienda e dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua delle zone
sensibili in generale;
ii. presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi,
pali, ecc.);
iii. presenza di piante isolate o limitate colture
diverse all'interno del territorio o monocoltura da trattare;
una copia della comunicazione formale al committente,
da questi controfirmata, se l'area non é completamente a monocoltura,
che i presidi sanitari ammessi al trattamento aereo sono di massima
compatibilità con altre coltivazioni secondarie e che, pertanto, i
prodotti di queste ultime possono essere destinati alla alimentazione ed
alla commercializzazione.
I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono
essere effettuati secondo le prescrizioni del Ministero della Sanità
(contenute nella nota del 10 novembre 1979, n. 705/44, 611/2/136 e secondo
il parere emesso dalla Commissione Consultiva il 4 marzo 1980) che ammettono
l'uso di tali mezzi per trattamenti con formula a base di principi attivi di
prodotti non appartenenti alle classi “Tossici , molto tossici e nocivi”
autorizzati ed indicati nella nota del Ministero della Sanità n.
795/44.78/3/82-10/2847 del 18 maggio 1982 contenenti o con aggiunta di
coadiuvanti ad azione antideriva ed antievaporante.
I trattamenti con mezzi aerei sono consentiti
esclusivamente sulle colture indicate nella nota su citata del 18 maggio
1982 (vite, olivo, pioppo e cereali) su estensioni coltivate a monocoltura.
Le superfici di terreno a monocoltura devono essere
sufficientemente estese (particelle contigue dell'ordine di grandezza di 7-8
ettari per trattamenti con elicotteri e di 20 ettari per trattamenti con
aerei) che topograficamente ed ortograficamente siano idonee a consentire il
trattamento, evitando la deriva e la contaminazione ambientale oltre i
confini stabiliti.
Qualora in tali aree siano presenti piante isolate o
limitate colture diverse, é necessario che il coltivatore sia formalmente
avvertito da parte dell'operatore che i presidi sanitari ammessi al
trattamento aereo sono di massima incompatibili con tali coltivazioni
secondarie e pertanto i prodotti di queste ultime non possono essere
destinate all'alimentazione ed alla commercializzazione.
La suddetta comunicazione formale controfirmata dal
coltivatore, deve essere acquisita all'atto della autorizzazione al
trattamento.
Nell'interno dell'area da trattare le zone sensibili
(abitazioni, sorgenti e zone di rispetto così come definite dal D.P.R.
236/88, corsi d'acqua, allevamenti di bestiame, di api, di pesci, ecc.,
strade aperte al traffico, ecc.) devono essere tenute ad almeno 150 metri
dalla linea di volo prevista ed il sorvolo é ammesso senza trattamento e nel
rispetto di una quota non inferiore a 60 metri.
Il S.I.A.N. d'intesa con gli organi preposti alle
attività di controllo in materia di tutela ambientale, può prevedere deroghe
a quanto sopra, con valutazioni caso per caso.
Il trattamento deve essere effettuato in modo che il
pilota possa fruire di mezzi idonei a terra (contrassegno di confine e di
zone di rispetto, maniche a vento, fumi traccianti e simili) che gli
consentano di regolare la sua condotta di volo nel modo migliore, al fine di
contenere la deriva e di ottenere un trattamento valido ed efficace, nonché
di disporre di un collegamento radio con la base.
La base deve essere fornita di un anemometro, di un
termometro e di un igrometro, nonché di idonee apparecchiature per la
preparazione dei prodotti da irrorare.
Per modalità di preparazione e di smaltimento dei
contenitori si applicano le disposizioni previste dal settimo comma del
precedente 179.
Devono essere usati dispositivi di erogazione che
producano nebbie costituite per almeno il 95% da gocce delle dimensioni di
non meno di 100 micron, con esclusione di nebbie di ultrabasso volume.
L'intervallo in inagibilità di un appezzamento trattato é
di 48 ore.
Art. 183
Controllo e vigilanza
Le attività di vigilanza, perché vengano adottate,
durante i trattamenti, tutte le precauzioni a protezione della popolazione,
degli addetti ai trattamenti, degli animali, dei beni pubblici e privati,
dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale, spetta ai competenti Servizi
del Dipartimento di Prevenzione e agli organi preposti alle attività di
controllo in materia di tutela ambientale ciascuno nell'ambito delle
rispettive competenze.
Qualora nel corso delle attività di vigilanza e
controllo, di cui al precedente comma, si riscontri l'impiego di sostanze
non autorizzate, deve essere disposto il sequestro cautelativo delle
sostanze suddette.
Nei casi invece si riscontrino delle irregolarità
nell'esecuzione delle operazioni, si può disporre la sospensione.
Nei casi di cui al 2_ e 3_ comma deve essere data
comunicazione immediata al Sindaco del Comune interessato per la conferma
dei provvedimenti urgenti adottati.
Qualora si verifichino incidenti di qualsiasi natura nel
corso del trattamento, devono essere avvisati tempestivamente i Servizi del
Dipartimento di Prevenzione interessati per competenza territoriale.
Il S.I.A.N. competente, in collaborazione e con il
supporto degli organi preposti alle attività di controllo in materia di
tutela ambientale, svolge controlli sulle modalità di conservazione degli
antiparassitari, preparazione e travaso delle miscele.
CAPO X
ATTIVITA’ VARIE
Art. 184
Cave
L'apertura, la riattivazione, l'esercizio di cave e
torbiere e il successivo ripristino sono disciplinate dalla legislazione
regionale in materia e dall'art. 327 T.U.L.S. R.D. 27-7-1934, n. 1265 e dal
D.Lgs 22/97.
Le attività estrattive devono essere operate nel rispetto
delle prescrizioni emanate all'atto della concessione di escavazione e
comunque in modo tale da non determinare disagio alla popolazione e
alterazioni quali-quantitative dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
E’ fatto divieto di utilizzare cave per discariche di
qualunque tipo se non autorizzato.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni statali e
regionali in materia e dai regolamenti edilizi comunali, é fatto obbligo a
chi di competenza di prendere tutti i provvedimenti onde impedire l'utilizzo
delle cave per i fini di cui al comma 3, nonché per evitare rischi di
precipitazione di persone, animali e cose.
Art. 185
Maceri
Nei corsi d'acqua e nei bacini d'uso pubblico é vietata
la macerazione delle piante tessili.
La macerazione può svolgersi solo in appositi bacini di
macerazione costruiti e tenuti in modo da non nuocere alla pubblica salute.
Chi intende impiantare tali bacini deve farne domanda al Sindaco. Il
relativo permesso viene rilasciato , sentito il Servizio Igiene e Sanità
Pubblica della A.S.L. competente territorialmente. Per quanto attiene gli
aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio Igiene e Sanità
Pubblica, acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle
relative attività di controllo.
I bacini di macerazione devono essere distanti almeno 200
m. da ogni centro o nucleo abitato, ad almeno 50 metri da ogni abitazione
isolata, da pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile; devono essere,
inoltre, provvisti di condotti di scarico sboccanti in luoghi distanti
dall'abitato.
E’ vietato immettere le acque derivanti dalla svuotatura
dei maceri nei corsi d'acqua e nei fossi stradali correnti nel territorio
del Comune senza avere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dell'Autorità
competente, ai sensi della vigente legislazione sulla tutela delle acque
dall'inquinamento (D.Lgs n.152 11/05/’99). Ove non intervenga la predetta
autorizzazione, si applicano le disposizioni al riguardo previste dal
presente Regolamento.
TITOLO IV
IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 186
Riferimenti legislativi
Per la tutela igienico-sanitaria sulla produzione,
preparazione, confezionamento, deposito, vendita, distribuzione e consumo
degli alimenti e bevande, nonché sulle attività collegate si applicano le
disposizioni contenute nelle leggi statali di carattere generale e di
carattere speciale, nei relativi regolamenti e nelle connesse ordinanze
ministeriali.
Dal punto di vista generale la disciplina di cui al primo
comma soggiace alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel
T.U. 27-7-1934, n. 1265, nella legge 30-4-1962, n. 283, come modificata
dalla legge 26-2-1963, n. 441 e nel relativo Regolamento approvato con
D.P.R. 26-3-1980, n. 327 e, per quanto occorra, nella legge 25-8-1991, n.
287 (G.U.S.G. n. 206 del 3-9-1991) e nelle leggi regionali n. 36/1984 e n.
13/1989 nonché nel D.Lgs 3-3-93, n. 123, nel D.Lgs 156/97, nel D.Lgs 155/97,
nel D.P.R. 14-7-95 (Suppl. alla G.U. n. 260 del 7-11-95), nel D.M. 16-12-93,
del D.Lgs 114/98, dell’O.M. del 3 aprile 2002 pubblicata sulla G. U. n. 114
del 17.05.02.
Art. 187
Organi di vigilanza
Alla tutela della salute ed alla osservanza delle leggi e
dei Regolamenti in materia di disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande nel territorio comunale
provvede il Sindaco avvalendosi del Servizio di Igiene Degli Alimenti e
della Nutrizione e del Servizio Veterinario (Area B), per quanto di
rispettiva competenza.
La vigilanza sanitaria ha lo scopo di assicurare la
tempestiva ed integrale osservanza delle leggi e dei Regolamenti, nonché
delle disposizioni e dei provvedimenti adottati dall'Autorità competente in
materia di igiene e sanità pubblica, di prevenire le cause che possono
minacciare o compromettere la salute pubblica, di favorire la educazione
sanitaria della popolazione.
Tutti i cibi e le bevande, le materie prime, gli additivi
chimici e i coloranti ammessi sono considerati ´sostanze alimentari e
bevandeª e, come tali, sono soggetti a vigilanza sanitaria.
Il Servizio di Igiene Degli Alimenti e della Nutrizione
ed il Servizio Veterinario Area B, per le rispettive competenze, esercitano
la vigilanza sulle sostanze alimentari e bevande, sui luoghi di loro
produzione, preparazione, confezionamento, deposito, vendita, distribuzione
e consumo sugli impianti, sui macchinari, sugli utensili, sui recipienti,
sui contenitori, sugli imballaggi destinati a venire a contatto con gli
alimenti sui mezzi di trasporto, nel rispetto anche dell'art. 5 del D.P.R.
327/80.
Sono, inoltre, soggetti a vigilanza la produzione, il
commercio e la vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate
alimentari immagazzinate, nonché l'impiego in zootecnia degli estrogeni e di
altre sostanze ad azione ormonale, di sostanze ad azione antiormonale e di
mangimi.
Il Servizio di Igiene Degli Alimenti e della Nutrizione
vigila inoltre, sotto il profilo sanitario, sulle persone comunque addette
alla produzione, preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di
sostanze alimentari e bevande.
Il Servizio di Igiene Degli Alimenti e della Nutrizione
vigila, altresì, sulle caratteristiche igienico-sanitarie di tutti i locali
destinati alle attività di cui al precedente quarto comma, sui servizi
igienici annessi, sull'approvvigionamento idrico, sui locali per gli addetti
nonché, di concerto con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica sullo
smaltimento dei liquami, sul conferimento dei rifiuti, sulle eventuali
emissioni in atmosfera, in relazione anche alle leggi ed ai regolamenti
statali, regionali e secondo le disposizioni contenute in materia nel
presente Regolamento. In particolare il Servizio di Igiene Degli Alimenti e
della Nutrizione ed il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, per quanto attiene
gli aspetti di tutela ambientale, si avvalgono della collaborazione e del
supporto degli organi preposti alle relative attività di controllo.
Gli organi di vigilanza, in qualunque momento, possono
procedere ad ispezioni e prelievi di campioni di sostanze alimentari e
bevande in tutti i luoghi ove si svolgono le operazioni indicate al 4_ comma
del presente articolo, negli scali e sui mezzi di trasporto.
Il personale che compie le ispezioni, gli accertamenti, i
controlli é munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal
Rappresentante legale della A.U.S.L. d'appartenenza ed ha diritto di libero
accesso in tutti i luoghi e su tutti i mezzi sottoposti a vigilanza
sanitaria nell'ambito della A.U.S.L. di riferimento; il personale di
vigilanza svolge le proprie funzioni con abiti civili.
Sono fatte salve le competenze degli uffici di porto,
aeroporto, di frontiera terrestre e di dogana interna del Ministero della
Sanità, sia in materia medica che veterinaria.
I controlli sugli alimenti previsti nei commi 4 e 8 sono
effettuati con le modalità di cui al D.P.R. 327/1980 ed ai successivi
decreti di attuazione riferiti a singoli tipi di alimenti.
Gli esami e le analisi di laboratorio si eseguono su di
un campione prelevato nei modi di cui agli art. 6 e seguenti del D.P.R.
327/80, del D.Lgs 3-3-93, n. 123 e del D.M. 16-12-93.
Art. 188
Autorizzazioni sanitarie
Fatte salve le attività per le quali leggi e regolamenti
speciali prevedono il rilascio del riconoscimento CEE da parte del Ministero
della Sanità, sono soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2
della legge 283/62 e dell'art. 25 del D.P.R. 327/80:
A. l’esercizio di stabilimenti e/o laboratori di
produzione, preparazione e confezionamento di sostanze alimentari e
bevande;
B. i depositi all’ingrosso di sostanze alimentari e
bevande;
C. i piccoli laboratori artigianali annessi ad
esercizi di somministrazione di sostanze alimentari e bevande;
D. i piccoli laboratori artigianali annessi ad
esercizi di sola vendita al dettaglio (panifici, gastronomie,
pasticcerie, gelaterie, paninoteche, ecc.);
E. i locali di somministrazione di alimenti e
bevande (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, trattorie, tavole calde,
bar, locali mescita e degustazione bevande alcoliche e analcoliche,
locali per la ristorazione collettiva);
F. i locali di vendita di sostanze alimentari non
preconfezionate (alimentari con banco gastronomico, supermercati,
macellerie, pescherie, latterie, ecc.);
G. i mezzi di trasporto terreste a norma dell’art.
44 del D.P.R. 327/80;
H. gli spazi aperti annessi ai locali di cui alla
precedente lettera E), sia ricadenti sul suolo privato che pubblico in
concessione.
Sono considerati annessi agli esercizi quei laboratori
artigianali che, quand'anche non direttamente comunicanti, destinano la loro
produzione alla vendita diretta nel solo esercizio gestito dallo stesso
titolare del laboratorio.
Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria anche i
magazzini della grande distribuzione al dettaglio non fisicamente annessi
agli esercizi di vendita e i magazzini degli esercenti il commercio
ambulante.
E’ inoltre, soggetta ad autorizzazione sanitaria anche
l'attività di preparazione di sostanze alimentari negli esercizi alberghieri
e affini comprese le mense delle scuole, i complessi turistici, le case di
cura, di riposo, ecc..
L'autorizzazione sanitaria é prevista anche nei casi di
ampliamento e trasferimento delle attività di cui al presente articolo.
Per tutti i locali in cui viene effettuata la sola
vendita di sostanze alimentari si rinvia alle previsioni de D.Lgs n.114/98.
L'autorizzazione sanitaria é rilasciata
dall’Amministrazione Comunale previo parere favorevole vincolante del
Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e/o del Servizio
Veterinario (Area B) della A.U.S.L. competente per territorio. In
particolare per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura
del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e/o del Servizio
Veterinario (Area B) acquisire preventivamente il parere degli organi
preposti alle relative attività di controllo.
In caso di semplice sub ingresso in esercizi per i quali
sia stata già rilasciata Autorizzazione Sanitaria, la stessa Autorizzazione
é soggetta a semplice aggiornamento a condizione che non siano state
apportate modifiche ai locali, impianti e attrezzature; se oltre al sub
ingresso si effettuano modifiche a locali, impianti e attrezzature si deve
far riferimento a quanto previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 327/1980.
Nelle zone turistiche le autorizzazioni sanitarie di
esercizi che svolgono attività a carattere stagionale o che rimangono
inattivi per un periodo superiore a giorni 90 risultano rinnovate previa
presentazione di autocertificazione su modulario predisposto a condizione
che non siano apportate modifiche a locali, impianti e attrezzature
(condizioni da esplicitare nell’autocertificazione). Qualora la chiusura si
protragga per oltre 1 anno sarà richiesto il rilascio di nuova
autorizzazione con le modalità di cui al precedente comma.
Art. 189
Autorizzazioni sanitarie:
modalità per il conseguimento
Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R.
327/80, le istanze volte ad ottenere l'autorizzazione sanitaria prevista
dagli articoli precedenti devono essere indirizzate al Sindaco su competente
carta legale, con le indicazioni sottoelencate:
A) - per qualsiasi tipo di esercizio:
nome, ragione sociale e sede dell'impresa;
ubicazione;
indicazione dei generi merceologici;
sistema smaltimento liquami;
tipo di approvvigionamento idrico;
sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
sistemi di protezione e conservazione degli
alimenti;
descrizione sommaria degli impianti ed
attrezzature.
B) - per i laboratori di produzione:
indicazioni di cui al punto A);
tipo di lavorazione;
descrizione ed estremi di deposito di eventuali
marchi depositati;
eventuale carattere stagionale della lavorazione;
Le domande devono, inoltre, essere corredate dei seguenti
allegati:
C) - per qualsiasi tipo di esercizio:
pianta planimetrica dei locali con ubicazione
delle attrezzature in scala minimo 1/100, redatta in duplice copia a
firma di un tecnico iscritto all'Albo professionale e con la
specificazione della conformità della stessa al certificato di
agibilità rilasciato. Le piante devono essere completate di legenda
per la specificazione dell'uso e destinazione dei singoli vani e dei
singoli settori, nel caso di vani in cui siano previsti settori con
diverse utilizzazioni, e delle attrezzature;
relazione in duplice copia sullo stato dei
locali, sul tipo e funzione dell'attrezzatura, redatta da un tecnico
o dall'interessato;
in caso di approvvigionamento idrico autonomo:
certificato di potabilità dell'acqua rilasciato da non oltre 30
giorni da un laboratorio autorizzato (controlli di potabilità devono
essere effettuati periodicamente secondo quanto prescritto dal
Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione);
certificato di agibilità con destinazione d'uso
dei locali o altro documento sostitutivo previsto dall'Autorità
sanitaria competente.
D) - per i laboratori di produzione in aggiunta
ai documenti sopraddetti:
a. relazione tecnica in duplice copia sulle
modalità di lavorazione, dalla materia prima al prodotto finito,
redatta da un tecnico o dall'interessato;
b. copia dell'eventuale marchio depositato e
delle etichette impresse sulle eventuali confezioni, ovvero una
copia della confezione od un suo disegno illustrativo, quando le
dichiarazioni sono impresse direttamente sulla confezione.
c. Per gli esercizi in cui sia stato installato
un impianto di aerazione artificiale od un impianto di
condizionamento dell'aria, sia esso relativo a tutto l'esercizio o
solo ad una parte di esso, occorre presentare una relazione tecnica
dell'impianto installato.
d. Le eventuali spese per sopralluoghi, controlli
sono a carico degli interessati.
e. Le autorizzazioni sanitarie rilasciate devono
essere tenute presso gli esercizi cui si riferiscono e devono essere
esibite a richiesta del personale incaricato della vigilanza ed
ispezione.
CAPO II
IGIENE DEGLI AMBIENTI, DELLE ATTREZZATURE DEGLI ESERCIZI
DI PRODUZIONE, DEPOSITO, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE.
Art. 190
Requisiti generali
Fatte salve le indicazioni dell'art. 28 e segg. del
D.P.R. 327/80 e fatte salve, altresì, le disposizioni previste da leggi e
regolamenti speciali, gli esercizi devono possedere, a titolo integrativo, i
requisiti igienici prescritti dal presente Regolamento.
Gli esercizi devono avere accesso diretto dalla pubblica
via o da altro luogo di uso pubblico di facile praticabilità, tali da
garantire sia l'afflusso che il deflusso degli avventori e/o degli addetti
nel rispetto delle norme sulla sicurezza e contro gli incendi.
I servizi igienici devono essere ubicati in maniera
razionale in modo da evitare percorsi misti e/o contaminanti e non devono
direttamente comunicare con i locali di lavorazione, deposito,
somministrazione degli alimenti e delle bevande ma essere separati da questi
da idoneo antibagno; devono avere pavimenti impermeabili e pareti lavabili
fino ad altezza di m. 2,00, il raccordo tra pavimento e le pareti deve
essere arrotondato, devono essere dotati di aerazione diretta o di un
impianto di aerazione forzata riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione dell’A.U.S.L. competente per territorio;
devono essere in numero sufficiente sia per gli addetti che per gli
avventori, dovendosi comunque rispettare per gli addetti i requisiti
previsti dall'art. 94, e per gli avventori essere in numero almeno di due,
divisi per sesso, ogni cento unità ricettive nel rispetto delle norme
previste per l’utilizzazione da parte di portatori di handicap.
L'altezza interna dei locali deve essere non inferiore a
m 3.
Il pavimento deve essere obbligatoriamente di materiale
lavabile e disinfettabile con esplicito divieto di uso dei tappeti o di
moquette; parimenti le pareti devono essere rivestite in materiale lavabile,
disinfettabile e non tossico fino all'altezza di 2,00 metri; per i locali
tipici situati nei centri storici o dichiarati di particolare interesse
storico o ricavati presso aziende agrituristiche, nel caso di pareti e
soffitti con conci a vista, gli stessi devono avere i punti di congiunzione
perfettamente intonacati e devono essere ricoperti con apposito materiale
trasparente, lavabile, disinfettabile e non tossico che impedisca la
formazione di muffa.
Per quanto riguarda l'aerazione e l'illuminazione dei
locali, le stesse devono essere garantite con le modalità previste dai
regolamenti edilizi locali, nonché dalle norme del presente Regolamento.
I locali adibiti a deposito, alla produzione, vendita e
somministrazione di alimenti e bevande non devono avere, comunque,
comunicazione con i locali di civile abitazione.
Le cucine, i laboratori ed i locali in genere, ove si
effettuino attività di manipolazione, preparazione, confezionamento,
produzione, ecc. di sostanze alimentari, devono avere arrotondamento degli
angoli di raccordo tra pareti e pavimenti e disporre di servizi igienici ad
essi dedicati. Tali servizi devono essere ubicati nelle immediate vicinanze
dei suddetti luoghi di lavoro, in modo da evitare, laddove possibile,
percorsi misti e/o contaminanti, ovvero devono essere adottati accorgimenti
al fine di garantire la decontaminazione delle mani per mezzo di un lavamani
ubicato all’interno dei suddetti locali. Gli antibagni dei predetti servizi
igienici devono essere muniti di lavabo con erogazione dell’acqua a pedale o
altri accorgimenti tecnici, dispensatore automatico di sapone e asciugamani
monouso. La porta di uscita dall’antibagno deve essere a chiusura automatica
e comunque non manuale.
Art. 191
Laboratori di produzione e confezionamento
Gli stabilimenti ed i laboratori di lavorazione,
trasformazione, produzione, preparazione e confezionamento di alimenti e/o
bevande, debbono corrispondere oltre che ai requisiti igienico-edilizi
sull'igiene del lavoro, a quelli indicati negli artt. 28 e 29 del D.P.R.
26-3-1980, n. 327.
I laboratori industriali debbono inoltre osservare le
disposizioni relative alle caratteristiche strutturali dell'impianto
contenute nella Circolare n. 20 del 5-4-1976 del Ministero della Sanità e in
tutte le altre norme vigenti.
I laboratori artigianali che nello svolgimento
dell’attività producono fumi, vapori ed odori devono adeguarsi a quanto
previsto dal presente regolamento in tema di allontanamento all’esterno
degli stessi. In caso di assoluta impossibilità di adeguamento a quanto
sopra é consentito il ricorso a sistemi alternativi a condizione che gli
stessi garantiscano un abbattimento totale di gas, vapori, fumi ed odori e
che non siano di molestia al vicinato. I sistemi alternativi di cui sopra,
laddove necessario, dovranno comunque prevedere l’eliminazione all’esterno
del locale delle esalazioni e devono essere preventivamente autorizzati dal
competente Servizio del Dipartimento di prevenzione.
I laboratori artigiani che producono alimenti deperibili (generi di
pasticceria, di rosticceria, di gelateria e di pasta alimentare fresca)
debbono, inoltre, dotarsi di attrezzature che consentano l'adeguata
conservazione dei prodotti.
Art 192
Cucine per collettività
Si intendono per cucine per collettività sia i laboratori
industriali ove si preparino pasti da trasferire fuori del luogo di
produzione per il consumo presso mense aziendali e collettività in genere,
sia le cucine a servizio di impianti ricettivi turistici o, comunque,
collettivi con capacità superiore a 400 unità servite.
L'istituzione e la conduzione di una cucina per
collettività é soggetta ad Autorizzazione sanitaria, che può essere
conseguita con le modalità di cui ai precedenti articoli.
Dette cucine debbono essere dotate dei seguenti locali e
settori:
ricevimento;
deposito derrate non deperibili e bevande;
conservazione derrate deperibili (celle frigo)
separate per verdure, carni fresche, pesce, insaccati, formaggi ed
altri generi, distinti per prodotti congelati, surgelati e
refrigerati;
lavaggio e preparazione verdure;
preparazione pasti;
cottura;
confezionamento piatti caldi; confezionamento
piatti freddi;
confezionamento eventuale di pasticceria;
deposito piatti ed altro materiale per il
confezionamento;
zona d'uscita e distribuzione;
lavaggio stoviglie;
deposito materiali per la pulizia, la disinfezione
e la disinfestazione;
spogliatoio per il personale con armadietti
individuali;
W.C. e docce, divise per sesso, ad esclusivo uso
degli addetti;
mensa per il personale;
ufficio amministrativo;
autorimessa (se vengono usati automezzi
appositamente autorizzati);
altri servizi, se del caso;
Tutti i settori devono essere separati così da offrire la
massima garanzia igienica; tuttavia, i settori per la preparazione, la
cottura ed il confezionamento dei pasti possono essere compresi nel medesimo
locale, purché il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione,
sentito il parere del Servizio Veterinario -Area B per le relative
competenze, lo giudichi sufficientemente ampio ed attrezzato, così da
garantire la separazione tra i circuiti delle varie derrate e tra quelli del
materiale pulito e del materiale sporco.
I mezzi per il trasporto dei pasti confezionati debbono
essere ben protetti dall'infiltrazione di polveri ed essere lavabili sia
all'interno che all'esterno. Essi non possono essere adibiti a nessun altro
uso e debbono essere mantenuti sempre perfettamente puliti e disinfettati
almeno settimanalmente.
Tutti i tipi di contenitori di alimenti devono essere
costituiti di materiale idoneo per alimenti, recante apposito contrassegno
secondo le vigenti disposizioni di leggi in materia.
Art. 193
Esercizi di deposito e vendita
Salvo quanto previsto dagli artt. 30 e 3l D.P.R. 327/80,
gli esercizi di deposito e vendita degli alimenti e/o bevande debbono avere:
locali di esposizione, vendita e dispensa di numero e
dimensione adeguate alla capacità commerciale dell'esercizio;
un vano per i servizi, comprendente almeno:
armadietti/spogliatoio individuali a due scoparti per la custodia
rispettivamente degli abiti civili e da lavoro dotati di aerazione;
un lavandino erogante acqua potabile e regolarmente allacciato alla
rete di scarico, dotato di rubinetto a comando non manuale, di
distributore semi-automatico di sapone, di asciugamani a perdere e di
relativo raccoglitore;
un apposito reparto o armadietto per il deposito
delle attrezzature occorrenti per le pulizie;
servizi igienici, distinti per sesso con le
caratteristiche di cui ai precedenti articoli;
idonei recipienti, costruiti con materiale lavabile e
dotati di coperchio a tenuta, per la raccolta delle immondizie;
arredamento ed attrezzature che consentano una facile
pulizia;
banco di vendita con ripiano di materiale unito,
inalterabile, impermeabile e lavabile, dotato di rialzo di vetro quando
vi si espongano in mostra o comunque vi si rendano alimenti non protetti
da involucro proprio e che normalmente si consumano senza preventivo
lavaggio, sbucciatura o cottura;
banchi-armadio o vetrine refrigeranti, all'occorrenza
distinti in relazione alla natura dei prodotti esposti, limitatamente
alla deperibilità degli stessi;
idonei scaffali con ripiani a superficie liscia e a
cestelli costruiti in modo tale da consentire una facile pulizia;
utensili e contenitori costruiti di materiale idoneo
per alimenti, recanti apposito contrassegno qualora siano destinati a
venire a diretto contatto con prodotti alimentari.
Un’area destinata alla manipolazione di formaggi e
salumi dotata di lavandino con i requisiti elencati precedentemente per
il vano servizi e di un piano di appoggio laterale.
Art. 194
Requisiti degli esercizi di somministrazione
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande,
ai soli fini dell'Autorizzazione sanitaria, vengono distinti in: BAR,
PIZZERIA, TAVOLA CALDA, RISTORANTE o TRATTORIA.
L'esercizio di BAR, CAFFE e simili é caratterizzato dalla
somministrazione di bevande, di generi di pasticceria e gelateria, di
dolciumi e di prodotti di gastronomia, nonché dalla contemporanea
preparazione o somministrazione di bevande calde o fredde, analcooliche,
alcooliche o superalcooliche, con o senza la somministrazione di colazioni
fredde o dolciumi, eventualmente riscaldate su piastre elettriche o con
tostapane. Il servizio di somministrazione può essere fornito anche a
tavolino.
Nel caso che i prodotti di gelateria e/o pasticceria e le
altre preparazioni gastronomiche (tramezzini, piadine, salse varie, ecc.)
che vengono somministrati siano elaborati direttamente nell'esercizio,
devono essere rispettati i requisiti previsti dall'art. 191 del presente
Regolamento.
L'esercizio di PIZZERIA é caratterizzato dalla
preparazione e cottura al forno di pizze, variamente guarnite e che può
avvenire anche nell'ambito dello stesso locale di somministrazione.
L'esercizio di TAVOLA CALDA é caratterizzato dalla
somministrazione al banco di ogni tipo di preparazione gastronomica,
preparata e cotta in un regolare laboratorio di cucina separato dal locale
di somministrazione.
L'esercizio di RISTORANTE o TRATTORIA é caratterizzato
dalla somministrazione di ogni altro tipo di preparazione gastronomica
prevista sia a tavola tramite personale addetto sia a self service.
I diversi tipi di esercizio sopra specificati possono
essere istituiti singolarmente o cumulativamente, e possono essere abbinati
o comunque disporre di separate sale per riunioni, ballo o divertimento.
Le dimensioni dei locali di nuova costruzione devono
rispettare le norme di igiene edilizia contenute nel presente Regolamento
compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche; l'Autorità sanitaria
competente può consentire deroghe, previo parere del Servizio di Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione, per gli esercizi situati in edifici del
Centro storico.
L'arredamento e l'attrezzatura debbono essere adeguati e
proporzionati all'attività dell'esercizio, corrispondenti a quanto previsto
dal precedente articolo, e tali da consentire la migliore conservazione dei
prodotti somministrati. Inoltre, tutti gli esercizi debbono essere forniti
di servizi igienici a disposizione del pubblico diversi da quelli riservati
agli addetti, aventi i requisiti di cui al precedente art. 190, facilmente
individuabili con apposite indicazioni, adeguati alla capacità ricettiva
dell'esercizio. La disponibilità di un solo servizio igienico é consentita
solo negli esercizi ove non si effettui servizio al tavolo ovvero, negli
esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
limitatamente ai casi ove sia dimostrata l’impossibilità di adeguamento (per
motivi tecnici o per vincoli urbanistico/ architettonici), previo parere del
Servizio Igiene e Sanità Pubblica.
Il ristorante o trattoria deve avere:
a. un deposito per alimenti non deperibili e per
bevande;
b. un vano dispensa dotato di armadio con idonei
scaffali a ripiani lisci e lavabili o celle frigorifere distinte ed
utilizzate specificatamente per la conservazione della frutta e della
verdura, per quella degli altri alimenti deperibili, distinti per
categorie merceologiche e secondo le esigenze imposte dalla catena del
freddo; qualora la quantità di merce sia esigua nelle trattorie di
piccole dimensioni si può prevedere la presenza, nella stessa cella
anche da collocare nello stesso vano cucina in assenza di un vano
dispensa, di alimenti appartenenti a categorie merceologiche diverse,
purché correttamente separati.
c. una cucina dotata dei seguenti reparti:
preparazione verdure, preparazione altri alimenti, cottura, lavaggio
stoviglie, installati in locali distinti e tra loro raccordati, ovvero
in zone ben distinte e separate di uno stesso locale, se
sufficientemente ampio. La superficie destinata al servizio di cucina,
nel suo insieme, non può essere comunque inferiore a mq. 20 (superfici
di poco inferiori possono essere consentite nel caso di piccole
trattorie e comunque da valutare volta per volta da parte del SIAN).
Per esercizi di capacità ricettiva superiore a 100 utenti, la
superficie dei predetti locali di cucina deve essere rapportata a mq.
0,30 per posto a tavola. La zona di cottura deve essere fornita di una
cappa di aspirazione collegata ad una canna fumaria indipendente
terminante sopra il tetto dell'edificio e, in ogni caso, conforme a
quanto previsto in materia dal presente Regolamento;
d. un vano o un settore, comunque, separati dalle
sale da pranzo e dai diversi servizi in cui tenere sistemati e pronti
all'uso od eventualmente preparate per l'uso, senza interferire
nell'attività di cucina, le stoviglie, i tovaglioli, il vasellame, le
vetrerie, le bevande e la frutta;
e. una o pi_ sale da pranzo, in cui la
distribuzione dei tavoli e delle sedie sia tale da consentire al
consumatore una comoda assunzione dei cibi ed al personale una agevole
attuazione del servizio; in ogni caso deve essere assicurata una
superficie di almeno mq. 1,20 per ciascun posto a tavola.
Gli esercizi in cui si attua il self service da parte dei
consumatori devono avere un reparto attrezzato per l'esposizione, al riparo
da agenti inquinanti, dei vassoi, posate e pietanze in modo che siano nel
contempo debitamente conservate al caldo e al freddo, a seconda delle
esigenze, e facilmente prelevabili; detti esercizi debbono avere i reparti
di dispensa e di cucina debitamente sviluppati in rapporto alla maggiore
quantità e diverso modo di preparazione e somministrazione delle pietanze.
L'esercizio di tavola calda deve possedere i requisiti
previsti alle lettere a), b), c) del precedente comma 10.
Durante la stagione estiva, il Sindaco, previo parere
favorevole del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e tenuto
conto delle eventuali indicazioni prescritte, può autorizzare i titolari
delle licenze di ristoranti e bar a collocare tavoli e tavolini all'esterno
del locale, sempreché il numero di posti previsti sia proporzionato alle
capacità delle cucine e dei servizi igienici, di cui al punto c) del
precedente comma 10.
Il servizio a domicilio può essere effettuato previa
specifica autorizzazione sanitaria e con mezzi e sistemi idonei al trasporto
delle sostanze alimentari.
Negli esercizi previsti dal presente articolo, e dai
precedenti, comunque, ove si effettui preparazione di alimenti per la
somministrazione, non é consentito il riciclo, per altri usi alimentari, di
olio usato per frittura. L'olio utilizzato per la frittura deve avere un
alto punto di fumo, non deve mai presentare un indice di perossidi superiore
a 20 e la reazione di Kreiss non deve risultare positiva. Non é, inoltre,
consentita la riutilizzazione dell'olio di frittura qualora lo stesso
presenti le caratteristiche di imbrunimento, di aumento della viscosità e di
tendenza a produrre fumo prima di raggiungere la temperatura ottimale di
frittura (170/175_C), dopo di che dovrà essere correttamente smaltito. Nelle
friggitrici, la superficie dell'olio esposta all'aria deve essere la minore
possibile.
Tutti gli esercizi di somministrazione elencati nel comma
1 devono avere a disposizione apparecchiatura meccanica per il lavaggio e la
disinfezione di stoviglie e bicchieri.
Art. 195
Manutenzione e conduzione
degli esercizi e dei servizi annessi
Gli esercizi ove si tengono in deposito, si lavorano, si
trasformano, si producono o comunque si manipolano o si vendono prodotti
alimentari debbono:
- essere costantemente tenuti
in ordine ed in accurato stato di pulizia;
- essere le strutture
murarie, l'arredamento, le attrezzature, gli utensili e le
suppellettili sempre in uno stato di manutenzione, pulizia e
funzionalità;
- essere sottoposti a
trattamenti di disinfezione e di disinfestazione in relazione alle
esigenze ed alla conduzione dell'esercizio; con prodotti e modalità
approvati dal Servizio di Igiene Pubblica; durante le fasi della
lavorazione, in particolare i laboratori di preparazione e le cucine,
essere tenuti sgombri da segatura o altro simile materiale;
- al termine di ogni ciclo
lavorativo essere immediatamente puliti, con la massima cura, le
apparecchiature e gli utensili soggetti a ristagno di materiale,
nonché i pavimenti e, se del caso, le pareti;
- attivare una efficace lotta
contro le mosche e i roditori.
Negli stessi esercizi é vietato:
adibirli ad usi diversi da quelli per i quali sono
stati autorizzati;
tenervi macchinari, arredi, utensili, oggetti o
altro materiale in disuso ovvero non strettamente attinente
all'attività che vi si svolge;
esporre all'esterno dei locali gli alimenti che
possono essere soggetti ad inquinamento non eliminabile mediante le
normali operazioni di lavaggio, sbucciatura e similari; la merce che
può essere esposta deve comunque essere collocata ad almeno 50 cm. dal
suolo;
effettuare ed accettare la consegna delle merci
mediante il deposito delle stesse davanti alla porta d'ingresso, in
particolare modo in orario precedente l'apertura dell'esercizio;
depositare sulla pubblica via i vuoti a perdere;
tenervi, sia pure occasionalmente, animali
domestici.
Le merci debbono essere tenute in reparti o settori
distinti per ciascun genere o gruppo di settori omogenei: i reparti o
settori destinati a prodotti non alimentari debbono essere tenuti distanti e
separati, con soluzione di continuità, dai reparti di alimentari.
Gli stessi criteri debbono osservarsi per la sistemazione
nelle celle o armadi frigoriferi.
I prodotti alimentari non protetti che si consumano senza
cottura o sbucciatura né, di norma, senza preventivo lavaggio, debbono
essere tenuti in apposite vetrine o vassoi con coperchio o altro idoneo
mezzo che ne garantisca la protezione dalla polvere o dagli insetti, a
temperatura che ne garantisca l'adeguata conservazione, e distribuiti con
pinze, palette, forchette e simili.
I fogli di carta od altro materiale usato per avvolgere
gli alimenti, in contatto diretto ed immediato con questi, debbono recare
l'indicazione ´per alimentiª o il simbolo bicchiere e
forchetta e debbono essere estratti, al momento dell'uso, da appositi
apparecchi o cassette protettive. Quando la carta é utilizzata per evitare
il contatto dell'alimento con il piano della bilancia, il foglio deve essere
di ampiezza tale da garantire lo scopo prefisso; la stessa norma é valida
per l'uso di vassoi e simili. E’ vietato l'uso di giornali, di carta usata,
di carta colorata con sostanze non consentite e che cedano facilmente il
colore, anche se usate per imballaggi esterni. E’ altresì, vietato avvolgere
ricotta, frutta e altri generi con foglie di piante. E’ vietato al pubblico
autoservirsi o, comunque, toccare con le mani le merci esposte; il divieto
deve essere pubblicizzato a mezzo di cartelli facilmente leggibili da
affiggersi bene in mostra nel reparto in cui le merci sono esposte.
E’ vietata l'esposizione e/o la vendita di sostanze
alimentari all'aperto ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli, secondo le
modalità previste dal comma 7 del successivo art. 216.
Art. 196
Caseifici e burrifici
I locali adibiti alla lavorazione, trasformazione e
produzione ed eventualmente vendita dei prodotti derivanti dalla lavorazione
del latte devono essere muniti dell'autorizzazione sanitaria prevista
dall'art. 2 della legge 283/62, rilasciata con le modalità previste
dall'art. 25 e segg. del D.P.R. 327/80 e secondo le norme previste dal
presente Regolamento. In ogni caso i locali di cui al presente articolo
devono possedere i requisiti previsti dalla Direttiva CEE 92/46, recepita
con D.P.R. 14-1-97, n. 54.
A norma del predetto art. 25, 2_ comma, lett. b) del
D.P.R. 327/80, l'attività istruttoria é di competenza del Servizio di Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione, dell’A.U.S.L. competente per territorio.
Il latte utilizzato per l'attività di cui al precedente
comma 1 deve possedere i requisiti previsti dalla normativa in vigore ed, in
particolare, D.M. 9-5-91, n. 185, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale - n. 142 del 19-6-1991 e dal D.P.R. n. 54/97.
Il giudizio di idoneità e la vigilanza sulla produzione
del latte crudo é, a norma delle disposizioni contenute nei DD.MM. di cui al
terzo comma, di competenza del Servizio Veterinario - Area B della A.U.S.L.
territorialmente competente, e dotati delle caratteristiche stabilite dalla
normativa in materia.
Anche la produzione a carattere artigianale e/o familiare
di prodotti derivanti dalla lavorazione del latte, eseguita dagli
allevatori, é sottoposta al regime autorizzativo previsto dal presente
articolo.
La produzione e l'eventuale vendita nei casi di cui al
precedente comma cinque deve essere effettuata in locali separati sia da
quelli in cui soggiornano gli animali, sia dall'abitazione e che abbiano le
caratteristiche igienico sanitarie previste dalla normativa in vigore ai
sensi del D.P.R. 327/80 del presente regolamento e del D.P.R. 54/97. Ai
sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo si intende come laboratorio a
carattere artigianale e/o familiare quello:
a. gestito nei modi e dalle persone di cui al
secondo comma dell’art. 49 del D.P.R. 19-3-56, n. 303, dal D.Lgs.
626/94 e successive modificazione e integrazioni;
b. in possesso dell’autorizzazione di cui alla
Legge 9-2-63, n. 59;
c. in cui la produzione giornaliera di prodotti del
latte sia compatibile con lo smaltimento dei residui di lavorazione su
conforme parere del Servizio Veterinario e degli organi deputati al
controllo ambientale.
L'attività di vigilanza e l'attività istruttoria per i
produttori e gli operatori sono effettuate per le rispettive competenze dai
Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, dal Prevenzione e
Sicurezza del Lavoro (SPESAL) e dai Servizio Veterinario della A.U.S.L.
territorialmente competenti, nonché, per quanto attiene gli aspetti di
tutela ambientale, dagli organi preposti alle relative attività di
controllo.
Sono fatte salve tutte le leggi speciali in materia. Si
richiamano, al riguardo, le norme citate nel precedente art. 82.
Lo smaltimento delle acque reflue deve essere effettuato
nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 197
Frantoi oleari
I frantoi oleari destinati alla molitura delle olive, sia
per conto terzi, sia per uso industriale, nonché per conto proprio, che,
comunque, producano olio di oliva ad uso alimentare devono essere muniti
dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62 e del
D.P.R. 327/80.
L'attività istruttoria e di vigilanza sono assicurate,
nell'ambito delle rispettive competenze, dal Servizio di Igiene Pubblica e
dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, dal Servizio di
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, nonché, per quanto attiene
gli aspetti di tutela ambientale, dagli organi preposti alle relative
attività di controllo.
I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari
previsti dal D.P.R. 327/80 e dal presente Regolamento.
Devono essere osservate tutte le norme sull'igiene e
sicurezza del lavoro ed antinfortunistiche.
Devono essere, altresì, osservate tutte le norme
stabilite dalla legge 11-11-96, n. 574 per lo smaltimento delle acque di
vegetazione rivenienti dai processi di lavorazione, nonché quelle previste
dal presente regolamento.
Per quanto attiene il conferimento delle sanse, che non
vengono avviate ad ulteriori processi lavorativi e/o produttivi e, quindi,
destinate all'abbandono, si applicano le norme in materia di smaltimento dei
rifiuti nonché quelle di cui alla legge 11-11-96, n. 574.
Sono fatte salve tutte le leggi speciali vigenti in
materia.
Art. 198
Stabilimenti vinicoli
Gli stabilimenti vinicoli destinati alla lavorazione
delle uve sia per conto terzi, sia per uso industriale, nonché per conto
proprio, che, comunque, producono vino destinato alla vendita devono essere
muniti dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62
e del D.P.R. 327/80.
Sono esclusi dall'autorizzazione di cui al precedente
comma i privati che producono vino in proprio, ad esclusivo uso della
famiglia, che compiano tutte le fasi del ciclo di trasformazione delle uve
in propri locali e che non destinino il prodotto alla commercializzazione in
qualsiasi modo essa possa avvenire.
L'attività istruttoria e l'attività di vigilanza sono
assicurate dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, e dal
Servizio di prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro (SPESAL),
nonché, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale, dagli organi
preposti alle relative attività di controllo.
I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari
previsti dal D.P.R. 327/80 e dal presente Regolamento.
Devono essere osservate tutte le norme sull'igiene e
sicurezza del lavoro ed antinfortunistiche.
Devono essere, altresì, osservate le norme statali,
regionali e regolamentari sullo smaltimento delle acque reflue rivenienti
dai processi di lavorazione, nonché quelle previste dal presente
Regolamento.
Per quanto attiene il conferimento dei residui di
lavorazione, che non vengono avviati ad ulteriori processi lavorativi e/o
produttivi e, quindi, destinati all’abbandono, si applicano le norme in
materia di smaltimento di rifiuti.
La disposizione contenuta nel presente comma si applica
anche per le ipotesi disciplinate al precedente comma 2.
Sono fatte salve tutte le leggi speciali vigenti in
materia.
CAPO III
TRASPORTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI
Art. 199
Autorizzazione sanitaria
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 44 del D.P.R.
327/80 e dall'altra normativa statale in materia, tutti i mezzi di trasporto
di alimenti e bevande devono, comunque, essere muniti di apposita
certificazione d'idoneità rilasciata dal Servizio di Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione o dal Servizio Veterinario - Area B secondo le rispettive
competenze.
I mezzi autorizzati e comunque ritenuti idonei al
trasporto di alimenti non possono essere usati promiscuamente per altri usi.
Art. 200
Idoneità dei mezzi di trasporto
1.Fatto salvo quanto previsto specificatamente dalle
norme vigenti, in particolar modo dagli artt. 48 e segg. del D.P.R. 327/80,
i mezzi di trasporto di alimenti e bevande devono rispondere ai seguenti
requisiti:
- presenza di strutture che
consentano una ordinata collocazione
- della merce;
- possibilità di accurato
lavaggio e disinfezione della parte
- destinata agli alimenti.
I mezzi di trasporto di alimenti e bevande devono essere
mantenuti in buone condizioni di pulizia, in ogni loro parte.
Per quanto attiene la temperatura delle sostanze
alimentari durante il trasporto deve essere integralmente osservato quanto
disposto dall'art. 51 del D.P.R. 327/80. Sono, comunque, fatte salve le
leggi speciali vigenti in materia.
Fatto salvo l'eventuale obbligo di cui all'articolo
precedente, ove il mezzo di trasporto di alimenti e bevande sia anche
utilizzato per la vendita, questa attività é soggetta ad autorizzazione
sanitaria di cui all'art. 7 dell'O.M. 26-6-95, all'O.P.G.R. n. 110/96, O.M.
pubblicata sulla G.U. del 17.05.2002 e successive modificazioni.
L'attività istruttoria e di vigilanza é svolta dai
Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio
Veterinaria - Area B secondo le rispettive competenze.
CAPO IV
DISCIPLINA DELLA VENDITA SU AREE PUBBLICHE
Art. 201
Definizione
E’ considerato commercio su aree pubbliche quello
esercitato nelle forme previste dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs 114 del
31/03/98.
Si applicano in materia le disposizioni di cui alla legge
283/62 ed al D.P.R. 327/80, al D.Lgs 114 del 31/3/98, nonché quelle previste
dall'O.M. 26-6-95, dall'O.P.G.R. n. 110/96, O.M. pubblicata sulla G.U. del
17.05.2002 e successive modificazioni.
Art. 202
Autorizzazione
L'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche é
subordinato all'iscrizione in uno speciale registro degli esercenti previsto
dalla Legge 11-6-1971, n. 426 ed al possesso dell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 2 della Legge 112/91.
Chiunque effettui la vendita di generi alimentari fuori
negozio deve disporre di locali di deposito convenientemente attrezzati,
aventi le caratteristiche stabilite dal presente Regolamento e dalle norme
vigenti in materia e riconosciuti idonei e deve essere provvisto di
autorizzazione rilasciata dal Sindaco previo parere del Servizio di Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario Area B secondo
le rispettive competenze. Tale autorizzazione deve essere esibita ad ogni
richiesta degli organi di vigilanza.
Art. 203
Aree destinate al commercio
L'area su cui si svolge il commercio su aree pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs 114 del 31/03.98, deve
possedere, oltre ai requisiti di cui all'art. 3 della stessa legge, all'O.M.
26-6-95, all'O.P.G.R. n. 110/96 e all’O.M. 2/3/2000, anche i seguenti altri
requisiti:
a. essere ubicata in zone che non presentino
pericoli d'inquinamento dovuto a traffico, polvere, esalazioni dannose
o maleodoranti per gli alimenti esposti. In ogni caso non può essere
consentito l'ingresso ad autoveicoli a motore nell'area fino a che le
sostanze alimentari non siano state protette e/o imballate per il
carico e lo scarico;
b. essere dotata di sufficiente numero di
contenitori per rifiuti solidi con coperchio a tenuta;
c. avere pavimentazione impermeabile ed essere
collegata alla rete fognaria con apposita pendenza verso sistemi di
raccolta, onde evitare il ristagno di acque meteoriche o di altri
scarichi liquidi;
d. essere dotata di un sufficiente numero di punti
di erogazione di acqua potabile;
e. essere dotata di un sufficiente numero di punti
di erogazione di energia elettrica ove obbligatoriamente devono
allacciarsi i mezzi e le attrezzature per la conservazione e la
vendita di alimenti che necessitano di refrigerazione;
f. essere dotata di servizi igienici per numero e
requisiti rispondenti a quelli indicati nel Capo VI del Titolo II del
presente Regolamento.
L'area in cui si svolge il commercio in forma itinerante
di generi alimentari deve possedere i requisiti di cui al comma 3 dell'art.
3 della Legge 112/91. L'area in questione può essere oggetto di limitazioni
e divieti per motivi di polizia stradale, per altri motivi di pubblico
interesse o per ragioni di carattere igienico-sanitario. A tal proposito non
devono sussistere pericoli di inquinamento veicolare, da polveri e/o da
esalazioni dannose e maleodoranti nelle zone allo scopo individuate. In ogni
Comune devono essere individuate le zone, nelle quali, per i predetti
motivi, é vietato l'esercizio dell'attività commerciale di cui al presente
articolo. L'area deve essere dotata di un sufficiente numero di contenitori
per rifiuti solidi con coperchio a tenuta.
Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti
Autorità di pubblica sicurezza.
Art. 204
Mezzi per la vendita
Gli automezzi usati per la vendita devono essere
autorizzati ai sensi dell'art. 7 dell'O.M. 26-6-9, dell'O.P.G.R. n. 110/96 e
dell’O.M. pubblicata sulla G.U. del 17.05.2002 previo parere del Servizio di
Igiene Alimenti e Nutrizione e del Servizio Veterinario - Area B, secondo le
rispettive competenze, e non possono essere usati promiscuamente per altri
usi.
I mezzi utilizzati per la vendita ambulante, oltre che
rispondere a quanto richiesto per i mezzi di trasporto di alimenti e
bevande, devono garantire il rispetto di quanto previsto dall'O.M. 26-6-95,
dall'O.P.G.R. n. 110/96 e dall’O.M. pubblicata sulla G.U. del 17.05.2002
nonché il possesso dei seguenti requisiti:
a. presenza di un piano di lavoro in acciaio inox;
b. dotazione di un armadio frigorifero dotato di
termometro esterno, ad uno o pi_ scomparti, nel quale conservare la
merce deperibile, evitando la promiscuità tra generi diversi;
c. presenza di banco refrigerato (in caso di
vendita di merce deperibile) e comunque dotato di adeguata protezione
dagli agenti atmosferici e dal contatto col pubblico;
d. esistenza di un impianto di lavaggio con una
scorta di acqua potabile non inferiore a 100 litri e di idoneo
serbatoio di raccolta dei reflui di capacità non inferiore;
e. esistenza di specifici contenitori per la
raccolta dei rifiuti solidi prodotti.
Ove non sia possibile garantire l'allacciamento alla rete
elettrica pubblica, i sistemi di refrigerazione devono essere
obbligatoriamente dotati di impianto autonomo di alimentazione.
Art. 205
Attività permesse nella vendita
La vendita é consentita per tutti i generi alimentari nel
rispetto di quanto previsto dall'O.M. 26-6-95 ,dall'O.P.G.R. n. 110/96 e
dall’O.M. pubblicata sulla G.U. del 17.05.2002 purché ne siano garantite, a
parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione o Servizio
Veterinario - Area B secondo le rispettive competenze, la corretta
conservazione e la protezione da contaminazioni esterne. E’ comunque vietata
la vendita itinerante di funghi secchi sfusi e dei prodotti di pasticceria
contenenti creme e/o panna.
I mezzi di trasporto e le attrezzature destinate alla
vendita itinerante degli alimenti devono attenersi alle disposizioni
contenute nei precedenti artt. 200 e 204.
L'esposizione dei generi per la vendita é consentita solo
se i prodotti sono adeguatamente protetti dall'impolveramento,
dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti,
dall'influenza degli agenti atmosferici dal contatto col pubblico.
La produzione, la preparazione e la manipolazione di
alimenti e bevande non é consentita nell'ambito del commercio ambulante sia
a posto fisso che in forma itinerante.
Può essere consentita deroga al divieto di cui al terzo
comma su espressa autorizzazione del Sindaco previo parere favorevole del
S.I.A.N. o del Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria, secondo le
rispettive competenze, per i seguenti alimenti:
a. crepes la cui miscela deve essere preparata
presso laboratori autorizzati, trasportata e conservata in condizioni
di refrigerazione, senza uso di crema di pasticceria o panna;
b. patatine fritte, wurstel, zucchero filato;
c. fettine, hamburger purché preparati presso
laboratori autorizzati;
d. polli arrosto e pesce fritto purché con idonei
mezzi appositamente attrezzati e dotati delle caratteristiche
stabilite dalla normativa in materia.
La vendita di panini, di prodotti di pizzeria é ammessa,
secondo le norme contenute nei precedenti articoli, a condizione che gli
stessi prodotti siano preparati e confezionati in giornata, in apposito
locale munito di autorizzazione sanitaria. Detti prodotti devono, comunque,
essere trasportati, osservando le prescrizioni di cui al D.P.R. 327/80 e del
presente Regolamento.
Art. 206
Disposizioni particolari per fiere, sagre, festivals e
feste
Le attività di produzione, preparazione, somministrazione
e vendita di sostanze alimentari e bevande durante lo svolgimento di fiere,
festivals e sagre paesane é subordinato alla concessione di una
Autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Sindaco previo parere del Servizio
di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e del Servizio Veterinario -
Area B, della A.U.S.L., per quanto di rispettiva competenza.
L'autorizzazione e limitata ai soli giorni preannunciati
dagli organizzatori.
L'istanza per ottenere l'autorizzazione di cui al comma
1, deve essere inviata dall'interessato al Sindaco almeno 10 giorni prima
del giorno in cui é previsto l'inizio dell'attività e deve contenere i
seguenti dati:
a. generalità del responsabile dell’attività
soggetta ad autorizzazione;
b. pianta planimetrica con ubicazione della
manifestazione e delle strutture da utilizzare;
c. indicazione delle sostanze alimentari che si
intendono produrre, preparare, somministrare, vendere;
d. durata della manifestazione;
e. descrizione dei locali e delle attrezzature;
f. ubicazione dei servizi igienici a disposizione
del pubblico, che devono essere in numero adeguato;
g. ubicazione dei servizi igienici a disposizione
del personale addetto alla preparazione e/o somministrazione, che
devono essere in numero adeguato;
h. indicazione relativa allo smaltimento dei
rifiuti solidi e liquidi (compresi gli oli derivanti dalla frittura),
ed all’approvvigionamento idrico di acqua potabile;
i. indicazione dei sistemi scelti per mantenere la
salubrità e garantire la conservazione delle sostanze alimentari.
Nei casi in cui la produzione e/o preparazione dei cibi
non possa avvenire nell’area della manifestazione per la mancanza dei
requisiti minimi di igiene, le indicazioni di cui sopra devono essere
integrate dalle seguenti:
denominazione dell’esercizio pubblico, provvisto di
regolare specifica autorizzazione sanitaria, in cui verranno preparati
gli alimenti;
indicazione dei mezzi utilizzati per il trasporto
degli alimenti dal luogo di produzione alla sede di somministrazione.
Ricevuta l’istanza da parte del Sindaco, i Servizi di cui
al comma 1, esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, provvederanno o ad
esprimere il parere di competenza nell’ambito del quale dovrà essere
indicata anche la tipologia dei cibi consentiti e delle eventuali altre
prescrizioni.
Sull’atto autorizzativo rilasciato dal sindaco dovranno
essere contenuti, fra le altre indicazione dei cibi consentiti e delle
eventuali prescrizioni.
Chiunque operi all'interno degli stand gastronomici deve
essere dotato di casacche o vestaglie o grembiuli adatti e copricapo di
stoffa chiara che devono essere sempre puliti. Gli stand devono essere
sollevati dal terreno mediante piani di legno, nonché coperti con apposite
strutture mobili.
L'approvvigionamento idrico deve essere garantito con
acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica. Nel caso in cui
l’attività consista soltanto nella somministrazione e/o vendita dei prodotti
alimentari, può essere consentito l’approvvigionamento idrico potabile da
idoneo serbatoio.
Lo stand gastronomico, convenientemente attrezzato, deve
essere ben delimitato ed accessibile solo agli addetti ai lavori negli spazi
riservati alla manipolazione e preparazione degli alimenti.
Nel caso in cui venga effettuata l’attività di
somministrazione e vendita, laddove non sia disponibile un adeguato sistema
per il lavaggio delle stoviglie, i bicchieri, le posate ed i piatti
utilizzati devono essere del tipo monouso e vanno conservati al riparo da
ogni insudiciamento. In tutti i casi:
il banco di somministrazione deve essere realizzato
in materiale lavabile;
i prodotti alimentari devono essere conservati con
modalità idonee al mantenimento delle loro caratteristiche igieniche e
conservati alla temperatura necessaria, nonché protetti dal contatto
del pubblico, dalla polvere e dagli insetti;
non é ammessa la somministrazione e la vendita
degli alimenti particolarmente deperibili..
Qualora venga effettuata anche l’attività di preparazione
estemporanea di cibi cotti, da consumarsi in loco, oltre ai requisiti di cui
sopra, deve essere previsto un locale o spazio idoneo delimitato e coperto,
esclusivamente destinato alla preparazione, di idonea ampiezza ed
adeguatamente protetto, il quale deve prevedere spazi distinti per le varie
operazioni necessarie alla preparazione dei cibi ed i requisiti minimi per
garantire l’igiene dell’alimentazione. Sono fatte salve le norme particolari
in materia di preparazione ed esposizione per la vendita di cibi cotti.
I rifiuti solidi devono essere raccolti in sacchi e
conservati in contenitori muniti di coperchio, posti fuori dagli stand in
luogo non accessibile al pubblico. Devono essere collocati, inoltre, in
numero sufficiente, contenitori raccogli rifiuti provvisti di coperchio e
protetti mediante supporti meccanici, nell'ambito dell'area destinata alle
manifestazioni di cui al primo comma.
Le attività di cui sopra devono avvenire nel rispetto
della L. n. 112/91, , dell'O.M. 26-6-95, dell'O.P.G.R. n. 110/96 e dell’O.M.
pubblicata sulla G.U. del 17.05.2002 e successive modificazioni.
Art. 207
Requisiti dei chioschi
Fatto salvo quanto previsto dall'O.M. 26-6-95, dall'O.P.G.R
n. 110/96 e dall’O.M. pubblicata sulla G.U. del 17.05.2002 e
successive modificazioni, i chioschi devono essere costruiti in muratura o
in legno o in altro materiale idoneo e devono essere lontani da fonti di
insalubrità o di insudiciamento, di altezza interna utile non inferiore a m
2,70, con disponibilità nelle immediate vicinanze di idoneo servizio
igienico ad esclusiva disposizione del personale addetto alla vendita.
I chioschi devono avere pavimento di materiale
impermeabile unito e compatto e pareti lavabili, nonché impianti di acqua
potabile con lavabo dotato di dispositivo automatico per l'erogazione
dell'acqua e di contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi nonché di
canalizzazione e smaltimento dei rifiuti liquidi, nel rispetto delle norme
al riguardo previste dal presente Regolamento.
Devono, inoltre, essere dotati di un settore separato da
adibirsi a razionale deposito delle provviste, di armadi e di celle frigo
per la conservazione di prodotti deperibili distinti per classi
merceologiche.
Presso i chioschi é consentita esclusivamente la vendita
dei seguenti prodotti:
a. prodotti ortofrutticoli freschi;
b. bevande preconfezionate;
c. alimenti non deperibili preconfezionati in
contenitori sigillati senza manipolazione del prodotto alimentare;
d. gelati preconfezionati in involucri originali;
e. alimenti di cui é consentita deroga per la
vendita in forma itinerante a norma dei commi 4 e 5 del precedente
art. 205.
E’ vietata la vendita di pasticceria fresca e, comunque,
contenente crema e/o panna e/o gelatina alimentare.
E’ altresì, vietata la preparazione e manipolazione degli
alimenti non contemplati nel precedente comma 4.
CAPO V
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Art. 208
Requisiti
I distributori automatici o semiautomatici di sostanze
alimentari e bevande devono corrispondere ai seguenti requisiti:
a. essere di facile pulizia e disinfettabili sia
all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei
prodotti distribuiti;
b. avere le superfici destinate a venire a contatto
con le sostanze alimentari di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11
della legge 283/1962 e di ogni altra disposizione in vigore, nonché
resistente alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione;
c. avere le sorgenti interne di calore collocate in
modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle
sostanze alimentari e bevande;
d. avere, salvo quanto previsto da norme speciali,
una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione:
i. delle sostanze alimentari di facile
deperibilità ad una temperatura non superiore a + 4_ C;
ii. delle sostanze alimentari surgelate ad una
temperatura non superiore a - 18_ C;
iii. delle bevande e piatti caldi ad una
temperatura di + 65_ C, o comunque non inferiore a + 60_ C;
iv. dell’acqua ad uso potabile nel caso di
distributori automatici per caffé espresso con l’uso di dosi
confezionate in cialde.
e. essere collocati a conveniente distanza da
sorgenti di calore o comunque da fonti che possano pregiudicare la
salubrità degli alimenti distribuiti;
f. avere la bocca esterna di erogazione non esposta
e protetta da insudiciamenti o altri inquinanti;
Ove la natura dell'alimento o della bevanda lo richieda,
si deve provvedere alla sistemazione di recipienti per la raccolta dei
rifiuti che debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o
sostituiti con la necessaria frequenza.
Art. 209
Autorizzazione all'installazione
Per l'installazione dei distributori automatici di cui
all'art. 208 deve essere data comunicazione al Sindaco e al responsabile del
Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della A.U.S.L.
In detta comunicazione deve essere fatta specifica
menzione:
a. della frequenza con cui sono effettuate le
operazioni di pulizia e/o disinfezione;
b. della ditta che ha in carico la gestione delle
apparecchiature;
c. del tipo di approvvigionamento idrico. In caso
di non allacciamenti alla rete idrica pubblica deve essere allegato
un certificato di potabilità non anteriore a 15 giorni dalla
richiesta di autorizzazione.
Il controllo della potabilità dovrà essere richiesto
dalla ditta o Ente presso cui é installato il distributore, secondo le
frequenze stabilite dal D.M. 23-3-1991 e di quanto al riguardo previsto dal
presente Regolamento.
Art. 210
Misure di tutela igienica della distribuzione automatica
I distributori automatici devono disporre di un congegno
che blocchi automaticamente la distribuzione delle sostanze alimentari
quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti.
Art. 211
Sostanze distribuite: requisiti
Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a
mezzo di distributori automatici devono:
a. essere prodotte in stabilimenti e laboratori
provvisti dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 del D.P.R.
26-3-1980 n. 327;
b. corrispondere, per caratteristiche e requisiti,
alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche
che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita.
Le imprese responsabili della vendita di sostanze
alimentari a mezzo di distributori automatici e semiautomatici sono tenute
ad accertarsi che le stesse corrispondano ai requisiti igienico-sanitari
previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del
prodotto mediante controlli di qualità da effettuarsi presso laboratori
autorizzati, da esibirsi a richiesta del personale adibito al servizio di
vigilanza e di ispezione.
Sui distributori automatici devono essere riportati in
lingua italiana, in modo indelebile, leggibile e ben visibile
all'acquirente, per ciascuna delle sostanze alimentati poste in
distribuzione, le indicazioni di cui al D. Lgs n. 109/92, nonché
l'indicazione dell'eventuale presenza di additivi e coloranti secondo le
vigenti disposizioni.
Art. 212
Personale addetto al rifornimento: Requisiti
Il personale che effettua il rifornimento dei
distributori e che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in
distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve essere in possesso del
libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. 327/80.
CAPO VI
IGIENE DEGLI ALIMENTI: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
Art. 213
Formaggio grattugiato
Il formaggio grattugiato deve essere preparato
estemporaneamente su richiesta dell'acquirente.
E’ consentita la vendita di formaggio grattugiato in
confezioni originali e sigillate recanti impresse le indicazioni previste
dal D.Lgs 27-1-92, n. 109.
Art. 214
Prodotti di pasticceria
Le paste dolci preparate con impasto di farina lievitato,
grassi ed oli, uova e zucchero ed eventualmente guarnite con marmellata,
frutta secca, canditi e cioccolato, sono considerate paste dolci secche e
possono essere prodotte, con ulteriore specifica autorizzazione, dai
laboratori di panificazione.
Le paste dolci preparate, oltre che con gli ingredienti
specificati al comma precedente, anche con latte, panna, creme, sciroppi,
liquori, sono considerate paste dolci fresche e la loro produzione é
subordinata al conseguimento della specifica autorizzazione per laboratori
di pasticceria.
Il trasporto, dal luogo di produzione a quello di
vendita, deve essere effettuato a mezzo di contenitori puliti ed
accuratamente chiusi, in modo che le paste, durante il trasporto, siano
efficacemente protette dagli agenti atmosferici, dalla polvere e da ogni
possibile fonte di inquinamento e nel rispetto di quanto prescritto dal
precedente art. 200, nonché dal D.P.R. 327/80.
Se si utilizzano per il trasporto delle paste contenitori
a recupero, questi devono avere le pareti lisce e di materiale lavabile.
Le paste dolci nei negozi di vendita devono essere
costantemente protette dalla polvere, dalle mosche e dal contatto con il
pubblico. Quelle farcite con panna e crema a base di uova e latte devono
essere conservate a temperatura non superiore a + 4_C.
Fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 28 e
seguenti del D.P.R. 327/80 e quanto stabilito nel presente Regolamento, le
pasticcerie devono comunque possedere i seguenti requisiti:
a. locali o settori nettamente distinti per: il
deposito delle materie prime; la preparazione; la cottura; la vendita;
b. attrezzature per il mantenimento della catena
del freddo, distinte per le materie prime e per il prodotto finito.
Art. 215
Gelati
1. Chiunque intenda produrre e vendere gelati deve
ottenere apposita e specifica autorizzazione.
2. La preparazione delle miscele, il trattamento termico
e tutte le successive fasi di lavorazione fino all’ottenimento del prodotto
finito devono essere effettuate in idoneo vano separato dal vano vendita.
Nel caso di laboratori con produzione anche di prodotti di pasticceria e/o
rosticceria é necessario realizzare una zona esclusivamente dedicata alla
gelateria dotata di proprie attrezzature, piani di lavoro, lavandino ed
utensili
3. E’ consentita l’installazione di macchine automatiche
produttrici e dispensatrici di gelato in prossimità dei banchi vendita a
condizione che le operazioni di riempimento della macchina avvengano nel
rispetto delle norme di igiene.
4. E’ vietata la produzione di gelati con miscele non
preventivamente sottoposte a trattamento termico di risanamento, quale la
pastorizzazione.
5. E’ vietata la rigelificazione del gelato scongelato.
6. I gelati venduti in confezioni originali chiuse devono
essere tenuti a temperatura non superiore a –18_C in banchi frigoriferi.
7. Il gelato da vendersi allo stato sfuso in razioni da
costituirsi di volta in volta deve essere:
tenuto in recipienti ed in un banco refrigerante
riservati esclusivamente a tale uso;
tenuto ad una temperatura inferiore a –15_C, per
brevi tempi la temperatura può essere pi_ alta (mai superiore a –6_C)
che, pur consentendo un certo grado di malleabilità al prodotto,
necessario per il prelevamento o la formazione delle razioni con le
apposite spatole o pinze o cucchiaio, ne impedisca il disgelo o il
rammollimento, anche solo parziale o limitato allo strato superficiale
od ai bordi del contenitore ovvero sul fondo di esso;
distribuito al cliente in cialde o contenitori a
perdere conservati, fino al momento dell'uso, in recipienti chiusi al
riparo dalla polvere e da ogni altra possibile fonte di inquinamento.
8. Le norme del comma precedente debbono essere osservate
in quanto applicabili anche per le macchine che, a mezzo di rubinetti
comandati, distribuiscono semiautomaticamente gelato sfuso.
9. Il rifornimento dei gelati, in confezioni originali,
dai laboratori di produzione e dai depositi all'ingrosso alle rivendite,
deve avvenire con bolla d'accompagnamento e con le modalità prescritte per
la pasticceria fresca; il trasporto deve essere attuato con veicoli
isotermici e refrigeranti che assicurino la conservazione del prodotto e,
comunque, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 200.
10. La vendita itinerante dei gelati e simili é
consentita a condizione che sia stato prodotto in laboratori regolarmente
autorizzati a norma del precedente comma ed é limitata ai tipi preparati in
razioni preconfezionate in involucri originali e sigillati recanti le
dichiarazioni obbligatorie per legge.
11. I veicoli utilizzati per la vendita itinerante dei
gelati, oltre a rispettare le prescrizioni di cui al precedente art. 204,
devono:
- avere il cassone in cui
vengono sistemati i contenitori refrigeranti con le pareti lisce e
lavabili sia all'interno che all'esterno;
- essere tenuti sempre in
buono stato di pulizia sia all'interno che all'esterno ed essere
sottoposti a frequenti disinfezioni
Art. 216
Prodotti ortofrutticoli e Funghi
E’ vietata l'irrigazione degli ortaggi e frutti con acqua
di fogna o di canali inquinati per scarichi di fogna od industriali.
E’ vietata la vendita di tuberi e bulbi germogliati,
degli ortaggi con infiorescenze dischiuse ed in genere di tutti gli ortaggi
avvizziti per qualsiasi causa: caldo, gelo o tempo trascorso dalla raccolta.
La frutta e l'ortaggio posti in vendita per uso
alimentare deve aver raggiunto sulla pianta il completo sviluppo fisiologico
ed iniziata la maturazione.
E’ vietata la vendita di:
a. frutta immatura anche se sottoposta a processo
di maturazione artificiale, questa, o pi_ propriamente la maturazione
accelerata, é consentita esclusivamente per la frutta raccolta al
raggiungimento del completo sviluppo fisiologico;
b. frutta con lesioni non cicatrizzate ed umide
anche se di modeste entità;
c. frutta rotta o tagliata;
d. frutta e verdura che contengono residui di
prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante ed a
difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo,
che contengano residui superiori ai limiti consentiti.
I recipienti utilizzati per la lavorazione,
l'immagazzinamento, il commercio all'ingrosso ed al dettaglio della frutta e
degli ortaggi devono sempre essere mantenuti puliti.
E’ tassativamente vietato l'uso di cassette di legno
impregnate di acque, untuose, annerite, emananti cattivi odori o contenenti
muffe.
E’ vietata la vendita di prodotti ortofrutticoli lungo le
strade di intenso traffico urbano ed extraurbano; la vendita e l'esposizione
all'aperto, previo parere del Servizio di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione dell’A.U.S.L. competente per territorio, é consentita solo se i
prodotti siano adeguatamente protetti dall'impolveramento,
dall'insudiciamento, dalla contaminazione di insetti, dall'influenza di
agenti atmosferici e dal contatto del pubblico.
La vendita dei funghi freschi é limitata alla specie o
alle specie coltivate o spontanee, riconosciute innocue e che siano in buono
stato di conservazione. La vendita deve eseguirsi esclusivamente
nell'esercizio a posto fisso designato dal Servizio di Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione e previa visita igienica eseguita dallo stesso. E’
vietato il rinfrescamento con acqua. Il Servizio di Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione stabilisce la specie o le specie locali ammesse alla
vendita ed indica le caratteristiche, il nome o i nomi scientifici ed il
nome o i nomi con cui localmente sono comunemente conosciuti. La vendita dei
funghi conservati deve essere eseguita nello stesso sito in cui vengono
smerciati i funghi freschi. I funghi conservati devono essere venduti solo
in confezioni sigillate. Sui contenitori devono essere, fra l'altro,
chiaramente ed in modo indelebile riportate le indicazioni della ditta
produttrice e confezionatrice, la data di preparazione e quella di scadenza.
Art. 217
Prodotti surgelati
La produzione la vendita e il trasporto dei prodotti
surgelati é soggetto alla speciale legislazione di cui alla legge 27-1-68,
n. 32, al D. Lgs 27-1-92, n. 110 e al Decreto 25-9-95, n. 493.
La vendita di prodotti surgelati in spacci di sostanze
alimentari, comprese le macellerie, le pescherie ed i supermercati, deve
essere appositamente autorizzata dopo verifica dell'idoneità dei sistemi di
refrigerazione previsti dalle vigenti disposizioni (D.M. 25-9-95 n. 493 e
successive modificazioni) da parte dei Servizi di Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione e dei Servizi Veterinari, Area B, secondo le rispettive
competenze, nel rispetto, comunque, delle tabelle merceologiche.
I prodotti surgelati devono essere venduti nella
confezione originale, non essendo ammesso in nessun modo, il frazionamento
del prodotto.
E’ vietato lo scongelamento ed il ricongelamento dei
prodotti surgelati.
Art. 218
Alimenti Sfusi
Per la vendita degli alimenti non in confezione sigillata
che possono essere consumati senza preventiva sbucciatura o lavaggio o
cottura, valgono le disposizioni di cui al 5_ comma del precedente art. 195.
E’ fatto sempre divieto, agli acquirenti, di toccare la
merce con le mani.
Laddove l'entità numerica degli addetti lo consenta, é
auspicabile destinarne uno all'esclusivo maneggio della moneta.
Negli spacci cooperativi, nei bazar alimentari, nei
supermercati e, comunque, in tutti i negozi nei quali si effettua la vendita
di generi tra loro molto vari per natura e composizione, le diverse merci
devono essere depositate ed esposte in reparti o scoparti, distinti per
classi merceologiche.
Le vetrine di custodia e di esposizione delle merci e
derrate vendute non in confezione non devono essere aperte da parte
dell'acquirente (con esclusione di quelle destinate alla frutta e verdura).
Le vetrine ed i banchi di mostra e vendita sopra i quali
avviene il commercio, devono essere muniti di dispositivi adatti a
proteggere gli alimenti da ogni possibile causa di inquinamento.
Le sostanze alimentari vendute allo stato sfuso debbono
essere munite di apposito cartello in cui siano riportate le indicazioni
previste dall'art. 16 del D. Lgs n. 109/92.
Art. 219
Protezione dei generi alimentari
I prodotti alimentari devono essere sempre protetti dagli
agenti atmosferici, dalla polvere e dagli insetti.
I prodotti alimentari esposti non devono essere
depositati direttamente sul pavimento ma, da esso, sollevati di almeno 30
cm.
I negozi e i magazzini devono essere sottoposti
periodicamente, laddove necessario, a disinfestazione. La vigilanza ed il
controllo sulle predette operazioni é effettuata dai competenti S.I.A.N. e
S.I.A.V.
E’ vietato depositare, nei locali di vendita e/o
somministrazione, arredi, oggetti, sostanze o altri materiali che non siano
attinenti alla specifica attività.
E’ comunque vietato depositare biciclette, motocicli,
automezzi o furgoni.
E’ sempre vietata la presenza di animali anche domestici.
Art.220
Vendita promiscua
Non é consentita la vendita di sostanze alimentari e non
alimentari, salvo i casi cui queste ultime siano custodite in distinti
scaffali, siano preconfezionate o tali da non poter contaminare in alcun
modo le sostanze o prodotti alimentari. In ogni caso é esclusa la vendita
promiscua con presidi sanitari.
Art. 221
Carta o altro materiale per avvolgere sostanze alimentari
I fogli di carta o di altro materiale destinati a venire
a contatto diretto con gli alimenti, oltre ad essere in regola con le norme
previste dalle disposizioni di legge, devono essere tenuti protetti dalla
polvere o da contatto di qualsiasi specie ed usati, singolarmente, a mano a
mano che se ne presenti la necessità di impiego.
Il confezionamento di prodotti alimentari deve avvenire
in modo da garantire la chiusura ermetica della confezione stessa, al fine
di impedire manipolazioni, sostituzioni, alterazioni insudiciamento.
Per i prodotti venduti sfusi, la chiusura dell'involucro
di cui al precedente comma 2 non deve essere effettuata mediante
utilizzazione di spille o altro materiale metallico anche apposto con
cucitrici o altri attrezzi meccanici.
Sono fatte salve le prescrizioni per l'etichettatura
delle sostanze alimentari di cui al D. Lgs 109/92, nonché quelle contenute
nella normativa comunitaria e statale vigente in materia.
Sono, altresì, fatte salve, per quanto riguarda gli
imballaggi, le disposizioni contenute nel D.M. 21-3-73 e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 222
Additivi. aromatizzanti, coloranti e succedanei di
sostanze alimentari
In materia di additivi chimici consentiti nella
preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari si applicano
le norme contenute nel D.M. 31-3-1965 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché le prescrizioni contenute negli artt. 58 e seguenti del
D.P.R. 327/80.
Sono da intendersi qui richiamate le norme di cui agli
artt. 5, 6, 7 e 9, della legge 283/62 e successive modifiche di cui alla
legge 441/63.
L'impiego di materie coloranti nella lavorazione di
sostanze alimentari e bevande, nonché delle carte di imballaggio delle
materie stesse é disciplinato dal D.M. 22-12-1967 e successive modifiche ed
integrazioni, adottati in osservanza dell'art. 10 della legge 441/63 e
dell'art. 54 e seguenti del D.P.R. 327/80.
Art. 223
Residui degli antiparassitari
I residui delle sostanze attive dei presidi sanitari
ammessi sui prodotti destinati all'alimentazione, non devono superare i
limiti di tolleranza di cui all'ordinanza del Ministro della Sanità
18-7-1990 (suppl. n. 57 G.U. serie generale n. 202 del 30-8-1990) come
integrata dalle Ordinanze Ministeriali del 5-8-91, del 18-2-93 e del
14-7-93, del 3-5-1994 e dal D.M. 9 e 12 agosto 1995.
Art. 224
Utensili e recipienti
La produzione, il commercio e l'uso di utensili e
recipienti da cucina o da tavola, nonché qualunque oggetto destinato a
venire a contatto con sostanze alimentari e bevande sono disciplinati
dall'art. 11 della legge 283/62, come modificato ed integrato dal D.P.R.
23-8-1982, n. 777 e dall'art. 68 del D.P.R. 327/80 e dal D.M. 21-3-73 e
successive modifiche e integrazioni.
Gli utensili, i recipienti e le stoviglie devono essere
costantemente tenuti in condizioni di massima pulizia, conservati in modo da
evitare insudiciamenti ed inquinamenti; devono anche essere ritirati dal
commercio o dall'uso nel momento in cui presentino uno stato di usura, anche
minimo.
Sono fatte salve, in materia, le norme contenute nel D.M.
21-3-73 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 225
Cariche microbiche
I limiti delle cariche microbiche negli alimenti sono
disciplinati dall'art. 69 del D.P.R. 327/80 e dalla conseguente O.M.
dell'11-10-1978 e successive modifiche ed integrazioni, riferite anche a
specifici alimenti.
CAPO VII
NORME RELATIVE AGLI ADDETTI
Art. 226
Libretto di idoneità sanitaria
Il personale addetto alla preparazione, produzione,
manipolazione e vendita di sostanze alimentari e bevande deve essere munito
dell'apposito libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della
legge 283/62 e dagli artt. 37, 40 e 41 del D.P.R. 327/80.
Per il rilascio del libretto di cui al precedente comma
deve essere osservato quanto disposto dagli artt. 38 e 39 del D.P.R. 327/80.
Il libretto di idoneità sanitaria é rilasciato secondo le
prescrizioni contenute nell'art. 37 del D.P.R. 327/80 tramite il Servizio
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della A.U.S.L. competente per
territorio, a cui spetta la prescrizioni degli accertamenti sanitari
preventivi e le vaccinazioni dei titolari dei libretti, nonché la proposta
ed, in caso urgente, anche l'adozione, delle misure necessarie a tutela
della pubblica salute nel rispetto della legge regionale 36/84. Sulla scorta
della visita medica tendente ad appurare l'assenza di controindicazioni allo
svolgimento delle mansioni di alimentarista sono richiesti eventuali
accertamenti integrativi. Al fine di escludere lo stato di portatore cronico
di agenti patogeni, per il personale addetto alle cucine, ai laboratori di
pasticceria e gelateria, ai centri, stabilimenti, laboratori di risanamento
del latte e/ di produzione di derivati del latte é richiesto, con frequenza
annuale, un esame colturale per la ricerca di patogeni. Tale
prescrizione é estesa al personale comunque addetto agli asili nido. Gli
accertamenti di cui sopra possono essere disposti dal Servizio del A.U.S.L.
competente in qualsiasi momento.
E’ fatto obbligo al Servizio Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione della A.U.S.L. di predisporre e gestire la
registrazione dei libretti sanitari rilasciati e dei relativi provvedimenti
adottati.
Art. 227
Igiene degli addetti
Per quanto attiene all'igiene e pulizia del personale e
dell'abbigliamento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 42 del
D.P.R. 327/80.
Può essere concessa dal Sindaco, su conforme parere del
Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, deroga al colore
chiaro prescritto dall'articolo di cui al comma precedente, per il personale
di banco dei bar e di sala per i ristoranti.
CAPO VIII
ACQUE MINERALI E GASSATE
Art. 228
Acque minerali
Le acque minerali sono disciplinate dal Regolamento
approvato con D.Lgs 25-1-1992, n. 105, con D.M. Sanità 12-11-1992 n. 542 e
D.M. Sanità 13-1-1993 (G.U. n. 14 del 19-1-1993).
Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nel
D.P.R. 14-1-1972, n. 2, relative al trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario delle competenze in materia.
Art. 229
Acque gassate
Le acque gassate sono disciplinate dal D.P.R. 19-5-1958,
n. 719 e successive modifiche ed integrazioni.
CAPO IX
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Art. 230
Locali di produzione e lavorazione di carni fresche
Requisiti
Per l'attivazione di impianti di macellazione,
sezionamento, lavorazione e/o confezionamento carni, valgono le disposizioni
contenute nel D. Lgs 18-4-94, n. 286.
Gli impianti di macellazione sono inclusi nell'elenco
delle industrie di prima classe e devono quindi sottostare al rispetto della
normativa di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. e di quanto al riguardo
previsto dal presente Regolamento.
E’ di competenza dei Comuni la costruzione e la
manutenzione dei macelli pubblici.
Il Veterinario Ufficiale, responsabile della vigilanza ed
ispezione dello stabilimento, impartisce tutte le disposizioni ritenute
necessarie per una produzione igienica delle carni e per evitare rischi di
contaminazione delle stesse. Gli operatori addetti sono tenuti
all'osservanza di tali disposizioni.
Sono abilitati agli scambi intracomunitari e
all'esportazione nei Paesi Terzi, esclusivamente i macelli in possesso di
riconoscimento CEE, rilasciato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.
16 del D. L/vo 286/94 e successive modifiche; per i macelli avicoli, si fa
riferimento al D.P.R. 8-6-92, n. 503; per i macelli di conigli si fa
riferimento al D.P.R. 30-12-92, n. 559.
In ogni caso deve essere rispettato quanto previsto
dall'art. 28 del D.P.R. 327/80, dal D. Lgs 18-4-94, n. 286 e successive
modifiche ed integrazioni.
La disposizione dei vari locali su indicati deve essere
tale da evitare percorsi a ritroso delle carni macellate. In particolare, il
macello deve disporre di una entrata per gli animali vivi nettamente
distinta dall'uscita delle carni.
I requisiti igienico-sanitari dell'impianto e delle
relative attrezzature devono soddisfare le disposizioni di cui ai commi 6 e
9 dell'art. 28 e le norme igieniche indicate dall'art. 29 del D.P.R. 327/80
e dal D. Lgs 18-4-94, n. 286.
Per quanto attiene l'approvvigionamento idrico, lo
smaltimento dei liquami, dei rifiuti, l'uso delle concimaie, l'eventuale
costruzione e gestione di un impianto di incenerimento vanno rispettate le
norme statali, regionali e del presente Regolamento in materia.
Art. 231
Locali di lavorazione dei prodotti ittici
Gli stabilimenti in cui i prodotti della pesca sono
preparati, trasformati, refrigerati, congelati, imballati o immagazzinati,
ivi compresi i locali di macellazione di prodotti dell'acqua coltura, devono
essere in possesso di specifico riconoscimento ai sensi dell'art. 7 del D.
Lgs n. 531/92 nonché dei requisiti prescritti dallo stesso Decreto e
successive modifiche. I laboratori di preparazione o trasformazione di
prodotti della pesca, annessi ad un esercizio di vendita e che producano ai
soli fini della vendita diretta al consumatore finale, sono invece soggetti
a specifica autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30-4-62,
n. 283. Deve comunque essere rispettata la normativa vigente in maniera di
approvvigionamento idrico di smaltimento dei liquami e rifiuti.
Art. 232
Depositi all'ingrosso di prodotti di origine animale
I depositi all'ingrosso di carni fresche e congelate,
sono soggetti a specifico riconoscimento rilasciato dal Ministero della
Sanità ai sensi del D. Lgs 286/94 per le carni rosse (bovine, suine,
caprine, solipedi domestici e selvaggina biungulata) e del DPR 503/82 per le
carni bianche (pollame, conigli e selvaggina da penna).
Art. 233
Locali di vendita di carni fresche e congelate e di
prodotti ittici
A) - MACELLERIE
I locali di vendita delle carni fresche e/o congelate,
con o senza l'annesso laboratorio per la produzione di carne o prodotti a
base di carne, destinati esclusivamente alla vendita diretta al consumatore
finale della stessa macelleria, devono possedere i requisiti strutturali ed
igienico sanitari previsti dall'art. 29 del R.D. 3298/28 e dagli articoli 31
e 28 del D.P.R. 327/80 in relazione alle effettive esigenze igieniche
dell'attività svolta, accertati di volta in volta dal S.I.A.V. (Servizio
Igiene ed Assistenza Veterinaria) competente per territorio.
I requisiti delle pollerie devono essere quelli indicati
dall'art. 12 del D.P.R. 967/72 e dagli articoli 31 e 28 del D.P.R. 327/80
con le modalità di cui al punto precedente.
Nel caso di vendita promiscua di carni di diversa specie
animale, si deve provvedere alla separazione delle carni avicunicole da
quelle bovine, suine ed ovi-caprine, sia nella cella frigorifera sia sul
banco di vendita, rispettando le temperature prescritte dalla normativa in
materia.
La preparazione alla vendita delle carni avicunicole deve
essere, inoltre, effettuata su taglieri e con utensili diversi da quelli
utilizzati per le altre carni.
Per la vendita delle carni congelate o vendute allo stato
di scongelazione, si fa riferimento al D.M. 03-02-77 e successive modifiche.
B) - PESCHERIE
I locali di vendita dei prodotti ittici devono essere ben
aerati e sufficientemente spaziosi, nonché dotati di:
a. pareti rivestite in materiale liscio,
impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 2 m,
ben raccordati con il pavimento, rivestito di analogo materiale;
b. acqua potabile fredda e calda in quantità
sufficiente;
c. almeno una cella o armadio frigorifero di
adeguata capacità;
d. banco di vendita rivestito in marmo o altro
materiale impermeabile, liscio, lavabile e disinfettabile; gli
attrezzi e gli utensili, compresi tavoli e recipienti, devono essere
in materiale resistente alla corrosione facilmente lavabili e
disinfettabili;
e. qualora i prodotti ittici vengono esposti in
mostra al pubblico:
f. una idonea mostra frigorifera per l'esposizione
dei molluschi bivalvi gasteropodi ed echinodermi marini, se viene
effettuata la vendita di tali prodotti;
g. una idonea mostra frigorifera per l'esposizione
degli altri prodotti ittici che in alternativa può avvenire sullo
stesso banco di vendita a condizione che la buona conservazione sia
assicurata mediante ghiaccio di acqua potabile, che il banco oltre ai
requisiti della lettera precedente abbia una sufficiente inclinazione
per lo scolo delle acque che consenta il deflusso in un chiusino
inalterabile, lavabile, disinfettabile e sifonato collegato alla rete
fognante.
Qualora nei locali delle pescherie si effettui,
esclusivamente per la vendita al consumatore finale, la trasformazione o la
sia pure elementare preparazione dei prodotti ittici come l'eviscerazione,
decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura e qualsiasi altra operazione
che modifichi l'integrità anatomica del pesce, il titolare deve essere in
possesso della specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi
dell'art. 2 della legge 283/62 ed i locali devono possedere i requisiti
prescritti dagli articoli 31 e 28 del DPR 327/80 in relazione alle effettive
esigenze igieniche dell'attività svolta di volta in volta dal S.I.A.V. della
A.U.S.L. competente per territorio.
Art. 234
Prodotti alimentari a base di carne
La produzione e l'immissione sul mercato dei prodotti a
base di carne, sono disciplinate dal D. Lgs 537/92 e successive modifiche e
dalle norme speciali vigenti in materia. Fatto salvo quanto disposto dal
successivo punto 2, sono soggetti a specifico riconoscimento CEE tutti gli
stabilimenti aventi strutture, caratteristiche e capacità Industriali e non.
I laboratori di prodotti a base di carne e di prodotti
misti di origine animale e vegetale, che sono annessi agli spacci di vendita
e che producono esclusivamente per la vendita diretta al consumatore finale,
sono soggetti all'autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi dell'art. 2
della legge 283/62 e dell'art. 25 del D.P.R. 327/80, dal Sindaco, previo
parere favorevole del Servizio di Igiene ed assistenza veterinaria e nel
caso di alimenti misti a prevalenza vegetale, anche dal Servizio Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione della A.U.S.L. competente per territorio.
Nel caso di laboratori di cui al precedente comma, i
locali di lavorazione di prodotti di origine animale e/o di prodotti misti
devono essere separati dai locali di vendita delle carni fresche.
L'eventuale installazione negli spacci di vendita delle
carni di impianti per la cottura, compresi gli arrosti-pollo, deve essere
autorizzata e deve avvenire in ambienti diversi da quelli destinati alla
vendita ed alla conservazione di carni fresche.
Art. 235
Molluschi eduli lamellibranchi
La produzione, il commercio e la vendita dei molluschi
eduli lamellibranchi sono disciplinati dal D. Lgs 30-12-1992 n, 530 e
successive modificazione, integrazioni e norme statali e regionali di
attuazione.
L'attività istruttoria e di vigilanza é esercitata, per
le rispettive competenze, dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione e dal Servizio Veterinario - Area B dell’A.U.S.L.
competente per territorio, nonché, per quanto attiene gli aspetti di tutela
ambientale, dagli organi preposti alle relative attività di controllo.
Art. 236
Elicicoltura
L'allevamento di lumache e/o la commercializzazione delle
stesse devono avvenire in impianti autorizzati dall'Autorità sanitaria
comunale su parere del Servizio Veterinario - Area B e del Servizio di
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ A.U.S.L. competente per
territorio.
I terreni utilizzati devono essere indenni da qualunque
tipo di inquinamento, compreso quello derivante dall'uso di antiparassitari
e diserbanti.
E’ vietato, nell'allevamento, l'uso di qualunque sostanza
nociva alla salute degli animali allevati e della salute umana.
Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in
materia.
E’ ammessa la vendita al pubblico con le modalità
prescritte dal settimo comma del precedente art. 216.
Art. 237
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Capo IX sono fatte
salve tutte le norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di
alimenti di origine animale ed in materia veterinaria, con particolare
riferimento alla legge regionale 22-8-1989, n. 13.
Tutta l'attività istruttoria e di vigilanza in materia é
svolta dal Servizio Veterinario - Area B dell’A.U.S.L. e, per la salute di
competenza, dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
Sono, altresì, fatte salve sia per l'attività istruttoria
che per quella di vigilanza, tutte le competenze del Servizio di Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione in materia di igiene degli ambienti, ai
fini del rilascio del parere di agibilità, di approvvigionamento idrico, di
igiene degli addetti, nonché l'applicazione, per le strutture alimentari che
ne sono sottoposte, dell'art. 216 del T.U. 27-7-1934, n. 1265.
Sono, analogamente, fatte salve le competenze del
Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro (SPESAL);
nonché quelle degli organi preposti alle attività di controllo in materia di
tutela ambientale.
TITOLO V
MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE
E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI
torna su
CAPO I
NOTIFICHE SANITARIE
Art. 238
Denunzia degli animali
I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani,
equini, bovini, ovini, suini, caprini, pollame, conigli, api, chiocciole
eduli ed ogni altro animale domestico e non domestico, detenuto in qualsiasi
forma, ed a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo di denunziare al Servizio
Veterinario - Area B della competente A.U.S.L. il numero e la specie degli
animali che possiedono o detengono, precisando anche la località nella
qualità sono abitualmente ricoverati.
Al Servizio Veterinario - Area B devono anche essere
denunziate tutte le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte
della fauna selvatica esotica e non esotico, detenuto a qualsiasi titolo
fatti salvi gli adempimenti di cui alla legge 07-02-92, n. 150.
Art. 239
Notifica delle malattie
Ai sensi dell'art. 264 del T.U. delle leggi sanitarie,
approvato con R.D. 27-7-1934, n. 1265 e dell'art. 2 del Regolamento di
polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8-2-1954, n. 320, qualunque caso,
anche sospetto, di malattia infettiva degli animali deve essere
immediatamente notificato al Servizio Veterinari - Area B della A.U.S.L.
territorialmente competente.
Art. 240
Obbligo di notifica
Sono tenuti alla notifica:
a. i Veterinari della A.U.S.L.;
b. i Veterinari liberi professionisti;
c. i proprietari e detentori di animali, anche in
temporanea custodia e consegna a qualsiasi titolo;
d. gli albergatori;
e. i conduttori di stalle di sosta, di canili e di
pubbliche stazioni di monta;
f. gli esercenti di mascalcie;
g. le Autorità ed i Funzionari indicati dall’art. 3
del Regolamento di polizia veterinaria n. 320/54.
La notifica é obbligatoria anche per qualunque nuovo caso
di malattia o di morte improvvisa che si verifichi entro otto giorni da un
caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.
La notifica di malattie infettive o diffusive può essere
fatta per iscritto o verbalmente. I veterinari sono tenuti ad effettuare la
notifica nella forma scritta.
Art. 241
Zoonosi
I Servizi Veterinari - Area B della A.U.S.L., venuti a
conoscenza di zoonosi, sono tenuti ad inviare comunicazione scritta dei casi
accertati all'osservatorio epidemiologico della A.U.S.L. LE/1.
Art. 242
Obblighi dei proprietari e dei detentori
Ai proprietari o detentori di animali é fatto obbligo, a
scopo cautelativo e appena rilevati i sintomi sospetti di una malattia
infettiva o diffusiva, di:
a. isolare gli animali ammalati;
b. accantonare, opportunamente separati e
custoditi, gli animali morti;
c. non spostare dall'azienda animali in genere,
ogni prodotto animale od altro materiale che possa costituire veicolo
di contagio, in attesa delle disposizioni impartite dal Veterinario
della A.U.S.L. territorialmente competente.
Art. 243
Stalle di sosta e ricovero
L'esercizio di stalle di sosta ed in genere di locali da
adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e
di altri animali da cortile é subordinato ad autorizzazione del Sindaco, che
la rilascia a seguito di accertamenti sull'idoneità dei locali da parte del
Servizio Veterinario Area B e del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’
A.U.S.L. ciascuno per la parte di competenza, che si avvalgono, per quanto
attiene gli aspetti di tutela ambientale, della collaborazione e del
supporto degli organi preposti alle relative attività di controllo.
Art. 244
Fiere, mercati, esposizioni
Il Sindaco, prima dell'istituzione dei mercati, delle
fiere e delle esposizioni di animali, fa accertare da parte del competente
Servizio Veterinario Area B della A.U.S.L., se i locali, le aree e le
attrezzature da utilizzare possiedano i requisiti igienico-sanitari
necessari.
Al Servizio Veterinario - Area B della A.U.S.L. é,
altresì, demandato il compito di assicurare la vigilanza durante lo
svolgimento delle manifestazioni di cui al primo comma al fine di evitare il
propagarsi di malattie infettive o diffusive degli animali ed al fine di
prevenire maltrattamenti e l'effettuazione di prove da sforzo.
Dopo ogni mercato, fiera o esposizione di animali, i
luoghi dove si sono soffermati gli animali stessi devono essere
convenientemente puliti e disinfettati a cura del Comune o degli
organizzatori della manifestazione.
Art. 245
Circhi e Serragli
L'esercizio nel Comune di circhi, serragli, ecc. deve
essere autorizzato dal Sindaco solo dopo che il Servizio Veterinario - Area
B della competente A.U.S.L. abbia effettuato, con esito negativo di
riscontro di malattie infettive e/o diffusive, una visita preventiva degli
animali al fine di accertarne lo stato di salute.
Durante la permanenza nel Comune di circhi, serragli,
ecc., nei luoghi individuati a norma di legge e/o Regolamento locale, deve
essere effettuata da parte del Servizio Veterinario - Area B, una continua
vigilanza igienico-sanitaria, soprattutto al fine di prevenire il propagarsi
di malattie infettive o diffusive.
I proprietari o conduttori di circhi, serragli, ecc.
devono provvedere giornalmente alla pulizia, disinfezione ed, eventualmente,
alla disinfestazione delle aree dove vengono ricoverati gli animali. Essi
devono anche provvedere giornalmente all'allontanamento del letame e dei
residui di mangimi, nel modo prescritto nell'autorizzazione del Sindaco.
Restano fatte salve le norme previste dalla legge 473/93.
Art. 246
Stazioni di monta e centri di fecondazione artificiale
L'esercizio delle stazioni di monta pubblica, dei centri
di fecondazione artificiale e degli ambulatori per la cura della sterilità
degli animali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco sentito il
parere favorevole vincolante del Servizio Veterinario - Area B, e del
Servizio di Igiene e sanità Pubblica per quanto di competenza, i quali sono
tenuti ad accertare se i locali e le relative attrezzature soddisfino le
esigenze tecniche ed igienico-sanitarie necessarie per conseguire una
efficace difesa contro le malattie infettive e diffusive degli animali. Per
quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio
Veterinario - Area B, acquisire preventivamente i pareri degli organi
previsti alle relative attività di controllo.
I locali da adibire a Stazioni di monta pubblica, a
centri di fecondazione artificiale e ad ambulatori per la cura della
sterilità degli animali devono avere i seguenti requisiti:
- essere sufficientemente
aerati ed avere pavimenti, mangiatoie e pareti (fino all'altezza di m
2) ben connessi, facilmente lavabili e disinfettabili;
- essere dotati di acqua
potabile corrente, con scarico delle acque e dei liquami secondo la
normativa vigente e le disposizioni al riguardo contenute nel presente
Regolamento;
- essere provvisti di
adeguata concimaia costruita a norma di legge e nel rispetto di quanto
al riguardo previsto nel presente Regolamento;
- essere dotati di presidi e
mezzi necessari per conseguire una efficace difesa contro le malattie
infettive e diffusive degli animali;
I locali di cui al comma due devono essere sottoposti a
lavaggio quotidiano, nonché a disinfezione ed, eventualmente a
disinfestazione, secondo le istruzioni impartite dal Servizio Veterinario -
Area B, almeno con frequenza settimanale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente
Regolamento, si applicano le disposizioni della legge 3-2-1963, n. 126 sulla
disciplina della riproduzione bovina; dalla Legge 3-2-1963, n. 127 sulla
disciplina per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina; dal D.P.R.
2-11-1964, n. 1618 contenente norme per l'esecuzione della legge 127/63; al
Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 dell'8-2-1954 dalla legge 25-1-91,
n. 30 e relativi Decreti di Attuazione.
Art.247
Toilette per animali ed esercizi di vendita degli stessi
Gli esercizi di toilette e dei negozi per la vendita
degli animali devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco, previo
parere favorevole vincolante del Servizio Veterinario - Area B e, per quanto
di competenza, del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Per quanto attiene
gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio Veterinario - Area
B, acquisire preventivamente i pareri degli organi previsti alle relative
attività di controllo.
I locali da adibirsi alle attività di cui al primo comma
devono essere allocati in immobili situati al piano terra ed avere accesso
diretto dalla pubblica strada. Essi devono, altresì avere:
- un sistema di smaltimento
delle deiezioni degli animali, in modo che tutti i residui organici
degli animali vengano raccolti in appositi sacchi chiusi da conferire
direttamente all'incenerimento;
- essere provvisti di
pavimenti e pareti fino all'altezza di m 2, facilmente lavabili e
disinfettabili;
- essere dotati di acqua
potabile corrente;
- essere dotati di servizi
igienici;
I locali adibiti alla vendita di animali devono, inoltre,
avere gabbie o altre attrezzature idonee per contenere gli stessi, costruite
in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, in modo tale da non
pregiudicare lo stato di benessere degli animali, con la parte sottostante
costruita con accorgimenti volti a non permettere la fuoriuscita di
deiezioni o alimenti.
Le toilette devono essere costituite da almeno due
locali: uno da adibire a sala di attesa ed uno, munito di attrezzature,
riconosciute idonee dal Servizio Veterinario - Area B, per il lavaggio degli
animali, il loro asciugamano, la tosatura, ecc..
I locali di cui ai precedenti commi devono avere,
inoltre, idonei mezzi di captazione, sfocianti oltre il tetto, per
l'allontanamento di odori, vapori e gas che si sviluppano durante
l'attività. Tali locali devono essere, altresì, muniti di scarichi idrici
con pozzetti di decantazione ed imbrigliamento dei peli degli animali
trattati.
Art. 248
Maneggi, circoli ippici, ippodromi
L'attivazione di maneggi, di circoli ippici, di ippodromi
e similari é sottoposta a preventiva autorizzazione da parte del Sindaco,
previo parere favorevole vincolante del Servizio Veterinario - Area B, per
quanto di competenza, del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, sui ricoveri
degli animali, sugli spazi ad essi riservati, sulle attrezzature e su
quant'altro suggerito dalla tecnica e dall'esperienza per l'esercizio
dell'attività stessa.
Art. 249
Trasporto animali
Chiunque intende esercitare il trasporto di animali a
mezzo di autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione da parte del Sindaco nel
cui territorio trovasi l'autorimessa, previo parere favorevole del Servizio
di Igiene Veterinario - Area B, della competente A.U.S.L. relativamente ai
requisiti igienico-sanitari dell'automezzo, nonché dei mezzi a disposizione
per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e disinfestazione.
L'autorizzazione di cui al precedente comma ha validità
annuale.
I proprietari, i detentori o i conduttori degli automezzi
di cui al primo comma devono costantemente provvedere all'allontanamento dei
rifiuti, a frequenti lavaggi ed a periodiche disinfezioni e disinfestazioni
secondo le norme al riguardo previste nel presente Regolamento.
I locali adibiti per il lavaggio, la disinfezione o la
disinfestazione dei veicoli devono essere provvisti di pavimento
impermeabile, di pareti facilmente lavabili fino all'altezza di m. 2, di
acqua potabile corrente, di scoli per le acque di lavaggio a chiusura
idraulica.
Art. 250
Transumanza
Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi,
transumanza, deve farne domanda, almeno quindici giorni prima della
partenza, al Sindaco del comune ove il bestiame si trova.
Il Sindaco rilascia l'autorizzazione allo spostamento
dopo aver fatto accertare da parte del Servizio Veterinario - Area B, della
competente A.U.S.L., entro i tre giorni precedenti la partenza, che gli
animali non manifestino malattie infettive o diffusive e che sia stato
rilasciato il mod. n. 7 ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Polizia
Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 dell'8-2-1954.
Per il pascolo vagante delle greggi dai Comuni di
residenza, viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto conforme al
mod. n. 8 del Regolamento di Polizia Veterinaria.
Per gli spostamenti fuori del Comune di residenza,
l'interessato, avvalendosi del mod. n. 8, deve presentare domanda al Sindaco
del Comune di destinazione almeno quindici giorni prima della partenza.
L'autorizzazione viene rilasciata accertata la disponibilità del pascolo,
ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al
Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare.
CAPO II
MISURE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO
Art. 251
Divieto di abbandono
E’ vietato abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro
animale custodito nella propria abitazione.
Art. 252
Anagrafe canina
A norma dell'art. 3 della Legge Regionale n. 12/95 tutti
i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina da parte del proprietario
o del detentore dell'animale; l'iscrizione avviene presso gli Uffici della
A.U.S.L. o presso gli Uffici di Polizia Urbana.
A norma dell'art. 4 della predetta legge regionale, entro
90 giorni dall'avvenuta iscrizione del cane all'anagrafe canina, il
proprietario o detentore deve provvedere a far identificare l'animale
mediante l'applicazione di microchip o presso gli Uffici Veterinari della
A.U.S.L., gratuitamente al solo costo del microchip (IVA inclusa), o presso
Veterinari liberi professionisti, con costi, in questo caso, interamente a
carico del proprietario o detentore dell'animale, in regime di rapporto
libero professionale tra questi e il Veterinario.
Sono iscritti all'anagrafe canina anche i cani
collettivi. Per cane collettivo si intende quel cane che vive in caseggiato,
quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore
responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedono a fornirgli
mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R.
8-2-54, n. 320 e dell'art. 672 del Codice Penale. Tali cani devono possedere
requisiti di salubrità, essere sterilizzati e iscritti all'anagrafe canina a
nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario
ai fini della legge regionale n. 12/95.
Art. 253
Cattura di cani randagi
Spetta ai Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL. il
recupero dei cani randagi.
In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente
anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani
non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati
entro 60 giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni
che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, a Enti e Associazioni
protezionistiche.
Prima della scadenza di cui al precedente comma 2 possono
essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno da parte degli
affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro 6o
giorni
Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in
modo indolore e senza arrecare traumi all'animale.
La soppressione, così come prevista dagli articoli 86, 87
e 91 del regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8-2-54, n. 320 e
dall'art. 2, comma 6, della legge 281/91, deve essere effettuata
esclusivamente dai medici Veterinari, anche liberi professionisti, con
metodo eutanasico.
I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano
nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, devono essere dotati di
idonea museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i
cani previsti all'ultimo comma dell'art. 83 del predetto regolamento di
Polizia Veterinaria.
Art.254
Canili comunali
I canili sanitari comunali, previsti dall'art. 8 della
legge regionale 12/95 devono essere costruiti in conformità a quanto
previsto dalla D.R.G. 28-12-95, n. 6082 e successive modificazioni.
I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale
trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali
strutture i suddetti cani sono anagrafati e sottoposti agli interventi
sanitari di cui all'art. 2 comma 5, della legge 281/91. Presso i canili
sanitari i cani stazioneranno per un periodo di 60 giorni in attesa di
riscatto o affidamento o cessione, previo trattamento profilattico.
La gestione dei canili sanitari é affidata al Comune che
provvede alla manutenzione e provvedono al sostentamento dei cani
ricoverati, nonché alla loro custodia. E' fatto obbligo al Servizio
Veterinario della A.U.S.L. di garantire adeguata assistenza Sanitaria.
I rifugi previsti dall'art. 9 della legge Regionale 12/95
devono essere costruiti in conformità con quanto previsto dalla citata
D.G.R. 6082/95 e successive modificazioni.
Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani
provenienti da canili sanitari che non abbiano trovato adozione o altra
prevista sistemazione.
Ai Servizi Veterinari della A.U.S.L. é demandata la
vigilanza e il controllo dei rifugi.
TITOLO VI
SANZIONI E NORME FINALI
CAPO I
SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 255
Sanzioni
In caso di violazione delle disposizioni prescrittive
previste dal presente Regolamento, ove non si configurino apposite
fattispecie di reato previste da specifiche disposizioni di legge, i
trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa del corrispettivo
in € di £ 200.000 (duecentomila) così determinata ai sensi dell'art. 106 e
107 del T.U.L.C.P., approvato con R.D. 3-3-34, n. 383.
Per l’inosservanza delle ordinanze del Sindaco in materia
di igiene e sanità pubblica, oltre alla segnalazione alla competente
Autorità Giudiziaria, si applica la sanzione pecuniaria del corrispettivo in
€ di £ 500.000 (cinquecentomila), salva diversa disposizione in rapporto
alla gravità della violazione, da motivarsi con riferimento a singoli casi.
In ogni caso la sanzione non potrà essere inferiore del corrispettivo in €
di £ 200.000 (duecentomila).
Per quanto riguarda la procedura dell'irrogazione della
sanzione, si applicano le disposizioni previste dalla legge.
CAPO II
NORME DI RINVIO E FINALI
Art. 256
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono
fatte salve le disposizioni contenute in leggi e regolamenti statali, in
leggi e regolamenti regionali, riguardanti le specifiche materie dell'igiene
e sanità pubblica.
I rinvii dinamici contenuti nelle varie disposizioni del
presente Regolamento vanno interpretati nel senso che, appena vengono
emanate norme aventi maggiore efficacia formale, cessano di avere vigore le
norme regolamentari contenenti disposizioni difformi.
Art. 257
Rapporti con il Regolamento Edilizio e le N.T.A. degli
Strumenti Urbanistici vigenti.
Al fine di dirimere preventivamente contrasti applicativi
fra le diverse fonti regolamentari disciplinanti il medesimo oggetto e
vigenti nel Comune, si stabilisce la prevalenza del presente Regolamento
relativamente alle norme di carattere prettamente igienico (es. destinazione
d’uso dei locali comprendente anche gli interrati e i seminterrati, altezza
degli stessi in relazione alla loro destinazione, ecc.), la prevalenza
invece delle previsioni del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di
Attuazione relativamente alle disposizioni di carattere prettamente edilizio
– urbanistico (es. distanza tra fabbricati, spazi interni agli edifici).
E’ esclusa l’applicazione concorrente delle due diverse
fonti regolamentari di cui al comma che precede.
Art. 258
Norma finale
Il presente Regolamento entra in vigore nei modi e
termini previsti dall'art. 2, salvo quanto previsto nel successivo comma.
Per tutti i casi previsti nel presente regolamento in cui
non risulta fissato un termine per gli adeguamenti di attività già
esistenti, l’obbligo di adeguamento é fissato in mesi sei decorrenti dalla
data di entrata in vigore del presente prorogabili per motivate e
documentate necessità di ulteriori mesi sei.
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento
sono abrogate, tutte le norme degli altri Regolamenti Comunali, in contrasto
con esso.
Sono fatte salve le variazioni normative che
subentreranno successivamente alla data di approvazione del presente
Regolamento. Norme che si intenderanno automaticamente integrative e
mutuative del presente.
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